SENTENZA N. 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
Ritenuto in fatto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Milano – nel corso di un
procedimento penale a carico del deputato Marcello Dell’Utri per il reato di
diffamazione a mezzo stampa – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla
deliberazione adottata il 12 aprile 2005 (Doc. IV – quater, n. 44), con cui si è dichiarato che i fatti per i quali è
in corso l’indicato procedimento penale concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente
insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il Giudice per le indagini preliminari riferisce
che il procedimento penale in questione, promosso a seguito di querela proposta
il 9 giugno 1999 (ed altra, non indicata dal ricorrente, del 21 luglio 1999)
dall’allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dott.
Giancarlo Caselli e dai sostituti dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo,
Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, ha ad oggetto
le affermazioni del deputato Dell’Utri contenute in due interviste pubblicate,
il 10 marzo 1999 e il 15 luglio 1999, dal quotidiano “
In particolare, nel corso delle indicate
interviste, il deputato Dell’Utri avrebbe offeso la reputazione delle
costituite parti civili affermando: «mi negano il diritto di difesa, da Caselli
in giù hanno un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio; alle richieste della
mia difesa reagiscono con fastidio, instaurando un clima di completa paranoia,
con deliri di onnipotenza ed arroganza […] lo vede che sono paranoici […] vede
la malafede» e, rispondendo alla domanda se era in atto un complotto con finalità
politiche, avrebbe precisato che: «io il mezzo, Berlusconi il fine», ed ancora,
«quanto all’inquinamento delle prove, sono proprio loro (le costituite parti
civili) a truccare e a falsificare le carte […] ci sono dei fotogrammi […] che
sono stati manomessi […] sono io o loro ad inquinare? […] sono stati scorretti
sino alla frode processuale […] Ingroia è un folle che mente sapendo di
mentire».
Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari,
diversamente da quanto sostenuto nella delibera impugnata, non sussisterebbero
i presupposti per poter considerare le dichiarazioni rese dal deputato
Dell’Utri direttamente connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari,
essendo tali dichiarazioni collegate esclusivamente alle vicende processuali di
quest’ultimo, cioè alle richieste di custodia cautelare e di utilizzazione dei
tabulati telefonici avanzate nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Palermo.
In proposito, il ricorrente, riportando la
giurisprudenza costituzionale, osserva che l’insindacabilità delle
dichiarazioni rese extra moenia può essere riconosciuta solo ove sia
riscontrata la sussistenza del nesso funzionale e cioè vi sia corrispondenza
sostanziale tra le stesse e quelle espresse nell’ambito dell’attività tipica
del parlamentare.
2.- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da
questa Corte con ordinanza n. 195 dell’11 maggio 2002.
3.- Il ricorso, unitamente all’ordinanza suddetta,
è stato notificato il 25 maggio 2006 e depositato il 12 giugno 2006.
4.- Con memoria del 13 giugno 2006 si è costituita
4.1.- La difesa della Camera, in via preliminare,
chiede che il conflitto sia dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente
non ha indicato le ragioni per le quali non ricorrerebbe il nesso funzionale
tra le dichiarazioni rese extra moenia
dal deputato Dell’Utri e la sua attività di parlamentare, non essendo a tal
fine sufficiente l’affermazione secondo cui esse risultano collegate
esclusivamente alle vicende processuali di quest’ultimo.
5.- Nel merito,
In particolare, l’intervista pubblicata il 10 marzo
1999 si colloca temporalmente subito dopo la trasmissione alla Camera dei
deputati, avvenuta il 9 marzo 1999, della richiesta di autorizzazione
all’esecuzione dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palermo che aveva disposto l’applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Dell’Utri, richiesta
rigettata dall’Assemblea della Camera il 13 aprile 1999.
Assume, poi, la resistente che le dichiarazioni
rese extra moenia dal deputato
Dell’Utri si inseriscono nel più generale contesto della polemica politica
involgente i temi del rapporto tra politica e magistratura, assumendo sul punto
rilievo i numerosi atti tipici posti in essere sia da appartenenti al gruppo
parlamentare di cui faceva parte il deputato Dell’Utri, sia da altri
parlamentari, intervenuti prima e dopo le dichiarazioni oggetto di imputazione.
