SENTENZA N. 2
ANNO 2006
Commenti alla decisione di
I. Matteo
Barbero, Progressività
del sistema tributario, uguaglianza ed
autonomia impositiva regionale (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
II. Fabrizia Covino, La
Corte ammette la progressività
nella determinazione delle aliquote all’addizionale irpef. Al via il «voto con
i piedi»? (per gentile concessione della Rivista telematica Federalismi.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge della Regione
Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di
addizionale regionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta
regionale sulle attività produttive), e dell’annessa tabella A, promosso con
ordinanza depositata il 18 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale
di Ascoli Piceno, nella controversia vertente tra Amilcare Brugni, l’Ufficio di
Ascoli Piceno dell’Agenzia delle Entrate e
Visti gli atti di costituzione di Amilcare Brugni e della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi
gli avvocati Giuseppe Pizzonia per Amilcare Brugni e Augusto Fantozzi per
Ritenuto
in fatto
1. – Nel corso di un giudizio promosso dal contribuente Amilcare Brugni
nei confronti della Regione Marche e dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto
versato a titolo di addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2003,
Il giudice rimettente premette che
l’addizionale regionale all’IRPEF – in quanto istituita e disciplinata da norme
di legge statali, con attribuzione alle Regioni di competenze di carattere
meramente attuativo – non costituisce tributo “proprio” della Regione (cioè da
questa istituito e regolato), secondo l’accezione utilizzata dall’art. 119, secondo comma, della
Costituzione, nel testo risultante dalla riforma apportata al Titolo V della
Parte II della Costituzione, ma un tributo statale, rientrante nella competenza
esclusiva dello Stato. Da tale premessa
1.1. – La prima questione muove dal preliminare rilievo che l’art. 50 del
decreto legislativo 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali) – istitutivo dell’addizionale
regionale all’IRPEF per un’aliquota pari allo 0,50 % del reddito imponibile – è
stato modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’art. 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133), che, a decorrere dall’anno
1.2.– La seconda questione poggia sulla constatazione che il citato art.
50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 consente alle Regioni di determinare
l’addizionale regionale all’IRPEF «applicando l’aliquota, fissata dalla regione
in cui il contribuente ha la residenza». Per il rimettente, il testuale
riferimento all’«aliquota» (al singolare) e la natura meramente attuativa delle
competenze regionali in materia escluderebbero la possibilità per le Regioni di
incidere sulla disciplina sostanziale del tributo, articolandone l’applicazione
in modo differenziato per tipologie di reddito o per scaglioni. Nella specie,
la tabella A annessa alla denunciata legge regionale, secondo il testo
applicabile ratione temporis alla fattispecie, determina la misura
dell’addizionale regionale all’IRPEF non già in ragione di un’aliquota unica, ma
di quattro aliquote, sulla base di una modulazione diversa e crescente per
scaglioni di reddito, e pertanto, secondo
1.3.– Il rimettente, infine, esclude la possibilità di una interpretazione adeguatrice delle disposizioni denunciate ed afferma la rilevanza delle sollevate questioni.
2. – Si è tempestivamente costituita
2.1. – In ordine alla prima
questione, la parte pubblica osserva che originariamente il legislatore,
conferendo alle Regioni, con l’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n.
347 del 2001, la facoltà di disporre – per il solo anno 2002 – aumenti
dell’addizionale regionale all’IRPEF superiori al limite massimo fissato dalla
precedente normativa statale, aveva inteso fornire alle Regioni medesime un
ulteriore mezzo per provvedere alla copertura dell’eventuale disavanzo di
gestione. Successivamente, però, lo stesso legislatore – prosegue
2.2. – La stessa Regione, in
ordine alla seconda questione, osserva che, contrariamente a quanto affermato
dal rimettente, la progressività (o la maggiore progressività) di un tributo
non víola il principio di uguaglianza, perché, al contrario, valorizzando la
differenza di capacità contributiva del soggetto passivo d’imposta, comporta
soltanto una disciplina diseguale di situazioni diseguali, maggiormente
aderente al dettato costituzionale. Inoltre – sempre secondo la parte pubblica
– le aliquote della denunciata tabella A della legge regionale
riprodurrebbero, nella sostanza, quelle dell’IRPEF (con l’accorpamento del 3° e
del 4° scaglione) e rifletterebbero pertanto, senza incrementarla, la
progressività del tributo di base. Quanto, poi, alla lamentata discriminazione
tra i contribuenti residenti nella Regione Marche, assoggettati all’addizionale
regionale all’IRPEF secondo le aliquote censurate, rispetto ai contribuenti
residenti in altre Regioni, assoggettati ad addizionali regionali di minore
importo e comunque sulla base di una sola aliquota, l’ente territoriale oppone
che l’eccepita differenza di prelievo tra contribuenti residenti in diverse
regioni non discende dalla legge regionale impugnata, ma dalla previsione della
legge statale di una diversa determinazione dell’aliquota rimessa alle Regioni,
ed è comunque legittimata dai princípi di coordinamento della finanza nazionale e locale di cui agli artt.
