Sentenza n. 249 del 2005

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SENTENZA N. 249

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-  Piero Alberto                       CAPOTOSTI                               Presidente

-  Fernanda                             CONTRI                                        Giudice

-  Guido                                  NEPPI MODONA                              "

-  Annibale                              MARINI                                              "

-  Franco                                 BILE                                                    "

-  Giovanni Maria                   FLICK                                                 "

-   Francesco                           AMIRANTE                                       "

-   Ugo                                    DE SIERVO                                       "

-   Romano                              VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                  MADDALENA                                  "

-   Alfio                                   FINOCCHIARO                                "

-  Alfonso                               Quaranta                                      "

-  Franco                                 GALLO                                               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione), promosso con ricorso della provincia autonoma di Trento, notificato il 5 luglio 2004, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2004.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 5 luglio 2004 e depositato il successivo 12 luglio, la provincia autonoma di Trento ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione).

La norma – che dispone che il servizio pubblico generale televisivo comunque garantisce «la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento» – è impugnata per dedotta violazione: a) degli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 dello statuto di autonomia di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); b) degli artt. 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, delle relative norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento); c) degli artt. 3, primo comma, e 6 della Costituzione.

La ricorrente – premesse ampie considerazioni in ordine ai principi ispiratori (che permeano e caratterizzano lo statuto speciale) dei meccanismi e delle clausole generali di riconoscimento e di garanzia delle minoranze linguistico-culturali insediate nel territorio regionale, tra le quali si annoverano anche le comunità di lingua cimbra e mochena, stanziate ab immemorabili in aree facenti parte del proprio territorio provinciale – rileva che la tutela di dette minoranze ha trovato corrispondenza nella relativa normativa di attuazione dello statuto di cui al richiamato d.lgs. n. 592 del 1993, e segnatamente [per quanto concerne lo specifico problema degli interventi di promozione delle caratteristiche culturali anche di tali popolazioni a mezzo di trasmissioni radiotelevisive], nel comma 1 dell’art. 3-quater, che prevede espressamente che «il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento». E ricorda che, proprio in applicazione di tale disposizione, la provincia di Trento e la RAI, in data 30 gennaio 2004, hanno stipulato una convenzione decennale, nell’ambito della quale è espressamente prevista «l’estensione della programmazione televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina nei territori costituenti aree di insediamento storico delle minoranze ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento».

Secondo la ricorrente, «sembra chiaro» che la norma impugnata stabilisce una differenziazione tra la tutela delle minoranze linguistiche nella provincia di Bolzano e quella della provincia di Trento, limitandone l’applicazione in tale ultima provincia alle sole popolazioni ladine: così, la norma statale «sembra sostituire» il più ampio obbligo che le citate norme di attuazione dello statuto hanno stabilito a carico del gestore del servizio pubblico radiotelevisivo in favore anche delle minoranze cimbre e mochene insediate in provincia di Trento. Pertanto, «se tale è il significato da attribuire alla disposizione impugnata», essa sarebbe illegittima (in riferimento agli evocati parametri), giacché inciderebbe, restringendone la portata, su una tutela predisposta, in base alle indicazioni statutarie, da una disposizione di attuazione dello statuto speciale, la quale ha una collocazione peculiare nel sistema delle fonti del diritto e prevale sulle leggi ordinarie.

Né – continua la provincia ricorrente – la lamentata incostituzionalità potrebbe superarsi facendo riferimento alla generale clausola di salvaguardia delle proprie attribuzioni spettanti per statuto e relative norme di attuazione, contenuta nell’art. 26 della stessa legge n. 112 del 2004, poiché essa garantisce le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione ai loro provvedimenti normativi, ma non i comportamenti di altri soggetti, quali (nella specie) il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, il quale, alla richiesta provinciale di attivazione di trasmissioni televisive in lingua tedesca, potrebbe sottrarsi allegando che la legge limita ora i suoi doveri, in relazione alla provincia di Trento, alle sole trasmissioni in lingua ladina.

Peraltro, la ricorrente osserva che i prospettati vizi verrebbero naturalmente meno qualora la norma impugnata dovesse essere intesa (con interpretazione che tuttavia la provincia ritiene non percorribile) come meramente integrativa o rafforzativa della vigente disciplina di attuazione dello statuto speciale, ed in particolare del già ricordato disposto dell’art. 3-quater del d.lgs. n. 592 del 1993.

