SENTENZA N. 451
ANNO 2006
Commento alla decisione di
Carmela Salazar
(per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi da
Visto l’atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 2006 il Giudice relatore
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon
per
1. ¾ Con
ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il successivo 4 marzo,
Il comma 108 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003
prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Fondo per l’edilizia a canone speciale e provvede a specificarne
Dispone, poi, il comma 110 che le somme assegnate al
Fondo sono utilizzate per l’attuazione di programmi finalizzati alla
costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione
abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a
canone speciale ai soggetti di cui al comma
In base al comma 112, l’attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula, tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari. Il comma 113 dispone, a sua volta, che i contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all’importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla Regione nel cui territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell’incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
Il comma 114 prevede, inoltre, che le unità abitative
realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui
superficie complessiva non può essere superiore a
Infine, il comma 115 stabilisce che i comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.
1.1. ¾ La Regione ricorrente osserva che, prima della riforma costituzionale del titolo V, la materia della edilizia pubblica era attribuita alla competenza regionale, mentre allo Stato residuavano compiti di disciplina di principio, di concorso nella programmazione di settore e di definizione dei livelli minimi del servizio abitativo. Ed invero, già il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel collocare la materia nell’ambito del titolo dedicato all’assetto ed utilizzazione del territorio, aveva disposto un ingente trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, tra le quali la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni (art. 94). In seguito, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha collocato la materia dell’edilizia residenziale pubblica nella sezione III del Capo II (Territorio e urbanistica), del titolo III (Territorio ambiente e infrastrutture) e ha previsto, all’art. 59, il mantenimento allo Stato dei soli compiti relativi: a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali; b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; c) al concorso nell’elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale; d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; e) alla definizione dei criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.
La ricorrente evidenzia, poi, che la legge costituzionale n. 3 del 2001 non menziona l’edilizia residenziale pubblica tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato o di competenza concorrente; ciò nonostante, questa Corte ha ritenuto (sentenza n. 362 del 2003) che la materia dell’edilizia rientri in quella del governo del territorio. Tuttavia, ad avviso della Regione, tale affermazione potrebbe essere condivisa in relazione soltanto alla disciplina generale del processo edificatorio, giacché essa trascura il carattere sociale che è implicito nel servizio abitativo. In ogni caso, si deduce ancora nel ricorso, anche a voler ammettere che l’edilizia pubblica possa ascriversi, seppure in base al criterio della prevalenza, alla materia del “governo del territorio”, assegnata alla competenza concorrente, le disposizioni censurate sarebbero illegittime.
1.2. ¾ I commi da
I commi da
Il comma 111, nell’attribuire al Ministro delle infrastrutture poteri di tipo regolamentare di elevata discrezionalità e rilevanza politica per la determinazione delle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti (lettera a) e della misura in cui i redditi derivanti dalla locazione concorrono a determinare la base imponibile dei percettori (lettera b), violerebbe il limite posto dall’art. 117, sesto comma, Cost., alla potestà regolamentare dello Stato. Ad avviso della Regione, la disposizione censurata potrebbe restare indenne da censure di incostituzionalità solo ove venga interpretata nel senso che i contenuti dei decreti ministeriali devono essere limitati agli aspetti strettamente attinenti al regime fiscale riferibile al sistema tributario e contabile dello Stato. Tuttavia, il fatto che i decreti devono essere emanati dal ministro competente per materia, sia pure di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, non parrebbe coerente con siffatta interpretazione.
Peraltro, il comma 111 sarebbe comunque illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto, nello stabilire che il costo delle misure ivi previste vada detratto dall’ammontare della dotazione finanziaria del Fondo, rimetterebbe la determinazione dell’entità del finanziamento delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali al potere unilaterale del Ministro, senza alcun coinvolgimento delle Regioni e dei comuni. Ciò anche in contrasto con la disciplina della materia che ha incentrato le funzioni di programmazione del Comitato per l’edilizia residenziale pubblica (CER) e poi nella Conferenza Stato – Regioni.