Tali atti, sempre a parere della difesa della Camera, sarebbero rilevanti in
quanto aventi ad oggetto, in generale, le modalità di conduzione delle indagini
e la gestione dei pentiti da parte degli uffici della pubblica accusa e, in
particolare, da parte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo nell’ambito del procedimento a carico del deputato Dell’Utri,
risultando a quest’ultimo collegati in ragione del legame esistente tra gli
appartenenti allo stesso gruppo parlamentare.
6.- Sono intervenute le parti civili del
procedimento principale chiedendo, in via preliminare, che
7.- In prossimità dell’udienza gli
intervenienti hanno depositato memoria, chiedendo che il loro intervento,
ancorché tardivo, sia dichiarato ammissibile dalla Corte, non potendosi, a loro
avviso, interpretare come perentori i termini a tal uopo fissati dall’art. 4,
comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
8.-
Anche
Nel
merito, la difesa della Camera osserva che l’intervista del 15 luglio 1999 è
stata rilasciata nella pendenza del procedimento di autorizzazione
all’utilizzazione dei tabulati telefonici riguardanti il deputato Dell’Utri,
avendo
1.- Il conflitto di attribuzione sollevato dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano investe la
deliberazione (Doc. IV – quater, n.
44), con cui, il 12 aprile 2005,
Secondo il ricorrente,
2.- In via preliminare, va dichiarata
l’inammissibilità dell’intervento di Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte,
Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De
Giglio, in quanto il relativo atto è stato depositato tardivamente, cioè oltre
i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte
costituzionale (sentenza n. 417 del 1999), termini la cui natura perentoria è
stata riconosciuta da questa Corte, data l’esigenza che il giudizio, una volta
instaurato, sia concluso in termini certi (da ultimo sentenze n. 322 e n. 316
del 2006).
3.- Sempre in via preliminare, vanno disattese le
eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa della Camera dei deputati.
In
proposito, si osserva che l’art. 26 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale prescrive che il ricorso contenga
«l’esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l’indicazione delle norme
costituzionali che regolano la materia». Entrambe le prescrizioni sono
soddisfatte dall’atto introduttivo, in cui non solo vengono riportate le
dichiarazioni rese dal parlamentare in relazione alle quali è pendente
procedimento penale, ma sono anche esposte le ragioni di fatto e di diritto che
inducono il ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l’art.
68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle
attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
4.- Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
Sul
punto si rileva che le dichiarazioni extra
moenia oggetto della delibera di insindacabilità impugnata si pongono in
stretta correlazione con quelle già scrutinate da questa Corte con la sentenza
n. 223 del 2005, traendo origine dalla stessa vicenda processuale.
4.1.-
Il deputato, a seguito della richiesta di applicazione di misura cautelare
avanzata nei suoi confronti da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, e pervenuta alla Camera dei deputati il 9 marzo 1999,
rilasciava il giorno successivo due interviste, una al quotidiano “Il
Messaggero”, l’altra, al quotidiano “
Questa
Corte, con la sentenza n. 223 del
Ciò
vale anche per le dichiarazioni rilasciate il 10 marzo 1999 dal deputato al
quotidiano “
4.2.-
Analoghe considerazioni valgono in relazione all’intervista pubblicata il 15
luglio 1999.
In
proposito si osserva che anche tali dichiarazioni traggono spunto dal
procedimento penale sopra indicato ed hanno sempre ad oggetto la presunta
strumentalità con la quale
In
particolare, il deputato, il 14 luglio 1999, interveniva presso l’Assemblea
durante la discussione sulla richiesta all’utilizzazione dei tabulati
telefonici avanzata, il 1° aprile 1999, nei suoi confronti dalla citata Procura
della Repubblica. Lo stesso giorno
Tali
dichiarazioni risultano, quindi, rilasciate nel corso, o comunque in occasione,
del procedimento di autorizzazione di cui al terzo comma dell’art. 68 della
Costituzione e collegate alla richiesta a tal uopo avanzata dalla citata
Procura della Repubblica in modo tale da risultare, per ciò solo, qualificate e
coperte dalla garanzia di cui all’art. 68 della Costituzione, valendo anche in
questo caso i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 223 del
2005.
dichiara che spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni
rese dal deputato Marcello Dell’Utri, oggetto del procedimento penale pendente
davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano,
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle
sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
F.to:
Maria
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in