ORDINANZA N. 92
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi,
nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Tortona con
ordinanza del 19 marzo 2004 e dal Giudice di pace di Giulianova con ordinanza
del 10 marzo 2004, rispettivamente iscritte al n. 815 e al n. 824 del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 19 marzo 2004
(r.o. n. 815 del 2004) il Giudice di pace di Tortona, dando atto che la difesa
dell’imputato ha depositato memoria (allegata all’ordinanza di rimessione)
nella quale ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), nella parte in cui non prevede l’istituto dell’applicazione della pena
concordata ex artt. 444 e seguenti
del codice di procedura penale, «attesa la rilevanza dell’eccezione», ha
sospeso il procedimento e trasmesso gli atti a questa Corte;
che con ordinanza del 10 marzo 2004 (r.o. n.
824 del 2004) il Giudice di pace di Giulianova, vista l’eccezione di
illegittimità costituzionale sollevata dal difensore dell’imputato […] in
riferimento all’art. 2, comma 1, lettera f),
del predetto decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, «nella parte in cui la
norma non ritiene applicabile l’istituto del giudizio abbreviato nei
procedimenti penali di competenza del giudice di pace», e «ritenuto che una
tale esclusione appare in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione oltre che irragionevole alla luce del principio di celerità e
speditezza cui è ispirato il giudizio penale innanzi al giudice di pace», ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 274 del 2000;
che in entrambi
i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili per assoluta carenza di motivazione in ordine alla
rilevanza e alla non manifesta infondatezza, e comunque non fondate.
Considerato che, avendo entrambe le ordinanze di
rimessione ad oggetto l’omessa previsione di riti speciali nel procedimento
davanti al giudice di pace, va disposta la riunione dei relativi giudizi;
che non può
valere a colmare tali lacune il mero rinvio alle eccezioni o richieste della
difesa dell’imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che
lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione
autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla
rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (v., da ultimo, ordinanza n. 51 del
2004);
che
le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili (v.
ordinanze n. 349
e n. 333 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate dal
Giudice di pace di Tortona e dal Giudice di pace di Giulianova con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
Fernanda
CONTRI, Presidente
Guido
NEPPI MODONA, Redattore
Depositata
in Cancelleria l'8 marzo 2005.