ORDINANZA N. 118
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 291, comma terzo, e 307, comma terzo, del codice procedura civile
promosso con ordinanza del 13 novembre 2003 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Casillo Vincenza e
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che
il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 novembre
che, nel giudizio a
quo, è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell’atto di
citazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., ma la notificazione, eseguita ai sensi dell’art.
143 cod. proc. civ., si è perfezionata dopo la scadenza del termine all’uopo
assegnato all’attrice, pur avendo costei consegnato l’atto all’ufficiale
giudiziario prima della scadenza del detto termine;
che l’art. 291, terzo comma, cod. proc. civ. – secondo
cui alla mancata (o tardiva) esecuzione dell’ordine di rinnovazione consegue la
cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo – andrebbe,
secondo il rimettente, inteso, dato il suo tenore letterale, nel senso che la
notifica debba perfezionarsi entro il termine assegnato, al fine di impedire le
conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla inosservanza del termine stesso,
non essendo sufficiente la mera consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario;
che, d’altro canto, trattandosi di un termine di
natura esoprocessuale, non potrebbe nella specie
trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini di cui all’art.
184-bis cod. proc. civ.;
che
ne conseguirebbe, dunque, la necessità, nel caso di specie, di ordinare la
cancellazione della causa dal ruolo;
che
il citato art. 291 cod. proc. civ., così interpretato, si porrebbe in contrasto
– ad avviso ancora del rimettente – con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in
quanto esporrebbe l’attore alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla
disorganizzazione dei pubblici uffici e, comunque, da cause a lui non
imputabili;
che
il giudice a quo invoca pertanto una
pronuncia che, coerentemente con quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 477 del
2002 riguardo alle notificazioni a mezzo posta, emendi la norma impugnata
consentendo di ricollegare gli effetti della rinnovazione della notificazione,
per quanto riguarda il notificante, alla consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario, ancorché la notificazione stessa debba eseguirsi ai sensi
dell’art. 143 cod. proc. civ., in tal modo eliminando, tra l’altro, ogni
disparità di trattamento tra notifiche a mezzo posta e notifiche eseguite
dall’ufficiale giudiziario;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;
che la parte pubblica evidenzia come – a seguito dei
ripetuti interventi di questa Corte – costituisca ormai principio generale
quello secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al
momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Considerato che il rimettente in sostanza si duole che –
per gli effetti di cui all’art. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod.
proc. civ. – la notificazione eseguita nelle forme di cui all’art. 143 cod.
proc. civ. possa considerarsi perfezionata, anche per il notificante, solo dopo
il compimento di tutte le formalità prescritte ed il decorso del termine di
venti giorni, in ciò ravvisando la violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che è tuttavia
erroneo il presupposto interpretativo da cui il medesimo rimettente muove, in
quanto, per effetto della giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare
della sentenza
n. 477 del 2002, richiamata dallo stesso rimettente, risulta ormai presente
nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni
degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul
piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione
è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si
deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in
cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato – nelle
notificazioni effettuate a mezzo dell’ufficiale giudiziario – nel momento della
consegna dell’atto allo stesso ufficiale giudiziario (sentenza n. 28 del
2004, ordinanze
n. 153, n.
132 e n. 97
del 2004);
che tale principio trova evidentemente applicazione anche in sede di rinnovazione della notificazione;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 marzo 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 18
marzo 2005.