117, 118 e 119 Cost., senza alcuna violazione del principio di uguaglianza,
«posto che la diversa misura di un gettito regionale corrisponde alle diverse
scelte delle regioni in materia di finanza pubblica (e quindi di spesa), talché
riguarda residenti diversamente serviti, assistiti e tutelati e quindi in
situazioni diseguali». Per le stesse ragioni non sussisterebbe alcuna
violazione degli evocati princípi costituzionali della libertà di circolazione
e di soggiorno e della libertà di iniziativa economica, perché l’eventuale
ostacolo alla libertà di circolazione o di iniziativa economica derivante da un’addizionale
regionale all’IRPEF comparativamente maggiore rispetto a quella di altre
regioni deriverebbe non già dalla progressività delle aliquote previste dalla
tabella A annessa alla denunciata legge regionale, ma dalla differenziabilità
delle aliquote fra le diverse regioni e perciò, in primo luogo, «dalla legge
statale» e, in secondo luogo, dalle concrete «scelte di politica economica
regionale (livello di spesa e quindi di servizio, assistenza e tutela da parte
dell’ente pubblico regionale), costituenti anch’esse fattori incentivanti o
disincentivanti dell’insediamento in un territorio». L’ente territoriale,
inoltre, rileva che «la progressività dell’addizionale comporta l’applicazione
dell’aliquota massima soltanto sull’ultimo scaglione di reddito e che la
proporzionalità dell’addizionale, al contrario, comporta l’applicazione
dell’unica aliquota sull’intero reddito», con la conseguenza che «la
progressività rispetto alla proporzionalità non conduce ad un’imposizione
maggiore, bensí ad un’imposizione maggiore sui redditi più elevati e ad una
inferiore sui redditi più contenuti». Lo stesso ente, infine, sostiene che –
contrariamente all’assunto del rimettente – il termine «aliquota», al
singolare, utilizzato
dal legislatore nell’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, non esclude
la facoltà per le Regioni di fissare una pluralità di aliquote per
l’addizionale regionale all’IRPEF, sia perché l’uso del singolare si spiega con
la tecnica espositiva adottata dal legislatore, il quale, nel primo periodo del
comma, fissa una «aliquota» di compartecipazione valida in assenza di diversa
determinazione regionale (necessariamente unica) e, nel secondo periodo, ne
consente la maggiorazione; sia perché l’attribuzione del potere di
maggiorazione dell’addizionale, in assenza di specificazioni, implica la
discrezionalità dell’esercizio di tale potere e, quindi, consente anche di
stabilire maggiorazioni diverse per casi diversi, ad esempio secondo aliquote
progressive per scaglioni di reddito; sia perché altre volte il legislatore
utilizza, in materia, il termine «aliquote», al plurale (come nell’art. 3,
comma 1, lettera a), della legge statale n. 289 del 2002).
3. – Si è costituito anche il contribuente Amilcare Brugni, chiedendo l’accoglimento della sollevata questione e sostanzialmente riproponendo, a sostegno di tale conclusione, le stesse argomentazioni prospettate dal giudice rimettente.
4.– Con memoria depositata
nell’imminenza della pubblica udienza,
Nel merito, l’ente territoriale
ribadisce le proprie precedenti osservazioni e rileva che «la questione che ci
occupa è comunque venuta meno a partire dal 1° gennaio 2005», perché l’art. 17
della legge della Regione Marche «approvata il 4 ottobre 2005» (rectius:
legge della Regione Marche 11 ottobre 2005, n. 24, recante «Assestamento del
bilancio 2005», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche
del 14 ottobre 2005, n. 89), ha sostituito l’art. 39 della legge regionale n.
