SENTENZA N.429
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 27
febbraio 1990 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Brucini Romana ed altro e l'I.N.A.I.L. iscritta al n. 248
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990
il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi l'avv. Pasquale Napolitano e l'Avvocato
dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.A.I.L. dai superstiti
di Sergio Bellucci, funzionario di un'azienda di credito deceduto in seguito a
un incidente stradale mentre si recava al luogo di lavoro, il Pretore di Pisa,
con ordinanza del 27 febbraio
Secondo il giudice remittente, la mancata copertura assicurativa in via
generale del rischio della strada cui sono esposti, indipendentemente dalla
natura delle mansioni oggetto del contratto di lavoro, i lavoratori coinvolti
nel diffuso fenomeno del pendolarismo quando non trovano una alternativa
conveniente nei servizi pubblici di trasporto, configura una violazione
dell'art. 38. secondo comma, della Costituzione. Sarebbe violato anche il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3,
considerato che é invece indennizzabile l'infortunio in itinere patito nelle
medesime circostanze da un lavoratore il quale, in ragione delle mansioni
svolte, sia assicurato ai sensi dell'art. 4 del citato testo unico.
2.- Nel giudizio davanti alla Corte si é costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo
una declaratoria di infondatezza della questione, in
quanto sollevata sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 4, mentre ad
avviso dell'Istituto, la previsione del terzo comma é estensibile anche al caso
di cui si controverte. Comunque, ove la norma fosse ritenuta inapplicabile, non
sussisterebbe violazione del principio di eguaglianza, perchè
sarebbe allora escluso un nesso di causalità tra l'infortunio e l'attività
lavorativa dedotta in contratto.
3.- É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile, non essendo "ravvisabili quegli estremi di certezza e di
rigorosa conseguenzialità in
presenza dei quali soltanto é concepibile una pronuncia additiva della
Corte costituzionale". La soluzione del problema posto dall'ordinanza di
rimessione lascia aperti ampi margini di scelta, che non possono non essere
rimessi alla discrezionalità del legislatore.
Considerato in diritto
1.-Il Pretore di Pisa sospetta di illegittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'art. 4
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro, approvato con d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione per il
prestatore di lavoro che, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta,
sia costretto da ragioni oggettive all'uso dell'autoveicolo per raggiungere il
posto di lavoro.
2. -Va respinta anzitutto la tesi avanzata dall'I.N.A.I.L., secondo cui
il caso oggetto del giudizio principale potrebbe rientrare, in via di interpretazione estensiva, nella previsione dell'art. 4,
terzo comma. Questa Corte ha bensì negato carattere tassativo all'elencazione
contenuta nella norma citata (sent. n. 114 del 1977,
ord. n.
705 del 1988), ma l'estensione ad altri lavoratori, diversi dai commessi
viaggiatori, dai piazzisti e dagli agenti delle imposte di consumo, incontra un
limite invalicabile nel tipo di rischio assicurato, del quale è elemento
specifico l'uso di un veicolo a motore, personalmente condotto dal prestatore
di lavoro, come strumento di esercizio delle proprie mansioni. Nel caso di
specie l'uso dell'automobile non era un elemento intrinseco della prestazione
oggetto del con tratto di lavoro, ma soltanto un mezzo
di trasferimento del prestatore di lavoro (funzionario di banca)
dall'abitazione al luogo di lavoro, onde giustamente il pretore ha escluso
l'applicabilità dell'art. 4, terzo comma, del testo unico citato.
3. - La questione è inammissibile.
Il giudice remittente ritiene contrastante col principio di eguaglianza
la normativa vigente in tema di infortuni sul lavoro,
così come interpretata dalla giurisprudenza, perchè-in ordine all'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavorato re
mentre, alla guida della propria auto mobile, si reca dall'abitazione al luogo
di lavoro-discrimina il lavoratore assicurato ai sensi dell'art. 4 del testo
unico dal lavoratore le cui mansioni non comportano l'obbligo
dell'assicurazione: nel primo caso, ove si dimostri la necessità di uso del
veicolo privato in relazione agli orari lavorativi e dei pubblici servizi,
l'infortunio è indennizzabile, mentre nel secondo caso l'indennizzabilità
è sempre negata.
Va osservato in contrario che, secondo la definizione, enunciata
nell'art. 2, dell'evento assicurato, del quale è
connotato essenziale <l'essere occasionato dal lavoro> (cfr. sent. n. 462 del
1989), l'indennizzabilità dell'infortunio in
itinere è un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in
ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte in contratto. Ne
consegue che il rischio della strada, incombente sul lavoratore durante il
tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro, è
coperto dall'assicurazione solo se direttamente determinato, e quindi reso
specifico, dalla prestazione di lavoro, mentre nel caso di specie esso è
imputabile esclusivamente alla volontà del prestatore, il quale ha scelto di
abitare in una località lontana dal luogo di lavoro e mal collegata da mezzi
pubblici.
É vero che la giurisprudenza ha allargato la nozione di
infortunio in itinere rispetto ai limiti tradizionalmente posti all'indennizzabilità. Ma tale giurisprudenza si riferisce ai
criteri di identificazione del nesso eziologico tra
infortunio e mansioni per loro natura comportanti l'obbligo di assicurazione, e
quindi non si può trarne argomento per ritenere contrastante col principio di
eguaglianza la non indennizzabilità dell'infortunio del
medesimo tipo occorso al lavoratore addetto a mansioni non comprese
nell'assicurazione. In quest'altro caso manca il presupposto-base per collegare
causalmente l'infortunio in itinere al lavoro prestato.
In realtà, il giudice a quo chiede alla Corte una sentenza che introduca
una forma autonoma di assicurazione dell'infortunio in itinere, indipendente
dalla natura e dalle modalità della prestazione di
lavoro. Ma una simile innovazione-a parte le difficoltà tecniche di
organizzazione di una assicurazione legata a
situazioni variabili, quali la maggiore o minore distanza della residenza del
lavoratore dal luogo di lavoro, gli orari dei servizi pubblici, ecc. - compete
esclusivamente al potere discrezionale del legislatore, il quale, del resto, si
è già espresso in senso contrario nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n.
15, che delegava il Governo ad emanare norme intese a disciplinare l'istituto
dell'infortunio in itinere.
4.-L'esclusione del caso di cui si controverte dal concetto di infortunio in itinere indennizzabile non comporta
violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., dato che ai superstiti del
lavoratore perito in seguito all'infortunio non manca il soccorso di un'altra
forma di assicurazione sociale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03/10/90.