Ordinanza n. 214 del 2002

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.214

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                                                RUPERTO                         Presidente

- Massimo                                            VARI                                         Giudice

- Riccardo                                            CHIEPPA                                          "

- Gustavo                                             ZAGREBELSKY                          "

- Valerio                                               ONIDA                                              "

- Carlo                                                   MEZZANOTTE                              "

- Fernanda                                           CONTRI                                            "

- Guido                                                 NEPPI MODONA                         "

- Piero Alberto                                    CAPOTOSTI                                    "

- Annibale                                            MARINI                                            "

- Franco                                                BILE                                                   "

- Giovanni Maria                                FLICK                                                "

- Francesco                                          AMIRANTE                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, promossi nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze delle Corti di assise di Agrigento del 24 maggio 2001 e di Palermo del 17 maggio 2001, iscritte ai nn. 664 e 667 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 17 maggio 2001 (r.o. n. 667 del 2001) la Corte di assise di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 16, comma 1, lettera c), della legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza), nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. o collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lettera b), dello stesso codice;

che il rimettente - premesso che nel giudizio a quo il difensore di tre imputati che hanno reso dichiarazioni accusatorie a carico di altri imputati ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera c), della legge n. 45 del 2001 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione e che alla eccezione si sono associati gli altri difensori e il pubblico ministero - rileva che la nuova ipotesi di incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si differenzia da quella già prevista nel vigente sistema processuale al comma 1 dell’art. 106 cod. proc. pen. e costituisce «una vistosa deviazione dai principi che regolano la materia dell’assistenza difensiva»;

che l’art. 106 cod. proc. pen. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 45 del 2001 contemplava, infatti, quale unica eccezione al principio secondo cui la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune - a sua volta espressione della libertà dell’imputato di scegliere il difensore secondo le proprie esclusive valutazioni, nell’ambito di un rapporto avente carattere fiduciario - il caso di «accertata ed obiettiva incompatibilità» tra le posizioni degli imputati;

che tale limite, che il rimettente definisce «interno» in quanto «limite naturale all’esercizio della difesa tecnica di più imputati», discenderebbe «dalla ratio essendi e dalla funzione del diritto di difesa», ponendosi quale garanzia di libertà del difensore e al contempo di effettività della difesa;

che, ad avviso del giudice a quo, diverso sarebbe il fondamento della nuova causa di incompatibilità prevista nel comma 4-bis dell’art. 106 cod. proc. pen., finalizzata ad evitare che «la circolazione di notizie relative alla responsabilità altrui» possa costituire un pericolo per la «genuinità» e la «spontaneità» delle dichiarazioni e, in quanto tale, sorretta da una ratio del tutto estranea al diritto di difesa, di cui costituirebbe un limite «esterno»;

che, secondo il rimettente, l’esigenza di assicurare la piena autonomia tra le dichiarazioni accusatorie rese dagli imputati e, quindi, la genuinità della prova ai fini dell’obiettivo accertamento dei fatti, non può prevalere sull’esercizio del diritto di difesa, il cui sacrificio è giustificato solo «in vista del soddisfacimento di altri interessi costituzionali di rango equivalente»;

che sarebbe pertanto evidente la violazione del diritto di difesa, sotto il profilo della «libertà dell’imputato di scegliere il difensore secondo il proprio insindacabile giudizio»;

che la nuova causa di incompatibilità determinerebbe inoltre una irragionevole disparità di trattamento «tra la posizione degli imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri e quella degli imputati che non abbiano effettuato simili dichiarazioni», in quanto il vincolo previsto dal nuovo art. 106, comma 4-bis, cod. proc. pen. sussisterebbe solo per i primi, benché analoghe esigenze di tutela della genuinità della prova si pongano in astratto anche in relazione ai secondi, «stante la possibilità della elaborazione di "versioni di comodo" volte ad escludere la responsabilità dei correi»;

che con ordinanza del 24 maggio 2001 (r.o. n. 664 del 2001) la Corte di assise di Agrigento ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 4-bis, cod. proc. pen., nell’ambito di un procedimento nel quale due imputati in procedimento connesso, già giudicati con sentenza definitiva, sono assistiti dal medesimo difensore;

che la Corte rimettente svolge nel merito argomentazioni analoghe a quelle contenute nell’ordinanza della Corte di assise di Palermo, alla quale viene fatto espresso richiamo;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo con identici atti di intervento che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la nuova ipotesi di incompatibilità è indirizzata, prima ancora che a garantire l’accertamento della verità, a dare piena attuazione al «diritto di difesa del coimputato nei cui confronti le dichiarazioni sono state rese», in ossequio a quanto previsto dall’art. 111 Cost. che, proprio a tutela della persona accusata, impone che siano assicurate l’effettività del contraddittorio e la genuinità della prova.

Considerato che i rimettenti dubitano, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,  della legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera c), della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in quanto la nuova causa di incompatibilità all'assunzione della difesa di più imputati che hanno reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), dello stesso codice, determinerebbe una compressione del diritto di difesa, sotto l’aspetto della libertà dell'imputato di scegliere il difensore secondo le proprie esclusive valutazioni, e comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione dell'imputato che abbia reso dichiarazioni volte ad escludere la responsabilità di altri;

che, stante l’identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei giudizi;

che la disciplina censurata, introdotta dalla legge n. 45 del 2001, prevede che non possa essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni "concernenti la responsabilità" di altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso o collegato;

che il tenore testuale di tale disposizione, sia pure inserita in una legge relativa alla protezione e al trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, non autorizza a ritenere escluse dal suo ambito di operatività dichiarazioni che si risolvono a favore di altro imputato;

che le censure prospettate in riferimento all'art. 3 Cost. si palesano quindi manifestamente infondate, in quanto si basano sull'erroneo presupposto interpretativo che l'incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si riferisca solo alle dichiarazioni accusatorie;

che, quanto alla violazione dell’art. 24 Cost., la libertà di scelta del difensore, certamente espressione del diritto di difesa, può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, sia dal contemperamento con altri interessi, anche processuali, meritevoli di tutela (v. sentenza n. 54 del 1977), purché i limiti posti dal legislatore siano frutto di scelte discrezionali non irragionevoli e comunque tali da assicurare una possibilità di scelta del difensore sufficientemente ampia (v., con riferimento alle limitazioni dell'ambito territoriale entro cui operare la scelta, sentenza n. 394 del 2000, ordinanze n. 79 del 2001 e n. 139 del 2002);

che dai lavori preparatori della legge n. 45 del 2001 emerge la volontà del legislatore di garantire «trasparenza» e «genuinità» nella formazione della prova;

che tale esigenza appare ragionevolmente soddisfatta da una disciplina che tende ad  evitare che la scelta di un difensore comune possa risolversi obiettivamente in veicolo di circolazione tra più imputati del contenuto delle dichiarazioni rese sulla responsabilità di altri imputati;

che la finalità di assicurare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni garantisce anche il diritto di difesa del destinatario delle dichiarazioni stesse;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate con riferimento ad entrambi i parametri evocati dai rimettenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle Corti di assise di Palermo e di Agrigento, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere