Ordinanza n. 255/99

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ORDINANZA N. 255

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, lettera c), del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1997 dal Tribunale di Firenze sul ricorso proposto da G. Z. ed altre contro l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di R. N. ed altre e dell’Inps, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi gli avvocati Gabriella Del Rosso per R. N. ed altre e Antonio Todaro per l’Inps.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza di rigetto delle domande proposte da alcune lavoratrici subordinate nei confronti dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), allo scopo di ottenere il pagamento da parte del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) delle retribuzioni inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, con ordinanza del 23 luglio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, lettera c), del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che nel giudizio principale é stato accertato che le ricorrenti, nei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, hanno percepito l’indennità di mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e tale circostanza, secondo il Tribunale, sarebbe prevista dalla norma impugnata quale condizione ostativa all’accoglimento delle domande;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione, in parte qua, sarebbe conforme ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti nella legge delega 29 dicembre 1990, n. 428 e nella direttiva del Consiglio 80/987/CEE, ma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto le due prestazioni da essa contemplate tutelano beni diversi ed assolvono scopi pure diversi;

che, secondo il Tribunale, il divieto di cumulo stabilito dalla norma censurata realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto sia ai lavoratori subordinati i quali, avendo prestato la loro opera alle dipendenze di un datore di lavoro solvibile, percepiscono la retribuzione e l’indennità di mobilità - in caso di licenziamento collettivo - sia a quelli di essi che non ne godono, in caso di licenziamento individuale; inoltre, la disparità di trattamento sarebbe ulteriormente ravvisabile sia rispetto ai lavoratori che non fruiscono dell’indennità in esame, ma <<ottengono altrove il reimpiego>> e, in tal modo, beneficiano di una limitazione del danno; sia, infine, rispetto ai lavoratori ai quali é attribuita l’indennità di disoccupazione, dato che quest’ultima é sostanzialmente assimilabile a quella di mobilità;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito che la questione é irrilevante o inammissibile, in quanto la Corte di giustizia delle Comunità europee, adita in via pregiudiziale, a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, dal Pretore circondariale di Venezia, con sentenza del 10 luglio 1997, in causa n. 373/95, ha deciso che gli artt. 4, n. 3, e 10 della direttiva 80/987/CEE vanno interpretati nel senso che uno Stato membro non può vietare il cumulo degli importi garantiti dalla direttiva con l’indennità di mobilità prevista dagli artt. 4 e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e, conseguentemente, la norma censurata non é più applicabile nel giudizio a quo;

che si é altresì costituito in giudizio l’Inps, il quale ha eccepito l’inammissibilità per irrilevanza della questione sulla scorta delle stesse argomentazioni svolte dall’interveniente;

che, infine, si sono costituite nel giudizio innanzi alla Corte anche quattro delle cinque ricorrenti nel processo principale, facendo proprie le argomentazioni del Tribunale e chiedendo che la norma sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Considerato che la Corte di giustizia delle comunità europee, con la citata sentenza interpretativa 10 luglio 1997, ha statuito che <<gli artt. 4, n. 3, e 10 della direttiva 80/987/CEE vanno interpretati nel senso che uno Stato membro non può vietare il cumulo degli importi garantiti dalla direttiva con una indennità, quale l’indennità di mobilità prevista dagli artt. 4 e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che é diretta a sovvenire ai bisogni di un lavoratore licenziato durante i tre mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro>>;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, <<la normativa comunitaria [ ...] entra e permane in vigore nel nostro territorio senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato>> e questo principio vale <<anche per le statuizioni [ ...] risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia>> (sentenza n. 113 del 1985);

che per effetto della predetta sentenza interpretativa 10 luglio 1997 della Corte di giustizia é dunque entrata nell’ordinamento interno la statuizione relativa all’inapplicabilità del divieto di cumulo tra la indennità di mobilità prevista dagli artt. 4 e 16 della legge n. 223 del 1991 e quella disposta, in attuazione della citata direttiva 80/987/CEE, dalle norme censurate;

che ricadendo in questo modo la fattispecie in esame <<sotto il disposto del diritto comunitario destinato a ricevere immediata e necessaria applicazione nell’ambito territoriale dello Stato>> (sentenza n. 113 del 1985), si impone la restituzione degli atti al giudice a quo, affinchè valuti se permanga la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, sezione lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.