Ordinznza n. 86/2003

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ORDINANZA N.86

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso dal Tribunale di Milano – sezione sesta penale, con ricorso depositato il 3 maggio 2002 ed iscritto al n. 219 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ricorso del 17 aprile 2002, il Tribunale di Milano – sezione sesta penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 14 marzo 2002 (doc. IV-quater, n. 13), secondo la quale le dichiarazioni oggetto del procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, instaurato davanti allo stesso Tribunale, a carico dell’on. (ora senatore) Marcello Dell’Utri riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, come esposto nell’atto che promuove il conflitto, i fatti per cui si procede in sede penale contro il parlamentare Marcello Dell’Utri si concretano in talune dichiarazioni rese nel corso di un’intervista pubblicata il 10 marzo 1999 su un quotidiano a diffusione nazionale, ritenute offensive, secondo la prospettazione accusatoria, della reputazione del dott. Giancarlo Caselli e di altri magistrati;

che la Giunta per le autorizzazioni a procedere – la cui proposta è stata recepita dall’Assemblea – ha ritenuto le dichiarazioni oggetto dell’imputazione a carico del parlamentare riconducibili alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto esse costituiscono "espressione di un diritto di critica di un membro della Camera" e comunque "conseguenti agli atti tipici del mandato";

che il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 e n. 389 del 1998), ha ritenuto che non compete alla Camera dei deputati, bensì al giudice penale, qualificare quale manifestazione del diritto di critica politica la dichiarazione addebitata al parlamentare;

che, inoltre, il Tribunale di Milano ha ritenuto che nella condotta contestata all’on. Marcello Dell’Utri non sarebbero ravvisabili quei connotati di "identità sostanziale di contenuto fra l’opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata in sede esterna";

che il ricorrente ha sostenuto che la deliberazione della Camera dei deputati, basata su un’errata valutazione dei presupposti richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione per il valido esercizio del potere che rappresenta, avrebbe illegittimamente interferito nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria costituzionalmente garantite;

che, per tali ragioni, il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e ha chiesto l’annullamento dell’indicata deliberazione.

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a deliberare, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, senza contraddittorio delle parti e prima facie, se il ricorso sia ammissibile, valutando se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione, anche circa l’ammissibilità;

che, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Milano è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto di attribuzione, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in relazione all’applicabilità della prerogativa dell’insindacabilità;

che, sotto il profilo oggettivo, l’autorità giudiziaria ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera, di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano – sezione sesta, in composizione monocratica, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano - sezione sesta penale, in composizione monocratica, autorità giudiziaria ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza, siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.