Ordinanza n. 268 del 2005

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ORDINANZA N. 268

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Piero Alberto                                    CAPOTOSTI               Presidente

-  Fernanda                                           CONTRI                       Giudice  

-  Annibale                                           MARINI                            “

-  Franco                                               BILE                                  “

-  Giovanni Maria                                 FLICK                               “

-  Francesco                                          AMIRANTE                      “

-  Ugo                                                   DE SIERVO                      “

-  Romano                                            VACCARELLA                “

-  Paolo                                                 MADDALENA                 “

-  Alfio                                                 FINOCCHIARO               “

-  Alfonso                                             QUARANTA                    “

- Franco                                                 GALLO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara), come modificato dall’art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 (Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, promosso con ordinanza del 14 ottobre 2003 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla s.r.l. Società La Carbonera Marmi ed altre contro il Comune di Carrara, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2004.

  Visti gli atti di costituzione della s.r.l. Società La Carbonera Marmi e del Comune di Carrara nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;

  uditi l’avvocato Lorenzo Acquarone per la  s.r.l. Società La Carbonera Marmi e l’Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 ottobre 2003, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in riferimento agli articoli 23 e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara), come modificato dall’art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 (Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;

che il giudice rimettente premette che la s.r.l. Società La Carbonera Marmi, la s.a. Oscar Daffe, la s.r.l. Marmobon, la s.r.l. Mlm Monterosa, la s.n.c. Marmi Kappa e la s.n.c. Fraccari Marmi hanno proposto ricorso contro il Comune di Carrara per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 29 in data 23 marzo 1999, pubblicata il 27 marzo successivo e divenuta efficace il 6 aprile 1999, avente ad oggetto approvazione del regolamento per la riscossione della tassa sui marmi; n. 30 in data 23 marzo 1999, pubblicata il 27 marzo successivo e divenuta efficace il 6 aprile 1999, avente ad oggetto approvazione ai sensi della legge 15 luglio 1911 n. 749 della misura della tassa sui marmi per l’anno 1999», nonché per l’annullamento degli atti connessi e, in particolare, dei pareri della “Commissione Marmi” del 22 marzo 1999 e del 23 marzo 1999;

che il rimettente evidenzia che il principale motivo di impugnazione proposto dai ricorrenti si fonda sulla pretesa illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 749 del 1911, per contrasto con gli articoli 23 e 120 della Costituzione;

che, in riferimento al primo dei parametri evocati, la questione di legittimità costituzionale appare, a giudizio del rimettente stesso, non manifestamente infondata, perché la legge n. 749 del 1911, in violazione della riserva relativa di legge fissata dal citato art. 23, non indica nessun parametro per la determinazione della misura massima della tassa sui marmi;

che, secondo il giudice a quo, la previsione dell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 8 del 1999 sarebbe insufficiente a determinare la misura della tassa, limitandosi a richiamare le «esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale»;

che la questione di legittimità costituzionale appare, a giudizio del Tribunale amministrativo regionale, non manifestamente infondata anche con riferimento all’art. 120 Cost., perché la legge n. 749 del 1911 istituisce una tassa riscossa dal Comune al momento dell’uscita del marmo dai suoi confini, equivalente ad un dazio di esportazione, e perciò in contrasto con il principio – sancito anche dal diritto comunitario – della libera circolazione delle cose nel territorio nazionale;

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme deriverebbe la caducazione del potere impositivo attribuito al Comune, con conseguente annullamento degli atti impugnati;

che si è costituita la s.r.l. Società La Carbonera Marmi, insistendo, con proprie argomentazioni, per l’accoglimento delle sollevate questioni;

che si è costituito il Comune di Carrara, il quale conclude per l’infondatezza delle questioni proposte, sottolineando, sulla base del carattere relativo della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., la sufficienza dei criteri contenuti nelle norme denunciate, per la determinazione della misura della tassa;

che, in relazione all’evocato art. 120 Cost., il Comune sostiene che il divieto di istituzione di dazi si pone come limite alla sola legislazione regionale e non alla legislazione statale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza o la manifesta infondatezza delle questioni proposte;

che l’Avvocatura sostiene che la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. sarebbe rispettata sia dalla previsione, nella legge n. 749 del 1911, della consultazione delle parti sociali in ordine alla determinazione della misura del tributo, sia dalla commisurazione della tassa alle esigenze del settore marmifero locale, ai sensi dell’art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 8 del 1999, quale convertito dalla legge n. 75 del 1999;

che, con riferimento alla pretesa violazione dell’art. 120 Cost., l’Avvocatura osserva che la prestazione patrimoniale disciplinata dalle norme censurate non ha la finalità di ostacolare l’uscita del marmo estratto dal territorio comunale, ma solo quella di ristorare il Comune per i costi pubblici relativi all’attività di cava;

che, con memoria depositata nell’imminenza della pubblica udienza, la s.r.l. Società La Carbonera Marmi, nell’insistere nelle conclusioni già proposte, ha rilevato che, nelle more del giudizio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 9 settembre 2004, in causa C-72/03, ha statuito che il tributo disciplinato dalle norme impugnate costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all’esportazione, ai sensi dell’art. 23 del Trattato CE;

che, ad avviso della società, il principio per cui le sentenze della Corte di giustizia entrano a far parte dell’ordinamento nazionale senza bisogno di ulteriori atti di recepimento deve essere coordinato «con la regola processuale secondo la quale la pronuncia del Giudice amministrativo […] è vincolata ai motivi di ricorso dedotti avverso il provvedimento impugnato» e conseguentemente, non essendo stata prospettata nel ricorso alcuna difformità degli atti impugnati rispetto alla normativa comunitaria, il giudice amministrativo dovrebbe non fare applicazione di tale sentenza, ma decidere solo in base al diritto interno;

che pertanto, sempre ad avviso della società, persisterebbe la rilevanza delle sollevate questioni, con conseguente preclusione di una pronuncia di restituzione degli atti al giudice a quo, da parte di questa Corte.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana dubita, in riferimento agli articoli 23 e 120 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara), come modificato dall’art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 (Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;

che la prima delle norme denunciate, da un lato, istituisce a favore del Comune di Carrara una tassa sui marmi scavati nel suo territorio ed applicata, in base ad apposito regolamento comunale, al momento dell’uscita dei marmi dal Comune e, dall’altro, attribuisce al Consiglio comunale il potere di stabilire annualmente la misura della tassa;

che la seconda delle dette norme dispone che la tassa «è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale»;

che, nelle more del giudizio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 9 settembre 2004, in causa C-72/03, ha statuito che il tributo disciplinato dalle norme censurate costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all’esportazione, ai sensi dell’art. 23 del Trattato CE, nonostante essa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all’interno dello Stato membro interessato;

che con tale sentenza la Corte di giustizia ha anche affermato che «l’art. 23 CE non può essere invocato a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa controversa, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l’imposizione con un’impugnativa equivalente»;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al rimettente, perché valuti l'incidenza della pronuncia della Corte di giustizia sulla decisione del giudizio sottoposto al suo esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ordinanze n. 125 del 2004, n. 62 del 2003, n. 255 del 1999);

che l’eccezione sollevata nel giudizio di legittimità costituzionale circa l’inefficacia nel giudizio a quo della citata sentenza della Corte di giustizia dovrà anch’essa essere valutata dal giudice cui vanno restituiti gli atti, alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui le sentenze interpretative della Corte di Giustizia sono parificate, quanto agli effetti, alla normativa comunitaria e quindi, come questa, trovano applicazione nel nostro territorio (v. sentenze n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.