SENTENZA N.
249
ANNO 2005
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta
dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112
(Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione
del testo unico della radiotelevisione), promosso con ricorso della provincia
autonoma di Trento, notificato il 5 luglio 2004, depositato in cancelleria il
12 successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato
Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello
Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1.
– Con ricorso notificato il 5 luglio 2004 e depositato il successivo 12 luglio,
la provincia autonoma di Trento ha sollevato, in via principale, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico
della radiotelevisione).
La
norma – che dispone che il servizio pubblico generale televisivo comunque
garantisce «la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la
provincia autonoma di Trento» – è impugnata per dedotta violazione: a) degli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102
dello statuto di autonomia di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige); b)
degli artt. 1, comma 1, prima frase, e 3-quater,
comma 1, delle relative norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle
popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento, di
cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di
tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di
Trento); c) degli artt. 3, primo
comma, e 6 della Costituzione.
La
ricorrente – premesse ampie considerazioni in ordine ai principi ispiratori
(che permeano e caratterizzano lo statuto speciale) dei meccanismi e delle
clausole generali di riconoscimento e di garanzia delle minoranze
linguistico-culturali insediate nel territorio regionale, tra le quali si
annoverano anche le comunità di lingua cimbra e mochena, stanziate ab immemorabili in aree facenti parte
del proprio territorio provinciale – rileva che la tutela di dette minoranze ha
trovato corrispondenza nella relativa normativa di attuazione dello statuto di
cui al richiamato d.lgs. n. 592 del 1993, e segnatamente [per quanto concerne
lo specifico problema degli interventi di promozione delle caratteristiche
culturali anche di tali popolazioni a mezzo di trasmissioni radiotelevisive],
nel comma 1 dell’art. 3-quater, che
prevede espressamente che «il Ministero delle comunicazioni, la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite
convenzioni con la provincia di Trento, e l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente
commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni
per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di
Trento». E ricorda che, proprio in applicazione di tale disposizione, la
provincia di Trento e
Secondo
la ricorrente, «sembra chiaro» che la
norma impugnata stabilisce una differenziazione tra la tutela delle minoranze
linguistiche nella provincia di Bolzano e quella della provincia di Trento,
limitandone l’applicazione in tale ultima provincia alle sole popolazioni
ladine: così, la norma statale «sembra
sostituire» il più ampio obbligo che le citate norme di attuazione dello
statuto hanno stabilito a carico del gestore del servizio pubblico
radiotelevisivo in favore anche delle minoranze cimbre e mochene insediate in
provincia di Trento. Pertanto, «se tale è
il significato da attribuire alla disposizione impugnata», essa sarebbe
illegittima (in riferimento agli evocati parametri), giacché inciderebbe,
restringendone la portata, su una tutela predisposta, in base alle indicazioni
statutarie, da una disposizione di attuazione dello statuto speciale, la quale
ha una collocazione peculiare nel sistema delle fonti del diritto e prevale
sulle leggi ordinarie.
Né – continua la provincia ricorrente – la lamentata
incostituzionalità potrebbe superarsi facendo riferimento alla generale
clausola di salvaguardia delle proprie attribuzioni spettanti per statuto e
relative norme di attuazione, contenuta nell’art. 26 della stessa legge n. 112
del 2004, poiché essa garantisce le competenze delle province autonome di
Trento e di Bolzano in relazione ai loro provvedimenti normativi, ma non i
comportamenti di altri soggetti, quali (nella specie) il concessionario del
servizio pubblico radiotelevisivo, il quale, alla richiesta provinciale di
attivazione di trasmissioni televisive in lingua tedesca, potrebbe sottrarsi
allegando che la legge limita ora i suoi doveri, in relazione alla provincia di
Trento, alle sole trasmissioni in lingua ladina.
Peraltro,
la ricorrente osserva che i prospettati vizi verrebbero naturalmente meno
qualora la norma impugnata dovesse essere intesa (con interpretazione che
tuttavia la provincia ritiene non percorribile) come meramente integrativa o
rafforzativa della vigente disciplina di attuazione dello statuto speciale, ed
in particolare del già ricordato disposto dell’art. 3-quater del d.lgs. n. 592 del 1993.
2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione della espressa previsione della
citata ampia clausola di salvaguardia delle specifiche competenze spettanti in
materia alle province autonome, contenuta nell’art. 26 della stessa legge n.
112 del 2004. Rileva, inoltre, l’Avvocatura che la norma impugnata – in quanto introdotta con legge ordinaria – non potrebbe (né intende) sovrapporsi allo statuto di
autonomia ed alle relative disposizioni di attuazione, che sono fonti
gerarchicamente sopraordinate, e pertanto essa appare inidonea a cagionare la
paventata lesione di competenze: da ciò, l’inammissibilità dell’impugnazione in
questione.