2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione della espressa previsione della citata ampia clausola di salvaguardia delle specifiche competenze spettanti in materia alle province autonome, contenuta nell’art. 26 della stessa legge n. 112 del 2004. Rileva, inoltre, l’Avvocatura che la norma impugnata – in quanto introdotta con legge ordinaria – non potrebbe (né intende) sovrapporsi allo statuto di autonomia ed alle relative disposizioni di attuazione, che sono fonti gerarchicamente sopraordinate, e pertanto essa appare inidonea a cagionare la paventata lesione di competenze: da ciò, l’inammissibilità dell’impugnazione in questione.

3. – Nell’imminenza dell’udienza la provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria illustrativa, nella quale – prendendo atto delle affermazioni contenute nella difesa dell’Avvocatura dello Stato – aderisce alla prospettata interpretazione adeguatrice della norma impugnata, pur confermando comunque come il ricorso cautelativo (di cui chiede l’accoglimento) sia necessario, stante l’esigenza di ottenere una pronuncia in merito da parte della Corte, data l’inidoneità della clausola di salvaguardia a vincolare in particolare il comportamento del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo.

Considerato in diritto

1. – La provincia autonoma di Trento impugna, in via principale, l’art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione), secondo cui il servizio pubblico generale televisivo comunque garantisce «la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento».

Ad avviso della ricorrente la norma limita alle sole popolazioni di lingua ladina il più ampio obbligo a carico del gestore del servizio pubblico radiotelevisivo, che espressamente è stabilito dall’art. 3-quater, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento); secondo tale norma infatti «il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento». La norma impugnata pertanto si porrebbe in contrasto, oltre che con diverse norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (precisamente con gli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102), e con gli artt. 3 e 6 della Costituzione, anche con gli artt. 1, comma 1, prima frase, ed (appunto) 3-quater, comma 1, del citato d.lgs. n. 592 del 1993.

2. – La finalità interpretativa, o “cautelativa”, della proposta questione – resa palese dalle argomentazioni contenute nell’atto introduttivo e nella memoria illustrativa d’udienza (in cui la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma statale impugnata è basata su una specifica opzione ermeneutica della norma impugnata fatta propria dalla ricorrente) – non incide sull’ammissibilità della questione medesima (né sul punto v’è eccezione di controparte). Infatti è giurisprudenza costante di questa Corte che, a differenza del giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può ben concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi in cui (come nella specie) sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose (sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003; ordinanza n. 440 del 2004).

              3. – Nel merito, la questione non è fondata.

3.1. – In termini generali, anche nel giudizio in via principale deve comunque essere privilegiata fra le interpretazioni possibili di una norma quella conforme a Costituzione (sentenza n. 170 del 2001). E, per quanto concerne in particolare le disposizioni legislative statali, questa Corte ha ripetutamente affermato che esse devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle province autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003, citate).

Orbene, la norma statale impugnata non presenta alcun indice testuale o sistematico che si opponga ad una lettura in linea con la garanzia della sfera di attribuzioni propria della provincia autonoma ricorrente, fondata sulle evocate disposizioni dello statuto speciale di autonomia ed in particolare sulle relative norme di attuazione in materia di doverosa tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra, anche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive (art. 3-quater, comma 1, del d. lgs. n. 592 del 1993).

Tale conclusione si giustifica in ragione non tanto della salvezza delle competenze provinciali, espressa dall’art. 26 della stessa legge n. 112 del 2004, quanto piuttosto della naturale cedevolezza (anche nel momento interpretativo) della legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello statuto speciale che alle relative norme di attuazione. Queste ultime infatti – essendo emanate con l’osservanza di speciali procedure – sono dotate di forza prevalente, anche per la loro valenza integrativa del precetto statutario (sentenze n. 406 e n. 341 del 2001; n. 520 del 2000; n. 213 e n. 137 del 1998).

E significativamente (come ulteriore indice conforme a questa soluzione ermeneutica: sentenza n. 228 del 2003) la stessa Avvocatura dello Stato – nell’atto di costituzione – afferma testualmente che «la disposizione impugnata, in quanto introdotta con legge ordinaria, non può e non intende sovrapporsi allo statuto di autonomia ed alle relative disposizioni di attuazione, fonti gerarchicamente sopraordinate».

 La conseguente inidoneità dell’impugnato precetto normativo statale a menomare le specifiche garanzie delle minoranze linguistico-culturali insediate nel territorio provinciale, predisposte dalle evocate disposizioni dello statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, conduce pertanto alla declaratoria di non fondatezza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), ed agli artt. 3, primo comma, e 6 della Costituzione, dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1  luglio 2005.