ORDINANZA N. 164
ANNO 2006
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale, promosso con
ordinanza del 9 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico
di B. E., iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19, prima serie speciale, dell’anno
2005.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera
di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il
Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 649, primo comma,
del codice penale, nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili,
ove commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall’art. 12
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l’uso
del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito,
con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 157;
che l’ordinanza si limita a riferire,
in punto di fatto, «che non è intervenuta sentenza di separazione legale tra i
coniugi, oggi rispettivamente imputato e parte offesa» e «che la contestazione
verte su fatti lesivi del patrimonio altrui mediante frode, nella fattispecie
coniuge non ancora separato legalmente»;
che il giudice a quo ritiene,
quindi, non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., e al tempo stesso «rilevante ai fini del decidere»,
«la questione sollevata dal difensore della imputata», riguardante l’«omessa
previsione» nell’art. 649, primo comma, cod. pen.
«dell’art. 12 del decreto-legge n. 143 del 1991»;
che nel giudizio di costituzionalità
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata.
Considerato che l’ordinanza di rimessione
difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a
quo ed è, altresì, totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla
rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte
in modo puramente assertivo;
che, alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte, non può valere a colmare le anzidette lacune il
semplice rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti — nella
specie, la difesa dell’imputata — giacché il giudice che solleva questione
incidentale di legittimità costituzionale ha l’onere di rendere esplicite le
ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con motivazione
autosufficiente (v., ex plurimis, ordinanze n. 92,
n. 312 e n. 432 del 2005);
che la questione deve essere pertanto
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
Annibale
MARINI, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in