3. – Nell’imminenza
dell’udienza la provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria
illustrativa, nella quale –
prendendo atto delle affermazioni contenute nella difesa dell’Avvocatura dello
Stato – aderisce alla
prospettata interpretazione adeguatrice della norma impugnata, pur confermando
comunque come il ricorso cautelativo (di cui chiede l’accoglimento) sia
necessario, stante l’esigenza di ottenere una pronuncia in merito da parte
della Corte, data l’inidoneità della clausola di salvaguardia a vincolare in
particolare il comportamento del concessionario del servizio pubblico
radiotelevisivo.
1.
– La provincia autonoma di Trento impugna, in via principale, l’art. 17, comma
2, lettera f), della legge 3 maggio
2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione), secondo cui
il servizio pubblico generale televisivo comunque garantisce «la diffusione di
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la
provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di
Trento».
Ad
avviso della ricorrente la norma limita alle sole popolazioni di lingua ladina
il più ampio obbligo a carico del gestore del servizio pubblico
radiotelevisivo, che espressamente è stabilito dall’art. 3-quater, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena
e cimbra della provincia di Trento); secondo tale norma infatti «il Ministero
delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di
Trento, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni
di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le
necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena
e cimbra della provincia di Trento». La norma impugnata pertanto si porrebbe in
contrasto, oltre che con diverse norme dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (precisamente con gli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102), e con
gli artt. 3 e 6 della Costituzione, anche con gli artt. 1, comma 1, prima
frase, ed (appunto) 3-quater, comma
1, del citato d.lgs. n. 592 del 1993.
2. – La finalità interpretativa, o “cautelativa”, della
proposta questione – resa palese dalle
argomentazioni contenute nell’atto introduttivo e nella memoria illustrativa
d’udienza (in cui la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale
della norma statale impugnata è basata su una specifica opzione ermeneutica
della norma impugnata fatta propria dalla ricorrente) – non incide sull’ammissibilità della questione medesima (né
sul punto v’è eccezione di controparte). Infatti è giurisprudenza costante di
questa Corte che, a differenza del giudizio in via incidentale, il giudizio in
via principale può ben concernere questioni sollevate sulla base di
interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi
in cui (come nella specie) sulla legge non si siano ancora formate prassi
interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte
potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano
implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così
da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose (sentenze n. 412 del
2004 e n.
228 del 2003; ordinanza
n. 440 del 2004).
3. – Nel merito, la
questione non è fondata.
3.1.
– In termini generali, anche nel giudizio in via principale deve comunque
essere privilegiata fra le interpretazioni possibili di una norma quella
conforme a Costituzione (sentenza n. 170 del
2001). E, per quanto concerne in particolare le disposizioni legislative
statali, questa Corte ha ripetutamente affermato che esse devono essere
interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione
costituzionalmente garantita alle province autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze n. 412 del
2004 e n.
228 del 2003, citate).
Orbene, la norma statale
impugnata non presenta alcun indice testuale o sistematico che si opponga ad
una lettura in linea con la garanzia della sfera di attribuzioni propria della
provincia autonoma ricorrente, fondata sulle evocate disposizioni dello statuto
speciale di autonomia ed in particolare sulle relative norme di attuazione in materia
di doverosa tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra, anche
a mezzo di trasmissioni radiotelevisive (art. 3-quater, comma 1, del d. lgs. n. 592 del 1993).
Tale conclusione si
giustifica in ragione non tanto della salvezza delle competenze provinciali,
espressa dall’art. 26 della stessa legge n. 112 del 2004, quanto piuttosto
della naturale cedevolezza (anche nel momento interpretativo) della legge
ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello statuto speciale che
alle relative norme di attuazione. Queste ultime infatti – essendo emanate con l’osservanza di
speciali procedure – sono
dotate di forza prevalente, anche per la loro valenza integrativa del precetto
statutario (sentenze
n. 406 e n.
341 del 2001; n.
520 del 2000; n.
213 e n. 137
del 1998).
E significativamente (come
ulteriore indice conforme a questa soluzione ermeneutica: sentenza n. 228 del
2003) la stessa Avvocatura dello Stato – nell’atto di costituzione – afferma testualmente che «la disposizione impugnata, in
quanto introdotta con legge ordinaria, non può e non intende sovrapporsi allo
statuto di autonomia ed alle relative disposizioni di attuazione, fonti
gerarchicamente sopraordinate».
La conseguente
inidoneità dell’impugnato precetto normativo statale a menomare le specifiche
garanzie delle minoranze linguistico-culturali insediate nel territorio provinciale,
predisposte dalle evocate disposizioni dello statuto di autonomia e dalle
relative norme di attuazione, conduce pertanto alla declaratoria di non
fondatezza della questione.
per questi motivi
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112
(Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione
del testo unico della radiotelevisione), sollevata, in riferimento agli artt.
2, 4, 15, 16, 92 e 102 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), agli artt. 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del decreto legislativo
16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle
popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), ed
agli artt. 3, primo comma, e 6 della Costituzione, dalla provincia autonoma di
Trento, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco
BILE, Redattore
Maria
Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria l'1 luglio 2005.