Ordinanza n. 8 del 2007

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ORDINANZA N. 8

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria                    FLICK                               Presidente

- Francesco                             AMIRANTE                        Giudice

- Ugo                                      DE SIERVO                               "

- Romano                                VACCARELLA                        "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                                QUARANTA                             "

- Franco                                  GALLO                                      "

- Luigi                                     MAZZELLA                              "

- Gaetano                                SILVESTRI                                "

- Sabino                                  CASSESE                                   "

- Maria Rita                            SAULLE                                    "

- Giuseppe                              TESAURO                                 "

- Paolo Maria                          NAPOLITANO                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 419 del codice di procedura penale promossi dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani con ordinanza del 21 dicembre 2004, dal Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza dell’11 gennaio 2005, dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 15 marzo 2005, dal Tribunale di Alba con ordinanza del 19 maggio 2005 e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alba con ordinanza del 29 giugno 2005, rispettivamente iscritte ai nn. 238, 283, 315, 509 e 543 del registro ordinanze del 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 22, 25, 42 e 46 , prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che con cinque ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani (r.o. n. 238 del 2005), il Tribunale di Torre Annunziata (r.o. n. 283 del 2005), il Tribunale di Busto Arsizio (r.o. n. 315 del 2005), il Tribunale di Alba (r.o. n. 509 del 2005) e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alba (r.o. n. 543 del 2005) hanno sollevato – i primi due in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e gli altri tre anche in riferimento all’art. 111 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 419 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l’avvertimento all’imputato che egli ha la facoltà di richiedere i riti alternativi del giudizio abbreviato e del «patteggiamento», previsti dagli artt. 438 e 444 del medesimo codice;

che, secondo tutti i giudici remittenti, le questioni sollevate sono rilevanti nei giudizi in corso, dal momento che l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata comporterebbe la nullità del decreto di fissazione dell’udienza preliminare;

che, in ordine al profilo della non manifesta infondatezza, i giudici osservano come, diversamente da quanto avviene nel giudizio immediato (art. 456 cod. proc. pen.) e nei procedimenti a citazione diretta a giudizio (art. 552 cod. proc. pen.), l’obbligo informativo circa i riti alternativi non è previsto per l’avviso dell’udienza preliminare (art. 419 cod. proc. pen.);

che i remittenti sottolineano che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 148 del 2004) – nel ritenere che la sanzione conseguente alla violazione di detto avviso nel decreto di giudizio immediato, ancorché non prevista testualmente dall’art. 456 cod. proc. pen., è quella della nullità ai sensi degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., rientrando nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato – ha osservato che la mancanza o l’insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedere a tali procedimenti speciali e comporta, perciò, «la violazione del diritto di difesa»;

che, secondo i giudici, la facoltà di scelta dei riti alternativi non rientra nel concetto di difesa tecnica, ma esige una determinazione personale dell’imputato, sicché l’avviso di fissazione senza l’avvertimento della facoltà di scelta dei riti alternativi potrebbe indurlo a non presenziare all’udienza preliminare in base all’erroneo presupposto di non avere alternative allo svolgimento ordinario dell’udienza stessa;

che, per i remittenti, la mancata previsione, nell’art. 419 cod. proc. pen., dell’avviso all’imputato della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato o il «patteggiamento» appare in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto introduce una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, quali quelle disciplinate dagli artt. 456 e 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., e con gli artt. 24 e 111 Cost., perché incide sul diritto sostanziale di difesa e su quello di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per prepararla;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei giudizi instaurati dal Tribunale di Torre Annunziata, dal Tribunale di Busto Arsizio e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alba;

che, secondo l’Avvocatura, la questione sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata sarebbe inammissibile perché prospettata in via astratta;

che, comunque, le sollevate questioni sarebbero infondate sulla base delle precedenti pronunce della Corte costituzionale, in relazione a tutti i parametri evocati dai giudici remittenti;

che, sempre secondo la difesa erariale, l’obbligo informativo previsto dall’art. 552 cod. proc. pen. per i casi di citazione diretta è, quale termine di comparazione per ipotizzare la lesione del principio di cui all’art. 3 Cost., «inappropriato e fuorviante», atteso che il principio emergente da tale disposizione è quello per cui l’assenza o l’insufficienza delle informazioni circa l’accessibilità ai riti alternativi sono causa di nullità di ordine generale solo in quanto suscettibili di comportare un pregiudizio irreparabile all’esercizio della facoltà di richiedere i riti medesimi;

che, per le stesse ragioni, non è utile neppure il riferimento all’obbligo informativo prescritto dall’art. 456 cod. proc. pen., per i casi di giudizio immediato;

che, nell’ipotesi dell’udienza preliminare, infatti, il predetto pregiudizio non è ravvisabile, poiché il termine decadenziale per la formulazione della richiesta dei riti alternativi non è anticipato rispetto alla celebrazione dell’udienza, ma resta aperto sino alla formulazione delle conclusioni.

Considerato che le ordinanze di remissione hanno sollevato la medesima questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che questa Corte ha già esaminato questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe a quelle oggetto del presente giudizio – nelle quali era evocato, come norma di paragone, l’obbligo informativo previsto dall’art. 552 cod. proc. pen. circa la facoltà di accesso ai riti alternativi nei casi di citazione diretta, – e ha ripetutamente affermato che l’omessa previsione dell’avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi nell’avviso dell’udienza preliminare non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l’informazione è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall’assistenza del difensore, essendo il termine di decadenza dalla menzionata facoltà posto all’interno di un’udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare (ordinanza n. 309 del 2005 e, tra le molte, ordinanze numeri 56, 55 e 11 del 2004, in relazione alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace; sentenza n. 497 del 1995, con riferimento alla mancanza o insufficienza dell’avviso nel decreto di citazione a giudizio dinanzi al pretore);

che lo stesso principio è stato affermato anche in relazione al giudizio immediato (art. 456 cod. proc. pen.), in ordine al quale questa Corte ha avuto modo di affermare che la sanzione di nullità trova essenzialmente la sua ragione nella perdita irrimediabile della facoltà per l’imputato di chiedere un rito alternativo (sentenza n. 148 del 2004);

che non sussiste, inoltre, la denunciata violazione del diritto dell’imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa (art. 111 Cost.), non potendosi condividere la prospettazione dei giudici remittenti secondo cui la facoltà di scelta dei riti alternativi non rientra nel concetto di difesa tecnica;

che, invero, questa Corte, proprio in relazione al termine per presentare richiesta di giudizio abbreviato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, ha affermato che il diritto di difesa va inteso anche come possibilità di ricorrere all’assistenza tecnica del difensore, ritenendo che tale diritto risulta violato in ogni caso in cui, ai fini dell’esercizio di facoltà processuali – come quella in esame – che comportano «la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore», venga posto soltanto all’imputato e non anche al difensore, un termine di decadenza decorrente dalla notificazione dell’atto processuale (sentenza n. 120 del 2002);

che le sollevate questioni di costituzionalità devono, pertanto, dichiararsi manifestamente infondate in relazione a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 419 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, dal Tribunale di Torre Annunziata, dal Tribunale di Busto Arsizio, dal Tribunale di Alba e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alba, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.