ORDINANZA N. 209
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), promosso con ordinanza del 16 aprile 2003 dal Tribunale ordinario di Savona, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Alassio e l’Unità sanitaria locale n. 2 savonese, ed altra, iscritta al n. 389 del registro ordinanze del 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti l’atto di costituzione del Comune di Alassio nonché l’atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Liguria;
udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella;
uditi l’avvocato Luigi Piscitelli per il Comune di Alassio e l’Avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente della Giunta della Regione Liguria.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio
civile, promosso davanti al Tribunale ordinario di Savona dal Comune di Alassio
nei confronti della Unità sanitaria locale n. 2 savonese e della Regione
Liguria, per far dichiarare di proprietà del medesimo Comune gli immobili in
cui erano ubicati l’Infermeria civica “Coniugi Paccini” e l’Ospedale “Val
d’Olivo”, il giudice adito, con ordinanza del 16 aprile
che, in punto di fatto, il giudice
rimettente riferisce che i beni per cui è controversia erano stati oggetto di
lasciti di vari benefattori ed erano da tempo destinati alla prestazione di
servizi sanitari, nonché di assistenza a favore di anziani bisognosi, sicché la
questione di legittimità costituzionale è rilevante per la decisione del
giudizio a quo;
che, quanto alla non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente
afferma che l’art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) viola
l’art. 76 Cost. sotto il profilo dell’eccesso di delega, in quanto l’art. 1,
lettera p), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale), prevedeva il trasferimento alle aziende infraregionali
«del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti
ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente
legge fa parte del patrimonio dei Comuni»;
che, viceversa, l’art. 5 del d.lgs. n.
502 del 1992, emanato in attuazione della delega, stabilisce che «tutti i beni
mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei
Comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti
al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»;
che, mentre la norma delegante
prevedeva il trasferimento alle USL soltanto dei beni già di proprietà dei
disciolti enti ospedalieri, la norma delegata ha, invece, attribuito alle USL
la proprietà di tutti i beni facenti parte del patrimonio dei Comuni con
vincolo di destinazione alle medesime USL, sia che tali beni fossero già di
proprietà di enti ospedalieri sia che fossero stati acquistati direttamente dai
Comuni per lasciti o in altro modo;
che, a loro volta, gli artt. 44 e 45
della legge regionale n. 42 del 1994 riproducono il disposto dell’art. 5 del
d.lgs. n. 502 del 1992 e stabiliscono, riferendosi alle aziende del servizio
sanitario regionale, che «sono trasferiti al patrimonio delle predette Aziende
i beni mobili, immobili e le attrezzature che alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
appartenevano al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle USL»;
che, così disponendo, la normativa
regionale confligge anch’essa con la norma statale contenuta nella legge n. 421
del 1992 e risulta, dunque, viziata, sia pure indirettamente, per eccesso di
delega, in violazione dell’art. 76 Cost.;
che non rileva – ad avviso del giudice
rimettente – la circostanza che, nel frattempo, l’art. 5 del d.lgs. n. 502 del
1992 sia stato sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n.
229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), poiché la nuova norma
non ha mutato il criterio per il trasferimento dei beni, ricomprendendo nel
patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere «tutti i
beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire
o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di
provvedimenti amministrativi»;
che, sotto altro profilo, le norme
denunciate violano, altresì, gli artt. 5 e 128 Cost., i quali pongono il
principio fondamentale dell’autonomia degli enti locali, la quale concerne
anche l’integrità del patrimonio degli enti medesimi;
che si è costituito in giudizio
il Comune di Alassio per chiedere che sia dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 5
del d.lgs. n. 502 del
1992, nonché degli artt. 44 e 45 della legge della Regione Liguria n. 42 del
1994, per violazione degli artt. 76, 5, 114, 118, 119 e 128 Cost.;
che, osserva il deducente, mentre
l’art. 1, lettera p), della legge di
delega n. 421 del 1992 prevedeva il trasferimento alle aziende infraregionali
dei soli beni «già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici»
che alla data di entrata in vigore della stessa legge fanno parte del
patrimonio dei Comuni, il legislatore delegato, con l’art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 (nella sua
originaria formulazione), ha esteso il trasferimento a «tutti i beni mobili,
immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di
entrata in vigore del [presente] decreto, fanno parte del patrimonio dei Comuni
con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali», così eccedendo i
limiti della delega in violazione dell’art. 76 Cost.;
che gli artt. 44 e 45 della legge
regionale n. 42 del 1994, dando attuazione al principio contenuto nell’art. 5
del d.lgs. n. 502 del
1992, risultano, in via derivata, affetti anch’essi dal vizio di eccesso di
delega;
che le norme denunciate sono altresì
illegittime per violazione degli artt. 5, 114, 118 e 119 Cost., sotto il
profilo della lesione dell’autonomia locale, da intendersi sia come garanzia
dell’integrità del patrimonio degli enti locali, sia come intangibilità della
sfera di funzioni assegnate a detti enti, nella specie delle funzioni di
“assistenza”, di competenza dei Comuni ex
art. 3-septies, commi 2 e 6, del
d.lgs. n. 502 del 1992, al cui esercizio i beni in contestazione erano
originariamente destinati;
che il riferimento all’abrogato art.