29 del 2004 con un nuovo testo, per effetto del quale l’addizionale regionale
all’IRPEF è rideterminata, «a decorrere dall’anno 2005», nella seguente misura:
aliquota dello 0,9 %, per un reddito fino ad € 15.500,00; dell’1,2 %, per un
reddito superiore a tale importo e fino ad € 31.000,00; dell’1,4 %, per un
reddito superiore a tale importo.
5.– Anche il contribuente ha
depositato, in prossimità dell’udienza, una memoria, con la quale ribadisce ed
argomenta ulteriormente le già formulate conclusioni.
5.1.– In relazione alla prima
questione, la parte privata insiste
nell’affermare l’illegittimità dell’addizionale all’IRPEF, in quanto
determinata dalla Regione Marche, per l’anno
5.2.– In relazione alla seconda
questione, il contribuente ribadisce l’illegittimità della previsione, nella
disposizione censurata, di un’addizionale regionale all’IRPEF modulata in base
a quattro diverse aliquote progressive: in primo luogo, perché la legge statale
istitutiva di tale addizionale, facendo sempre riferimento all’«aliquota» del
tributo, stabilisce il principio della riserva allo Stato degli aspetti
redistributivi del tributo, ivi compreso il carattere della progressività, con
conseguente necessaria proporzionalità – con applicazione, cioè, di un’unica
aliquota – dell’addizionale medesima (come risulterebbe anche dalla Relazione
di accompagnamento al d.lgs. n. 446 del 1997: «l’istituzione dell’addizionale
[…] risponde alla logica, contenuta nella delega, di mantenere allo Stato la
determinazione dell’imponibile e la funzione redistributiva (progressività
[…]), lasciando alle regioni solo il potere di manovrare, entro la forcella
stabilita, l’aliquota di un’addizionale che è proporzionale rispetto alla base
imponibile dell’imposta principale»); in secondo luogo, perché il riferimento
alle «aliquote» contenuto nell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge
statale n. 289 del 2002 (citato dalla difesa della Regione Marche) si spiega
non già con una possibile pluralità di aliquote della stessa addizionale, ma
con la pluralità delle diverse addizionali, regionali e comunali, previste
dalla citata disposizione; in terzo luogo, perché la sovrapposizione di
un’addizionale progressiva ad un’imposta a sua volta progressiva, come l’IRPEF,
distorce la forma della curva di prelievo, accentuandone la progressività, al
di fuori di un coerente e razionale disegno redistributivo, che compete unicamente
allo Stato; in quarto luogo, perché alla legge regionale non è consentito
creare tributi progressivi, perché il tema della progressività (afferente al
sistema tributario nel suo complesso, in base all’art. 53 Cost.) è riservato
dalla Costituzione in via esclusiva allo Stato – ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost. – lasciando alla legislazione
concorrente il coordinamento ed alle leggi statali l’istituzione dei singoli
tributi progressivi; in quinto luogo, infine, perché l’istituzione di tributi
regionali progressivi è in contrasto con i princípi di uguaglianza e di
capacità contributiva tra cittadini di Regioni diverse.
Considerato
in diritto
1. –
1.1.– La prima questione
concerne le censurate disposizioni nella
parte in cui prevedono, per l’anno 2003, la stessa addizionale regionale
all’IRPEF determinata per l’anno
1.2.– La seconda questione concerne le medesime disposizioni
della suddetta legge regionale, nella parte in cui determinano la misura
dell’addizionale all’IRPEF in ragione di quattro aliquote, sulla base di una
«modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito». Per il rimettente,
tale previsione di aliquote progressive sarebbe illegittima (in relazione agli
artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e, 119, secondo comma,
e 120 Cost.), perché contrasterebbe con il testuale riferimento ad
un’unica «aliquota» contenuto nell’art. 50 del decreto legislativo n. 446 del
1997 e perché,
conseguentemente, senza alcun coordinamento con i princípi della finanza
pubblica e del sistema tributario, aggiungerebbe ulteriori elementi di
progressività ad un tributo (l’IRPEF) a struttura già di per sé fortemente
progressiva, pregiudicando i princípi di equità e ragionevolezza che debbono
improntare il sistema tributario e creando, in particolare, una grave disparità
di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e
quelli residenti in altre Regioni, cosí da ostacolare sia la libertà di fissare
la residenza, il domicilio (art. 16 Cost.) o l’impresa (art. 41 Cost.) in qualsiasi parte del
territorio nazionale, sia la correlativa libertà di circolazione di persone e
cose tra le Regioni (art. 120 Cost.).
