ORDINANZA N. 1
ANNO 2005
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la
seguente
Ritenuto che il Tribunale di Trento – adito dai superstiti di
un assicurato deceduto nel percorso dal luogo di lavoro a casa, interrotto solo
per una breve sosta – ha dichiarato, con ordinanza del 29 aprile 2003,
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall’art. 12 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non
solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una situazione di rischio
diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così
da comportare il venir meno dell’<<occasione di lavoro>> prevista
dall’art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965;
che, secondo il giudice
rimettente, la disposizione censurata violerebbe l’art. 3, primo comma, della
Costituzione (in ragione dell’ingiustificato trattamento differenziato tra
lavoratori infortunati in tali circostanze rispetto agli altri assicurati
rimasti vittime di infortuni parimenti accaduti in occasione di lavoro), l’art.
38, secondo comma, Cost. (per la mancata previsione, in favore di lavoratori
infortunati pur sempre in presenza di un’occasione di lavoro, di mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita) e l’art. 76 Cost. (non avendo il legislatore
delegato rispettato il principio ed il criterio direttivo fissato dall’art. 55,
comma 1, lettera u), della legge 17
maggio 1999, n. 144, recante la delega al Governo per il riordino, tra l’altro,
della normativa che disciplina l’INAIL, secondo cui la specifica disposizione
per la tutela dell’infortunio in itinere
doveva essere formulata recependo <<i principi giurisprudenziali
consolidati in materia>>);
che – osserva il giudice
rimettente – la giurisprudenza aveva escluso l’indennizzabilità dell’infortunio
solamente quando l’interruzione elettiva del percorso casa-lavoro (e viceversa)
avesse avuto caratteri tali da determinare una situazione di rischio diversa da
quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, mentre al
contrario l’art. 2, terzo comma, del d.P.R.
n. 1124 del 1965 escluderebbe dalla tutela assicurativa gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione
non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro;
che, nella specie,
la questione è rilevante atteso che l’assicurato si era fermato per non più di
cinque minuti presso un esercizio di ristoro situato sul tragitto lavoro-casa
senza deviazione alcuna e, ripreso il percorso verso la propria abitazione con
la propria autovettura, era uscito di strada, rimanendo vittima di un incidente
mortale;
che si è costituito l’INAIL chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata
questione di costituzionalità.
Considerato che il terzo comma dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, quale
introdotto dall’art.
12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in forza della delega di
cui all’art. 55, comma 1, lettera u),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel definire i presupposti della
fattispecie dell’infortunio in itinere,
che costituisce <<un prolungamento dell’assicurazione cui il lavoratore
sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte
nel contratto>> (sentenza n. 429 del 1990),
esclude dalla tutela assicurativa, quale eccezionale ipotesi di deroga al
canone generale dell’indennizzabilità, il caso di interruzioni o deviazioni a
condizione che esse non siano affatto dipendenti dal lavoro o che, comunque,
non siano necessitate;
che,
prima ancora di verificare la sussistenza di questa condizione negativa perché
l’infortunio non sia indennizzabile, occorre che la soluzione di continuità nel
tragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, e
viceversa, abbia la connotazione e la consistenza di una vera e propria
“interruzione”, per definire la quale occorre tener conto della giurisprudenza
ordinaria, tanto più che il legislatore delegato (art. 55, comma 1, lettera u), della legge n. 144 del 1999, cit.)
ha posto, come specifico criterio direttivo per disciplinare l’infortunio in itinere, proprio il recepimento dei
princìpi giurisprudenziali consolidati in materia;
che
l’esigenza del rispetto di tale criterio di delega (art. 76 della Costituzione)
richiede di interpretare la disposizione censurata, posta dal legislatore
delegato, in modo che sia in armonia con la giurisprudenza in materia, secondo
la quale una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per
l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’“interruzione”;
che
questo orientamento giurisprudenziale, ben presente al giudice rimettente, vale
ad indirizzare verso l’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, come anche la difesa dell’Istituto non
manca di rilevare, e non già, come ritiene il medesimo
giudice, ad evidenziare un asserito, ma insussistente, scostamento dal criterio
direttivo da parte della stessa disposizione ove letta – contraddittoriamente – in termini estensivi della
fattispecie esclusa dall’indennizzabilità;
che l’interpretazione
stretta dell’ipotesi dell’“interruzione” è suggerita anche dalla tendenziale
generalità della regola dell’indennizzabilità dell’infortunio in occasione di
lavoro, onde la prevista deroga ad essa non può che essere intesa restrittivamente;
che infatti questa Corte
(sentenza n. 171
del 2002) ha in particolare affermato che <<presupposto
esclusivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo è l’esposizione al
rischio>>, evidenziando <<la tendenziale estensione della garanzia
a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano
esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni
protette>>;
che quindi il
giudice rimettente – affermando invece un’assoluta equiparazione tra breve
sosta e interruzione – muove da un erroneo presupposto interpretativo;
che pertanto la questione è
manifestamente infondata.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall’art. 12
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76
della Costituzione, dal Tribunale di Trento con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11
gennaio 2005.