128 Cost., contenuto nell’ordinanza di rimessione, deve intendersi fatto agli
artt. 114, 118 e 119 Cost., che riprendono la garanzia già sancita dal primo;
che, intervenuto nel giudizio a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente della Giunta della Regione Liguria, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione, definendola irrilevante in quanto i beni in contestazione erano pervenuti al Comune di Alassio da un disciolto ente ospedaliero;
che la
questione è, comunque, infondata perché l’art. 5 del d.lgs.
n. 502 del 1992 non è oggetto di denuncia di incostituzionalità e il
prospettato vizio di eccesso di delega non è configurabile riguardo alle norme
regionali impugnate;
che, quanto agli altri parametri
evocati dal giudice rimettente, l’art. 128 Cost. è stato abrogato, mentre
l’art. 5 Cost. non è pertinente;
che, infine, il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in ordine all’applicabilità o non dell’art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 229 del 1999, emanato in base a una legge di delega – la legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) – diversa da quella in relazione alla quale è stato delibato l’eccesso di delega (per un caso analogo cfr. ordinanza della Corte costituzionale n. 72 del 2003);
che, in prossimità dell’udienza pubblica, il Comune di Alassio ha depositato memoria, nella quale riprende e sviluppa le argomentazioni difensive a sostegno delle sue conclusioni, rilevando, in primo luogo, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente ha ad oggetto, oltre agli artt. 44 e 45 della legge regionale n. 42 del 1994, l’art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, poiché tale norma, pur non essendo indicata nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, è, tuttavia, puntualmente individuata e censurata nella motivazione della stessa;
che il giudice a quo – contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Liguria – ha tenuto conto del d.lgs. n. 229 del 1999, che ha modificato il testo del citato art. 5, rilevando che il trasferimento dei beni controversi dal patrimonio del Comune a quello dell’azienda sanitaria locale continua ad essere regolato dagli artt. 44 e 45 della legge regionale n. 42 del 1994, emanati in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 nella sua originaria formulazione, e che, dunque, la successiva modifica di tale norma non ha mutato i termini della questione;
che, pertanto, il richiamo della Regione Liguria alla ordinanza della Corte costituzionale n. 72 del 2003 non è conferente;
che è
evidente l’eccesso di delega denunciato e che le norme regionali impugnate, in quanto hanno dato puntuale
attuazione all’art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, sono a loro volta incostituzionali in via
derivata e consequenziale, posto che la norma statale di principio e la legge
regionale di attuazione sono necessariamente connesse e si integrano a vicenda,
dando luogo a una «fattispecie normativa complessa», sostanzialmente unitaria;
che, sotto altro profilo, le norme
regionali impugnate sono incostituzionali anche in via immediata per violazione
della garanzia costituzionale dell’autonomia locale, di cui agli artt. 5 e 128
Cost., essendo stato il principio espresso da tale ultima norma ripreso e
rafforzato dai nuovi artt. 114, 117 e 118 Cost. ed essendo, comunque, assorbito
nel più generale principio enunciato nell’art. 5 Cost., richiamato
nell’ordinanza di rimessione.
Considerato
che il Tribunale ordinario di Savona dubita della legittimità costituzionale
degli articoli 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994,
n. 42 (Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del
servizio sanitario regionale in attuazione dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), nella parte in cui dispongono che sono
trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili
già di proprietà dei Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie
locali, in riferimento all’art.
76 Cost., perché, dando attuazione al principio stabilito nell’art. 5 del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), eccedono i limiti della
delega conferita con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), il cui art. 1,
lettera p), prevedeva il
trasferimento alle aziende infraregionali «del patrimonio mobiliare e
immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che
alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei
Comuni», ed inoltre in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., perché ledono il
principio fondamentale dell’autonomia degli enti locali, la quale concerne
anche l’integrità del patrimonio degli enti medesimi;
che la questione è manifestamente
infondata sotto entrambi i profili prospettati dal rimettente;
che, quanto al parametro costituzionale
dell’art. 76, non può convenirsi con la difesa del Comune di Alassio circa il
carattere meramente formale dell’omessa indicazione, nel dispositivo
dell’ordinanza di rimessione, della norma statale (art. 5 del d.lgs. n. 502 del
1992) in attuazione della quale gli artt. 44 e 45 della legge regionale n. 42
del 1994 hanno dettato la disciplina censurata;
che, infatti, il dispositivo
dell’ordinanza di rimessione ne rispecchia fedelmente la motivazione laddove
questa, premesso che gli artt. 44 e 45 della legge regionale «ricalcano il
criterio contenuto nell’art. 5 della legge statale 502/1992», conclude per «la
non manifesta infondatezza dell’illegittimità costituzionale dei suddetti
articoli, essendo la norma regionale confliggente con la norma statale
23/10/1992» (e cioè, con la legge delega n. 421) e «avendo ecceduto nella
delega, sia pure indirettamente, contenuta nella legge 421/1992 in violazione
dell’art. 76 della Costituzione»;
che è evidente la manifesta
infondatezza della censura di eccesso di delega, ex art. 76 Cost., imputata, omisso
medio, direttamente alla legge regionale;
che è, altresì, manifestamente
infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., e
comunque al principio (espresso anche dalla norma costituzionale abrogata)
della salvaguardia dell’autonomia degli enti locali;
che, infatti, anche a prescindere dal
carattere apodittico dell’assunto, va rilevato che questa Corte ha sempre
risolto, negandole il necessario tono costituzionale, la questione – alla
presente assimilabile – sollevata in sede di conflitto di attribuzione se
avente quale suo sostanziale oggetto una rei
vindicatio (cfr. le sentenze n. 150 del
2003, n. 179
del 2004, n.
177 del 2005).
per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), sollevata, in riferimento agli artticoli 5, 76 e 128 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Savona con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.