ORDINANZA N. 143
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 3-quater, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’articolo 12, comma 1,
della legge 30 luglio 2002 n. 189 (Modifiche alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo), promossi con tre ordinanze del 28 ottobre 2004 dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Fermo, rispettivamente
iscritte ai numeri 78, 79 e 95 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numeri 9 e 10, prima
serie speciale, dell’anno 2005.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 febbraio
2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con le tre ordinanze indicate in
epigrafe, di identico tenore, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Fermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 12, comma 3-quater, della legge 30 luglio 2002, n.
189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e
dell’art. 13, comma 3-quater, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), recte: dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998,
introdotto dall’art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002;
che il giudice a quo premette di essere chiamato a
celebrare l’udienza preliminare nei confronti di cittadini extracomunitari
imputati di delitti in materia di sostanze stupefacenti, i quali risultano già
espulsi dal territorio dello Stato;
che il rimettente
dovrebbe di conseguenza fare applicazione della norma denunciata, la quale
prevede che, nei casi di rilascio del nulla osta all’espulsione amministrativa
dello straniero sottoposto a procedimento penale, il giudice, acquisita la
prova dell’avvenuta espulsione, se non è stato ancora emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere;
che tale
previsione contrasterebbe, tuttavia, con il principio di ragionevolezza, di cui
all’art. 3 Cost., in quanto le finalità di politica criminale e penitenziaria,
che potrebbero giustificare la scelta legislativa, risulterebbero contraddette
dall’applicabilità della norma censurata ai soli reati per i quali è prevista
l’udienza preliminare, e non anche a quelli, assai più numerosi, per i quali si
debba procedere con citazione diretta a giudizio: limitazione – quella ora
indicata – inequivocabilmente desumibile dalla locuzione «pronuncia sentenza di
non luogo a procedere»;
che da ciò
discenderebbe l’ulteriore illogica conseguenza che lo Stato rinuncerebbe alla
potestà punitiva (o la sospenderebbe) – per effetto dell’avvenuta esecuzione di
un provvedimento amministrativo, adottato per ragioni del tutto indipendenti
dall’esercizio della giurisdizione penale – unicamente in rapporto ai reati più
gravi, quali sono quelli che richiedono la celebrazione dell’udienza
preliminare;
che, per questo
verso, risulterebbe dunque violato anche il principio di eguaglianza;
che un ulteriore
profilo di irragionevolezza deriverebbe dal disposto del comma 3-quinquies dell’art. 13 del d.lgs. n. 286
del
che da tale
previsione discenderebbe, infatti, a
contrario, che ove lo straniero rientri in Italia legalmente – ad esempio,
a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento di
espulsione, ai sensi del comma 8 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 – non
sarebbe più possibile procedere nei suoi confronti per i reati commessi,
neppure ai sensi del citato art. 345 cod. proc. pen.;
che, d’altra
parte, il richiamo a quest’ultima disposizione non varrebbe comunque ad
assicurare la «perseguibilità postuma» dell’imputato,
non essendo previsto alcun meccanismo che permetta di collegare, «a livello
giudiziario», lo specifico procedimento definito con sentenza di non luogo a
procedere al fatto nuovo costituito dall’illegale reingresso dell’imputato nel
territorio nazionale;
che sarebbe leso
infine, sotto diverso versante, il diritto di difesa degli imputati dei reati
più gravi, i quali vedrebbero pregiudicata la loro aspettativa di proscioglimento
nel merito dalle imputazioni stesse, cui potrebbero aspirare già nell’udienza
preliminare;
che in tutti i
giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano
identiche questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti
con unica pronuncia;
che il giudice a quo dubita, sotto plurimi profili,
della legittimità costituzionale della previsione dell’art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.