2. ¾ Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, nel rinviare a successiva memoria l’esposizione delle proprie ragioni, ha comunque concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.
3. ¾ In prossimità dell’udienza del 14 dicembre 2004, sia
3.1. ¾ La Regione si è limitata a ribadire «tutte le censure di cui al ricorso introduttivo».
3.2. ¾ La difesa erariale, insistendo per il rigetto del ricorso, ha contestato, anzitutto, che le disposizioni impugnate detterebbero norme di dettaglio, in quanto la disciplina dei contratti di locazione rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato, mentre le Regioni rimarrebbero titolari del potere di determinare i limiti di reddito che definiscono la “fascia” dei possibili conduttori. Inoltre, la previsione di convenzioni tra comune e singoli costruttori sarebbe innocua, là dove invece il riferimento alla superficie delle abitazioni si configurerebbe quale “livello essenziale” ovvero quale “principio fondamentale”.
Si sostiene, poi, che i denunciati commi da
Nella memoria si assume, infine, che il potere regolamentare disciplinato dal denunciato comma 111 non potrebbe essere lesivo di attribuzioni regionali in quanto riguarderebbe la materia tributaria e, segnatamente, “imposte statali”.
4. ¾ All’esito della discussione nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2004, questa Corte, con ordinanza istruttoria, ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri il deposito di copia del decreto ministeriale cui fa riferimento il comma 111 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003. Con nota del 4 luglio 2005, depositata il successivo 15 luglio, l’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta alla predetta ordinanza istruttoria, ha precisato che «il decreto interministeriale, di cui al comma 111, dell’art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 non è stato ancora emanato».
5. ¾ In prossimità dell’udienza pubblica nuovamente fissata per il 7 novembre 2006, le parti costituite hanno depositato ulteriore memoria.
5.1. ¾
La ricorrente evidenzia, quindi, che le disposizioni censurate hanno di mira «un problema reale di emergenza abitativa» ed individuano «l’esigenza della effettuazione di una serie di interventi per soddisfare livelli essenziali di prestazioni», quantificando anche la spesa all’uopo necessaria; esse, però, non risolvono «il problema con il necessario coinvolgimento delle Regioni» e, inoltre, la mancata emanazione del decreto interministeriale «ha di fatto bloccato la possibilità di trovare una soluzione». Ad avviso della Regione, «se la logica di finanziamenti di questo genere (volti ad assicurare prestazioni essenziali) è quella tipica dello Stato che dispone il finanziamento e delle Regioni che lo devono attuare, qui abbiamo, invece, uno Stato che accentra a sé interventi che andrebbero condivisi e che, poi, neppure attua».
Nella memoria si
ribadisce, altresì, che «le disposizioni di cui ai commi da
Inoltre, non avrebbe «natura esclusivamente fiscale» il comma 111, giacché sarebbe decisiva a tal riguardo la circostanza del coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dunque «di un interesse che è della Regione, che ha competenza in materia».
Infine, non parrebbe che il Fondo per l’edilizia a canone speciale abbia natura di «un intervento giustificato ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost.»; invero, le norme denunciate sarebbero lesive delle competenze legislative regionali in quanto prefigurano «una linea di intervento finanziario interamente regolata da fonti statali», estromettendo la Regione «da una politica fondamentale in un settore in cui ha incisive competenze» e senza che «il suo ruolo» venga «recuperato in termini di procedure di leale collaborazione, visto che non è previsto alcun coinvolgimento sotto tale profilo».
5.2. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri – allegando alla memoria la nota del 5 ottobre 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella quale si fa presente che il decreto interministeriale di cui al comma 111 denunciato non è stato emanato – osserva che la mancata attuazione delle disposizioni denunciate, con conseguente inutilizzazione dei «modesti stanziamenti per i decorsi anni 2004 e 2005», indurrebbe a ritenere che sia «venuto meno l’interesse concreto della Regione» alla questione proposta; ne potrebbe conseguire, pertanto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Considerato in diritto
1. ¾
Tali ultime specifiche questioni devono essere trattate congiuntamente per omogeneità della materia, mentre quelle ulteriormente proposte con lo stesso ricorso avverso altre norme della medesima legge n. 350 del 2003 sono state oggetto di separate pronunce.