2.– La difesa della Regione
Marche ha espressamente dichiarato, in udienza, di «rinunciare all’eccezione di
inammissibilità o irricevibilità» delle deduzioni del contribuente, sollevata
nella propria memoria illustrativa e basata sull’affermata mancanza della
pagina 9 di tali deduzioni nella copia depositata dalla parte privata e
ritirata dalla Regione.
3.– Deve preliminarmente escludersi quanto affermato nella memoria illustrativa della Regione, e cioè che «la questione che ci occupa è comunque venuta meno» per effetto dell’art. 17 della legge della Regione Marche 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), il quale ha rideterminato l’ammontare delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF. Tale articolo, infatti, espressamente stabilisce che detta rideterminazione ha efficacia solo «a decorrere dall’anno 2005» e, pertanto, non può essere invocato per sostenere la cessazione della materia del contendere riguardo a questioni che, invece, concernono il periodo d’imposta relativo all’anno 2003.
4.– Nel merito, entrambe le
questioni non sono fondate.
Il rimettente muove dall’esatta premessa che l’addizionale regionale in questione, in quanto istituita e disciplinata dalla legislazione statale (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997), è da considerarsi – secondo la costante giurisprudenza costituzionale – tributo statale e non «proprio» della Regione (nel senso di cui al vigente art. 119 Cost.), senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle Regioni ed alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal citato decreto legislativo (v., ex plurimis, sentenze n. 37 e n. 381 del 2004); con la conseguenza che la disciplina della misura di tale addizionale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è precluso alle Regioni integrare detta disciplina, se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale.
Tuttavia, lo stesso rimettente, nella specie, ricostruisce in modo inesatto la normativa statale di riferimento – cioè l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, relativamente alla prima questione, e il citato art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativamente alla seconda questione – giungendo all’errata conclusione della violazione dei parametri evocati.
4.1.– In ordine alla prima
questione, il rimettente prende atto che, ai sensi della denunciata legge
regionale, l’addizionale in questione è determinata, «a decorrere dall’anno
2002», nella misura indicata dalla tabella A allegata alla stessa legge,
mediante l’applicazione di quattro diverse aliquote, in relazione a distinti
scaglioni di reddito imponibile (cioè dello 0,9 %, fino ad € 15.493,71;
dell’1,91 %, oltre tale importo
e fino ad € 30.987,41; del 3,6 %,
oltre tale importo e fino ad € 69.721,68; del 4,0 %, oltre tale importo). Da ciò deduce che il legislatore
regionale ha previsto, per il 2003, un’addizionale di importo identico a quello
già stabilito per il 2002 e quindi, in riferimento alle classi di reddito piú
elevate, un’aliquota complessivamente superiore al limite massimo dell’1,4 %
del reddito imponibile fissato dall’art. 50, comma 3, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997 (nel testo applicabile ratione temporis alla
fattispecie). La stessa Commissione tributaria completa la sua argomentazione
rilevando che l’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 405 del
Tale rilievo di illegittimità
costituzionale tuttavia non è fondato, perché il rimettente non tiene conto che
il legislatore statale, con il menzionato art. 3, comma 1, lettera a),
della legge n. 289 del
Non può opporsi, in proposito, che la norma statale che ha disposto la sospensione riguarderebbe, per la sua formulazione letterale, soltanto gli «aumenti deliberati» dalla Giunta regionale e non anche quelli disposti da leggi regionali, “approvate” e “promulgate”, ma non “deliberate”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la legge regionale viene “approvata” mediante “deliberazione” consiliare e, perciò, l’espressione «aumenti deliberati», di cui al citato art. 3, comma 1, lettera a), si riferisce agli aumenti stabiliti non solo mediante provvedimento amministrativo (nel caso – contemplato dall’ art. 4, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 405 del 2001 – di una maggiorazione dell’aliquota fino allo 0,5 %), ma anche mediante legge regionale (nel caso – contemplato dallo stesso art. 4, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 405 del 2001 – di una maggiorazione dell’aliquota superiore allo 0,5 %).
