ORDINANZA N. 57
ANNO 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha
pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 166 codice di procedura civile, promosso con ordinanza
del 1° ottobre 2004 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel
procedimento civile vertente tra M.P. Informatica S.r.l. e T.C. Sistema S.p.A iscritta al n. 258 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il Giudice relatore Franco
Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, in composizione monocratica -
chiamato a decidere, nel corso di un processo civile, sull’eccezione di
tardività della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta - ha
sollevato, con ordinanza emessa il 1° ottobre 2004 e in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
166 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il
convenuto, in ipotesi di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis, secondo
comma, cod. proc. civ., possa costituirsi almeno dieci giorni prima
dell’udienza di comparizione quando la stessa sia stata differita ai sensi
dell’art. 168-bis, quinto comma,
dello stesso codice;
che - dopo aver precisato che la convenuta
si è costituita in giudizio (il 5 luglio 2004 ossia) dieci giorni prima
dell’udienza di comparizione, differita ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma (e fissata per il 15
luglio 2004), mentre avrebbe dovuto costituirsi (entro il 25 giugno 2004 ossia)
venti giorni prima dell’udienza differita, come testualmente prescrive la norma
censurata – il rimettente osserva che, per verificare la tempestività della
costituzione, a nulla rileverebbe il provvedimento presidenziale di
abbreviazione dei termini concesso ex
art. 163-bis;
che infatti la norma impugnata, mentre
distingue i termini per la costituzione rispetto all’udienza indicata nell’atto
di citazione a seconda che vi sia stato o meno un provvedimento presidenziale
di abbreviazione, non «sembra» operare alcuna differenziazione rispetto
all’udienza differita ex art. 168-bis, quinto comma, prescrivendo in ogni
caso la costituzione almeno venti giorni prima di tale udienza;
che secondo il giudice a quo - sebbene l’abbreviazione del termine a difesa provochi «la
variazione, automatica ed a catena, di tutti i successivi termini che il codice
di procedura impone alle parti per lo svolgimento delle ulteriori operazioni
caratterizzanti la fase introduttiva del giudizio di cognizione» - «atteso che
la formulazione letterale della norma non pare agevolmente superabile»,
«analoghe differenziazioni non sembrano essere state previste dal legislatore
allorché l’udienza di prima comparizione venga differita ai sensi del quinto
comma dell’art. 168-bis»;
che, dunque, la norma impugnata si porrebbe
in contrasto: a) con l’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di
trattamento tra la situazione del convenuto che deve parametrare la sua
costituzione sull’udienza indicata nell’atto di citazione e quella di chi ha,
invece, come termine di riferimento l’udienza differita ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, potendo solo il primo
fruire di termini differenziati nel caso in cui ricorra un provvedimento
presidenziale ex art. 163-bis, secondo comma; b) con l’art. 24
Cost., giacché la conseguente limitazione del diritto di difesa non appare
giustificata dalla configurabilità di un interesse superiore che motivi il
differente e deteriore trattamento riservato dal legislatore all’ipotesi di
costituzione del convenuto a seguito del differimento dell’udienza ex art. 168-bis, quinto comma;
che è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della
sollevata questione.
Considerato che il rimettente fonda i suoi dubbi di costituzionalità sulla
considerazione che la norma impugnata - mentre distingue i termini per la
costituzione del convenuto rispetto all’udienza indicata nell’atto di
citazione, secondo che vi sia stato o meno il provvedimento presidenziale di
abbreviazione - non «sembra» operare alcuna differenziazione rispetto
all’udienza differita ex art. 168-bis, quinto comma, del codice di rito,
prescrivendo in ogni caso la costituzione almeno venti giorni prima di tale
udienza;
che, in particolare, il rimettente - rilevato che
l’abbreviazione del termine a difesa «provoca la variazione, automatica ed a catena,
di tutti i successivi termini che il codice di procedura impone alle parti per
lo svolgimento delle ulteriori operazioni caratterizzanti la fase introduttiva
del giudizio di cognizione» - sottolinea tuttavia che, «atteso che la
formulazione letterale della norma non pare agevolmente superabile», «analoghe
differenziazioni non sembrano essere state previste dal legislatore allorché
l’udienza di prima comparizione venga differita ai sensi del quinto comma
dell’art. 168-bis»;
che, al di là del carattere perplesso di
tale argomentazione, il rimettente si arresta di fronte al dato meramente
letterale della norma, senza neppure tentare una ricostruzione sistematica
dell’istituto che ne consenta una diversa interpretazione;
che, così facendo, il giudice a quo - nel rilevato silenzio della
legge ed in assenza di un “diritto vivente” - non assolve all’onere di sperimentare letture
alternative della disposizione impugnata, ricavandole dai principi, e quindi
non rispetta la necessità di motivare sull’impossibilità di interpretare la
norma in senso conforme alla Costituzione (da ultimo, ordinanze n. 427 e n. 420 del 2005);
che, pertanto, la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 166 del codice di procedura civile, sollevata - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio
2006.