2. ¾
Sono poi denunciati i commi da
E’ censurato, inoltre, il comma 111 dello stesso art.
Il predetto comma 111 viene altresì denunciato nella parte in cui prevede che il costo delle misure ivi previste vada detratto dall’ammontare della dotazione finanziaria del Fondo. Sarebbe così violato il principio di leale collaborazione, in quanto la norma rimetterebbe la determinazione dell’entità del finanziamento delle funzioni proprie regionali e degli enti locali al potere unilaterale del Ministro, senza che sia previsto un coinvolgimento delle Regioni e dei comuni.
3. ¾ Va esaminata, in via preliminare, la richiesta di definizione del giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla difesa erariale sul presupposto che le norme censurate non avrebbero mai avuto attuazione.
Sebbene, come anche le parti costituite concordemente affermano, il Fondo speciale previsto dalle disposizioni oggetto di denuncia non sia stato, sinora, attivato, tale circostanza non è tuttavia idonea a determinare una sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa da parte della Regione ricorrente. Difatti, in assenza dell’abrogazione delle norme impugnate e, dunque, in costanza della loro perdurante vigenza, permane l’autorizzazione in capo allo Stato ad attivare il funzionamento del Fondo speciale per l’edilizia a canone speciale in base ai contenuti e secondo i meccanismi previsti dalla disciplina sottoposta attualmente a scrutinio e della quale la Regione lamenta, appunto, l’invasività.
4. ¾ Nel merito, le questioni non sono fondate.
4.1. ¾ Per meglio comprendere la portata delle censure mosse alle disposizioni impugnate, giova rileggere il contenuto di queste ultime alla luce della disciplina complessiva da esse recata.
Il Fondo per l’edilizia a canone speciale è istituito, ai sensi del comma 108 della legge n. 350 del 2003, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per il 2006. La finalità del Fondo, come si evince dal comma 113, è la stipulazione di contratti di locazione a canone speciale in favore di soggetti il cui reddito annuo sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all’importo determinato, ai sensi della stessa legge n. 350 del 2003, dalla Regione nel cui territorio si trovano le unità immobiliari di cui si tratta.
Tale disposizione segna l’obiettivo precipuo della disciplina in esame, giacché si muove nella direzione di un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari di un canone agevolato, allo scopo di rimuovere quei limiti che permangono in ordine alla fruizione del diritto sociale all’abitazione (tra le altre, sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988), specie là dove, in considerazione dell’alta tensione abitativa, le quotazioni di mercato delle locazioni risultano particolarmente elevate.
E’ dunque alla luce di siffatta finalità che si provvede, annualmente e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla ripartizione del Fondo tra le Regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta densità abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari (comma 109). Si prevedono, quindi, le modalità del riparto del Fondo e si individuano quali destinatari delle misure previste dalla disciplina in esame i «comuni ad alta tensione abitativa».
Con siffatta ultima locuzione è evidente che il
legislatore ha inteso riferirsi all’elenco di quei comuni che deve essere
predisposto con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) «sentite le regioni», come stabiliscono talune specifiche
disposizioni (art. 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante “Norme
per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti”, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94; art. 5 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, recante “Misure finanziarie in favore delle aree ad alta
tensione abitativa”, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985,
n. 118; art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante “Misure
urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità abitative”,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899). A tale
elenco di comuni, peraltro, si richiamano anche l’art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di
disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61, nonché l’art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), il quale affida allo stesso CIPE il compito di aggiornarlo
periodicamente.
Le somme in tal modo stanziate sono, quindi, utilizzate per l’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari site nel territorio di comuni determinati: quelli ad alta tensione abitativa (comma 110). Pur nel silenzio della norma, deve ritenersi che la predisposizione dei programmi sia rimessa alla competenza regionale, trattandosi comunque di interventi che investono il settore dell’edilizia e che, dunque, attengono, sotto tale profilo, alla materia del “governo del territorio”, attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).
Al fine, poi, di incentivare gli investimenti necessari per i predetti programmi, il comma 111 contempla talune agevolazioni fiscali in favore delle Regioni, lasciando la loro individuazione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’attuazione concreta dei programmi, predisposti dalle Regioni, spetta, come prevede il comma 112, ai comuni, i quali dovranno provvedere alla stipula con le imprese di costruzione di una convenzione, la cui efficacia è condizionata alla trascrizione nei registri immobiliari; parte del contenuto di dette convenzioni e taluni benefici ad esse correlati sono dettati dai commi 114 e 115.
4.2. ¾ In virtù di quanto testè
evidenziato, deve ritenersi che la disciplina recata dalle norme denunciate
integri uno di quegli “interventi speciali” cui fa riferimento l’art. 119,
quinto comma, Cost. e cioè interventi che, come questa Corte ha già avuto modo
di precisare (sentenza
n. 16 del 2004), essendo aggiuntivi rispetto al
finanziamento (art. 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o
agli altri enti locali, devono riferirsi alle finalità di perequazione e di
garanzia enunciate nella stessa norma costituzionale (promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri
economici e sociali; favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona),
o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, nonché debbono
essere indirizzati a determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
Nella fattispecie, lo strumento di finanziamento configurato dalle disposizioni oggetto di scrutinio risulta qualificato sia da una specifica finalità, che è diversa dal “normale esercizio” delle funzioni dei comuni, giacché consiste nel peculiare ampliamento della platea dei beneficiari di quella normativa in tema di abitazione che la vigente disciplina regionale non riuscirebbe a soddisfare, in quanto il loro reddito sarebbe «superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica» (art. 3, comma 113); sia perché esso è disposto in favore di “determinati” comuni, che, come si è visto, sono quelli inseriti negli elenchi predisposti ed aggiornati da parte del CIPE, ai sensi della normativa innanzi richiamata.
Un siffatto intervento
costituisce, in definitiva, un intervento speciale ai sensi dell’art. 119,
quinto comma, della Costituzione, giacché rivolto a sostegno di determinati
comuni (quelli ad alta densità abitativa) per finalità di solidarietà sociale e
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
4.3. ¾ Le norme censurate, nel consentire un idoneo
coinvolgimento regionale nell’attuazione delle politiche facenti capo al Fondo,
soddisfano, peraltro, anche l’esigenza di non escludere le Regioni
dall’esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi
all’interno del proprio territorio; esigenza che sorge qualora la peculiare
misura disposta ai sensi del quinto comma dell’art. 119 Cost. coinvolga effettivamente
ambiti di competenza regionale.
Nella fattispecie,
all’autonomia regionale è riservato, infatti, un adeguato spazio di intervento
nella fase di ripartizione delle risorse del Fondo attraverso la definizione
dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, la cui consistenza
demografica funge, appunto, da criterio per la distribuzione degli
stanziamenti. Le Regioni non solo devono essere “sentite” dal CIPE ai fini
della predisposizione dell’elenco di detti comuni, ma – come risulta dalle stesse
delibere del CIPE (delibera 14 febbraio 2002, n. 4/2002; delibera 13 novembre
2003, n. 87/2003) – è stata ad esse affidata, nel rispetto di criteri
sottoposti al vaglio della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province
autonome, l’individuazione stessa dei comuni
ad alta tensione abitativa.
Sempre alle Regioni, nel rispetto della loro competenza concorrente in materia di “governo del territorio”, è rimessa, come già precisato in ordine alla portata del denunciato comma 110, la predisposizione dei programmi abitativi, alla cui attuazione concreta dovranno poi provvedere i comuni interessati.
per questi motivi
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi da
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 dicembre 2006.
Franco
BILE, Presidente
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.