che nella
disposizione censurata il rimettente ravvisa, anzitutto, una violazione dei
principi di ragionevolezza e di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., a causa
della supposta limitazione della declaratoria di improcedibilità ai soli
procedimenti che contemplano l’udienza preliminare, con esclusione, dunque, di
quelli che prevedono la citazione diretta: limitazione che egli reputa
«inequivocabilmente desumibile» dalla formula letterale del dettato normativo, stante
il riferimento, ivi contenuto, alla «sentenza di non luogo a procedere»
(costituente uno degli epiloghi tipici dell’udienza preliminare, a mente
dell’art. 425 cod. proc. pen.);
che, arrestandosi
al mero elemento letterale, il giudice a
quo omette tuttavia di verificare la praticabilità di una diversa
interpretazione, conforme a Costituzione, in forza della quale – proprio ad
evitare la paradossale conseguenza denunciata, per cui potrebbero beneficiare
della pronuncia di improcedibilità dell’azione penale solo gli imputati dei
reati più gravi (quali sono quelli che richiedono la celebrazione dell’udienza
preliminare) – la norma impugnata deve ritenersi applicabile, in via estensiva,
anche nei procedimenti in cui detta udienza non sia prevista, allorché l’espulsione
sia eseguita prima che si pervenga alla fase del giudizio;
che l’illogico
assetto dianzi indicato deve presumersi, infatti, non rispondente alla voluntas legis, avuto riguardo agli
obiettivi di politica criminale che lo stesso rimettente evoca come
astrattamente idonei a giustificare la previsione normativa denunciata;
che nell’istituto
contemplato dall’art. 13, comma 3-quater,
del d.lgs. n. 286 del 1998 può infatti scorgersi – al lume delle correnti
ricostruzioni – una condizione di procedibilità atipica, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello
Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio, in
un’ottica similare – anche se non identica – a quella sottesa alle previsioni
degli artt. 9 e 10 cod. pen., non disgiunta, peraltro, da esigenze deflattive
del carico penale;
che siffatte rationes, peraltro, non soltanto non depongono
nel senso della limitazione dell’operatività dell’istituto ai soli episodi
criminosi di maggiore gravità, ma militano, semmai, in direzione esattamente inversa;
che a favore
dell’anzidetta interpretazione estensiva si è del resto già espressa in più occasioni
la giurisprudenza di legittimità, escludendo che essa trovi ostacolo
insormontabile nell’argomento di ordine letterale allegato dal rimettente: e ciò
a prescindere dall’ulteriore rilievo che, quando pure l’incongruenza normativa censurata
dal giudice a quo fosse realmente riscontrabile,
egli non spiega perché il ripristino dei principi di uguaglianza e di
ragionevolezza dovrebbe avvenire a mezzo della radicale rimozione dell’istituto
considerato, anziché tramite l’estensione dello stesso ai casi (in tesi)
irrazionalmente esclusi dal suo ambito applicativo (che, peraltro, non vengono
in rilievo nei giudizi a quibus);
che quanto, poi,
alla ulteriore violazione del principio di ragionevolezza che il giudice a quo fa discendere dalle asserite
manchevolezze ed aporie dei meccanismi di riattivazione dell’esercizio
dell’azione penale, dopo la declaratoria di improcedibilità, nel caso di reingresso
dello straniero espulso nel territorio nazionale, è del tutto evidente come tali
manchevolezze ed aporie non dipendano dalla pronuncia della sentenza di non
luogo a procedere prevista dalla norma impugnata, ma, semmai, dalla disciplina
che sta “a valle” di essa, contenuta in una distinta disposizione, non coinvolta
nello scrutinio di costituzionalità (il comma 3-quinquies dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998);
che, in ogni
caso, le censure in parola risultano del tutto inconferenti rispetto
all’oggetto dei giudizi a quibus, nei
quali la sentenza di non luogo a procedere non è stata ancora pronunciata e
tanto meno, dunque, risulta che lo straniero sia rientrato in Italia dopo di
essa;
che quanto,
infine, alla pretesa violazione del diritto di difesa, correlata alla
compromissione dell’aspettativa dell’imputato di proscioglimento nel merito, la
declaratoria di improcedibilità per avvenuta espulsione è configurata dal
legislatore come un “beneficio” per l’imputato, stante la rinuncia
all’esercizio della potestà punitiva dello Stato (sub condicione del mancato illegale rientro) che ne consegue: e tale
natura essa indubbiamente ha nella generalità dei casi, avuto riguardo al
concreto apprezzamento dell’imputato (oltre che alle maggiori difficoltà che
egli può incontrare nell’esercizio delle facoltà difensive, una volta
allontanato dal territorio dello Stato);
che, in tale
ottica – a prescindere da ogni altra possibile considerazione – è del tutto
priva di fondamento la pretesa del rimettente di veder rimosso, sic et simpliciter ed in termini
generali, il “beneficio” dell’improcedibilità, in nome di un ipotetico ed
astratto interesse dell’imputato ad affrontare il processo al fine di
conseguire un proscioglimento nel merito: interesse che l’imputato potrebbe
bene non avere, e che comunque il giudice a
quo non deduce essere stato evocato nel caso concreto;
che, pertanto, la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile riguardo all’asserita
violazione dell’art. 3 Cost., e manifestamente infondata quanto alla dedotta
violazione dell’art. 24 Cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), introdotto dall’art. 12, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Fermo con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 13, comma 3-quater,
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevate, in riferimento
all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Fermo con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
3 aprile 2006.
Franco
BILE, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in