ORDINANZA N. 1
ANNO 2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato
la seguente
Ritenuto che il Tribunale di Trento – adito dai superstiti di un
assicurato deceduto nel percorso dal luogo di lavoro a casa, interrotto solo
per una breve sosta – ha dichiarato, con ordinanza del 29 aprile 2003, rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall’art. 12
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non
solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una situazione di rischio
diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così
da comportare il venir meno dell’<<occasione di lavoro>> prevista
dall’art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124
del 1965;
che,
secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata violerebbe l’art. 3,
primo comma, della Costituzione (in ragione dell’ingiustificato trattamento
differenziato tra lavoratori infortunati in tali circostanze rispetto agli
altri assicurati rimasti vittime di infortuni parimenti accaduti in occasione
di lavoro), l’art. 38, secondo comma, Cost. (per la
mancata previsione, in favore di lavoratori infortunati pur sempre in presenza
di un’occasione di lavoro, di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita) e
l’art. 76 Cost. (non avendo il legislatore delegato
rispettato il principio ed il criterio direttivo fissato dall’art. 55, comma 1,
lettera u), della legge 17 maggio
1999, n. 144, recante la delega al Governo per il riordino, tra l’altro, della
normativa che disciplina l’INAIL, secondo cui la specifica disposizione per la
tutela dell’infortunio in itinere
doveva essere formulata recependo <<i principi giurisprudenziali
consolidati in materia>>);
che –
osserva il giudice rimettente – la giurisprudenza aveva escluso l’indennizzabilità dell’infortunio solamente quando
l’interruzione elettiva del percorso casa-lavoro (e viceversa) avesse avuto
caratteri tali da determinare una situazione di rischio diversa da quella
occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, mentre al contrario
l’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 escluderebbe dalla tutela
assicurativa gli infortuni in itinere
in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
che, nella specie, la
questione è rilevante atteso che l’assicurato si era fermato per non più di
cinque minuti presso un esercizio di ristoro situato sul tragitto lavoro-casa
senza deviazione alcuna e, ripreso il percorso verso la propria abitazione con
la propria autovettura, era uscito di strada, rimanendo vittima di un incidente
mortale;
che si è costituito l’INAIL chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata
questione di costituzionalità.
Considerato che il terzo comma dell’art. 2 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, quale introdotto dall’art. 12 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in forza della delega di cui all’art. 55, comma 1, lettera u),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel definire i presupposti della
fattispecie dell’infortunio in itinere,
che costituisce <<un prolungamento dell’assicurazione cui il lavoratore
sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte
nel contratto>> (sentenza n. 429 del 1990),
esclude dalla tutela assicurativa, quale eccezionale ipotesi di deroga al
canone generale dell’indennizzabilità, il caso di
interruzioni o deviazioni a condizione che esse non siano affatto dipendenti
dal lavoro o che, comunque, non siano necessitate;
che, prima ancora di verificare la
sussistenza di questa condizione negativa perché l’infortunio non sia
indennizzabile, occorre che la soluzione di continuità nel tragitto compiuto
dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, e viceversa, abbia
la connotazione e la consistenza di una vera e propria “interruzione”, per
definire la quale occorre tener conto della giurisprudenza ordinaria, tanto più
che il legislatore delegato (art. 55, comma 1, lettera u), della legge n. 144 del 1999, cit.) ha posto, come specifico
criterio direttivo per disciplinare l’infortunio in itinere, proprio il recepimento dei princìpi giurisprudenziali
consolidati in materia;
che l’esigenza del rispetto di tale
criterio di delega (art. 76 della Costituzione) richiede di interpretare la
disposizione censurata, posta dal legislatore delegato, in modo che sia in
armonia con la giurisprudenza in materia, secondo la quale una breve sosta, che
non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi
dell’“interruzione”;
che questo orientamento giurisprudenziale,
ben presente al giudice rimettente, vale ad indirizzare verso l’interpretazione
adeguatrice della disposizione censurata, come anche la
difesa dell’Istituto non manca di rilevare, e non
già, come ritiene il medesimo giudice, ad evidenziare un asserito, ma
insussistente, scostamento dal criterio direttivo da parte della stessa
disposizione ove letta –
contraddittoriamente – in termini estensivi della
fattispecie esclusa dall’indennizzabilità;
che
l’interpretazione stretta dell’ipotesi dell’“interruzione” è suggerita anche
dalla tendenziale generalità della regola dell’indennizzabilità
dell’infortunio in occasione di lavoro, onde la prevista deroga ad essa non può
che essere intesa
restrittivamente;
che infatti
questa Corte (sentenza n. 171 del 2002)
ha in particolare affermato che <<presupposto
esclusivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo è l’esposizione al
rischio>>, evidenziando <<la tendenziale estensione della garanzia
a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano
esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni
protette>>;
che quindi il giudice
rimettente – affermando invece un’assoluta equiparazione tra breve sosta e
interruzione – muove da un erroneo presupposto interpretativo;
che
pertanto la questione è manifestamente infondata.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto
dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38,
secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale
di Trento con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2005.