composta dai
signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e
187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituiti dal decreto legge del 27 giugno 2003 n. 151 convertito
in legge 1° agosto 2003 n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dal Tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di A.D.R, iscritta al n.
303 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell’anno 2006.
Udito
nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2006, il Tribunale di Genova, nel corso
di un procedimento penale a carico di A.D.R., al
quale è contestato il reato di guida in stato di alterazione da sostanza
stupefacente, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come sostituiti dal decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la
competenza a giudicare sul predetto reato al giudice di pace, anziché al
Tribunale, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui
all’art. 186, comma secondo, dello stesso codice della strada;
che la questione è stata sollevata in
seguito alla proposizione, da parte dell’imputato, di un’eccezione di incompetenza
per materia in favore del giudice di pace, fondata sull'art. 187, comma 7 e
186, comma 2, del nuovo codice della strada, come modificato dalla legge n. 214
del 2003;
che, secondo il
rimettente, in base all'interpretazione letterale delle norme censurate,
avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, il legislatore avrebbe
previsto, in materia di reati per guida in stato di alterazione
fisico-psichica, una diversa competenza a seconda del tipo di sostanza
implicata, attribuendola, in caso di bevande alcoliche, al tribunale e, in caso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, al giudice di pace;
che tale interpretazione,
secondo il Tribunale di Genova, rende costituzionalmente illegittime le norme
denunciate, dato che la prescrizione di un regime di competenza differenziato
per due ipotesi criminose omogenee tra loro, preposte entrambe a garantire la
sicurezza della circolazione stradale, deve considerarsi del tutto irrazionale;
e visto che semmai, tra le due fattispecie, viene sottratta alla competenza del
tribunale proprio quella in astratto più grave;
che ulteriori profili di
irragionevolezza possono rinvenirsi, secondo il rimettente, nell’attribuzione
al giudice di pace della competenza a decidere su una fattispecie criminosa che
prevede sanzioni (pena congiunta ammenda e arresto) incompatibili con quelle
rimesse alla irrogazione di tale organo giurisdizionale;
che, per il giudice a quo, le norme censurate non trovano
pertanto alcuna giustificazione, in violazione da un lato del principio dettato dall’art. 3, Cost., e dall’altro dallo stesso art. 24, Cost., poiché il complesso delle scelte che l'ordinamento
riconosce all'imputato, anche in ordine al rito, atterrebbe al diritto di
difesa;
Considerato che il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come successivamente modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente al giudice di pace anziché al tribunale ordinario, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, dello stesso codice della strada;
che, secondo il
rimettente, le norme censurate presentano profili di illegittimità
costituzionale, dato che il regime differenziato di competenza previsto per i
due reati in esame non troverebbe giustificazione né in una minore gravità del
reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente rispetto a
quello di guida in stato di ebbrezza alcolica, né in altri criteri relativi
all’attività istruttoria;
che il rimettente, però, non fornisce
alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l’interpretazione
alternativa, pur espressa in un
recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto
nel settimo comma del novellato art. 187, deve ritenersi riferito,
nell’intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio
che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità
di motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a
Costituzione (in tal senso, ordinanze n. 272,
187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005,
sentenza n. 188
del 1995 e ordinanza
n. 63 del 1989);
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi
motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo
codice della strada), come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata, in
relazione all’art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
febbraio 2007.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in