Né, per escludere la legittimità dell’aumento dell’addizionale in questione, assume rilievo la circostanza che il legislatore regionale abbia deliberato, con la legge denunciata, tale aumento nel 2001, per una pluralità indefinita di anni, «a decorrere dall’anno 2002», e non con distinte leggi o provvedimenti annuali. Il citato art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 non prevede, infatti, alcun obbligo per le Regioni di determinare gli aumenti dell’addizionale singulatim, anno per anno, ma si limita a stabilire che i “provvedimenti” di aumento debbono essere pubblicati «nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce ».
4.2.– In ordine alla seconda
questione, il giudice a quo, fondando
la propria argomentazione sulla parola
«aliquota» al singolare, utilizzata dall’art. 50 del decreto legislativo n. 446
del 1997, muove dal presupposto interpretativo che la legge statale vieti al legislatore
regionale di strutturare l’addizionale all’IRPEF secondo più aliquote crescenti
per scaglioni di reddito. Dall’affermata violazione di tale divieto il
rimettente fa discendere il contrasto delle censurate disposizioni, da un lato,
con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma,
Cost. e, dall’altro, con gli artt. 3, 16, 41, 53 e 120 Cost.
L’ assunto interpretativo del
rimettente è errato.
Per quanto attiene al contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., va rilevato che né la norma statale istitutiva dell’addizionale (art. 50, commi 2 e 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997), né la relativa legge di delegazione (art. 3, comma 143, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nell’impiegare il termine «aliquota» al singolare per la determinazione degli aumenti dell’addizionale medesima, impediscono che tali aumenti siano improntati a criteri di progressività. Infatti, la parola “aliquota”, usata al singolare e senza altra specificazione, ben può essere interpretata, secondo l’uso linguistico generale e specialistico del settore tributario, in senso neutrale , e cioè sia nel senso di “aliquota proporzionale”, sia nel senso di “aliquota progressiva”. Ne consegue che l’uso di tale parola, da parte del legislatore statale, consente al legislatore regionale di realizzare la maggiorazione non solo attraverso un’unica aliquota proporzionale, ma –come avvenuto nel caso di specie – anche attraverso un’“aliquota progressiva”, articolata in più aliquote crescenti in funzione del reddito.
Deve inoltre negarsi che
Anche per quanto attiene al denunciato vulnus degli artt. 3, 16, 41, 53 e 120 della Costituzione – che il rimettente connette strettamente e consequenzialmente alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. – l’ordinanza di rimessione si fonda sul presupposto dell’esistenza del divieto della legge statale di introdurre addizionali all’IRPEF strutturate secondo un’aliquota progressiva. E dalla violazione di tale divieto da parte della legge regionale la medesima ordinanza fa conseguire la denuncia di una ingiustificata disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni, dipendente dal fatto che solo i primi sarebbero assoggettati ad un’addizionale all’IRPEF con aliquota progressiva. Va però rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, detta diversità di trattamento tra contribuenti aventi lo stesso reddito imponibile, costituirebbe la necessaria conseguenza non già della progressività dell’addizionale, ma dell’esercizio dell’autonomo potere degli enti territoriali di liberamente prevedere – entro i limiti stabiliti dalla legge statale – aliquote anche non progressive della stessa addizionale che possono risultare tra loro diverse. E ciò a prescindere dal rilievo che dall’attribuzione di tale autonomo potere deriva che i lamentati effetti della diversità di carico fiscale sarebbero imputabili non già (come ritiene il rimettente) alla denunciata legge regionale, che costituisce atto di esercizio di tale potere, ma semmai alla non censurata norma statale di cui all’art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che detto potere attribuisce.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell’annessa tabella A, sollevate – in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione – dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 9 gennaio 2006.
Annibale
MARINI, Presidente
Franco
GALLO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 13 gennaio 2006.