SENTENZA N. 394
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promossi
con ordinanze emesse il 9 aprile 1999 dal Tribunale di Locri sull’istanza
proposta da De Luca Raffaele, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 1999, e il 21 dicembre
1998 dal Tribunale di Lanciano sul reclamo proposto da Rosato Rossano, iscritta
al n. 72 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell’anno 2000.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
1.— Il
Tribunale di Locri – sezione penale, dovendo decidere sull’istanza di
liquidazione del compenso professionale, presentata dall’avvocato difensore
(iscritto extra districtum) nominato
da un imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con
ordinanza del 9 aprile 1999 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della
Costituzione – dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui impone
agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i
professionisti iscritti agli albi del distretto di Corte d’appello in cui ha
sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.
Il Tribunale
ritiene che la questione sia rilevante, in quanto la norma impugnata trova
diretta applicazione nel giudizio a quo,
e sia non manifestamente infondata.
Deduce che,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, il citato art. 9 introdurrebbe
una discriminazione ingiustificata, sia tra gli imputati non abbienti e quelli
abbienti – poiché i primi devono scegliere il proprio avvocato all’interno del
distretto di Corte d’appello, mentre i secondi possono nominare qualunque
difensore nell’ambito del territorio nazionale –, sia tra gli stessi imputati
non abbienti, alcuni dei quali potrebbero essere giudicati in un distretto dove
hanno rapporti di fiducia con qualche difensore ivi esercitante, mentre altri
potrebbero essere sottoposti a giudizio in un distretto in cui non hanno
siffatti rapporti.
Inoltre, la
limitazione introdotta dalla norma impugnata, essendo fondata sulla mera base
territoriale, non sarebbe preordinata alla tutela di interessi ed al
perseguimento di finalità di tale rilevanza da giustificare una così grave
compressione del diritto di difesa sostanziale degli imputati privi di mezzi,
sancito dall’art. 24, commi secondo e terzo, della Costituzione.
2.— Anche il
Tribunale di Lanciano – sezione penale, con ordinanza emessa il 21 dicembre
1998 e pervenuta alla Corte costituzionale il 1° febbraio 2000, ha sollevato la
medesima questione di legittimità costituzionale, nell’ambito di un giudizio
sul reclamo promosso dall’imputato avverso il decreto pretorile con il quale
era stata rigettata la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, a causa della nomina di un avvocato iscritto extra districtum.
Secondo il
giudice a quo, la formulazione
letterale dell’art. 9 della legge n. 217 del 1990 e la sua ratio ne renderebbero evidente la perdurante vigenza anche dopo
l’abolizione della figura e dell’albo dei procuratori legali. La norma
denunziata risulterebbe discriminatoria, poiché gli imputati abbienti
potrebbero scegliere come difensore il professionista che più ispira loro
fiducia, mentre quelli non dotati di mezzi potrebbero sceglierlo solo entro una
rosa territorialmente limitata: la loro difesa risulterebbe così
“sostanzialmente d’ufficio, anche ove formalmente di fiducia”. Ciò
comporterebbe la violazione dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione, che
impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto
l’eguaglianza dei cittadini.
Inoltre, la
suddetta limitazione violerebbe anche il diritto di difesa del non abbiente,
sancito dall’art. 24, commi secondo e terzo, della Costituzione: infatti,
condizionare la scelta del difensore di fiducia limitandola ad un ambito
territoriale (magari non coincidente con quello nel quale l’imputato vive,
opera ed instaura rapporti) significherebbe privare di contenuto e di
effettività il diritto al cui esercizio la scelta è finalizzata. In sintesi, la
difesa inviolabile non sarebbe più tale, ove si pretendesse di apporre delle
condizioni limitative al suo esercizio concreto.
Il Tribunale
di Lanciano riconosce come la Corte costituzionale abbia ritenuto conformi
all’art. 24, comma terzo, della Costituzione anche sistemi non del tutto
adeguati alla migliore difesa dei non abbienti, ma costituenti pur sempre
appositi istituti diretti a tale scopo (sentenze n. 114 del 1964, n. 97 del
1970, n. 149 del 1972, n. 35 del 1973). Tuttavia ritiene che tale orientamento
meriti riconsiderazione alla luce del sistema introdotto dalla legge n. 217 del
1990, nell’ambito della quale non paiono potersi giustificare le limitazioni
imposte dalla norma impugnata, che creano differenziazioni e lacune di
effettività della difesa non solo tra abbienti e non abbienti, ma anche tra
questi ultimi.
3.— In
entrambi i giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
La difesa
erariale rileva come la Corte costituzionale abbia più volte respinto questioni
di legittimità costituzionale relative alla disciplina del gratuito patrocinio,
di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, il quale fino al 1990 costituiva
attuazione dell’art. 24 della Costituzione anche per i giudizi penali.
Con
l’emanazione della legge n. 217 del 1990, in tali giudizi la difesa dei non
abbienti ha trovato autonoma e più coerente disciplina: il difensore è infatti
scelto dallo stesso soggetto ammesso al beneficio, cui viene riconosciuta una
facoltà in tal senso, ignota alla precedente disciplina. L’unica limitazione è
che il difensore sia iscritto ad uno degli albi del distretto nel quale ha sede
il giudice procedente, per evitare – secondo l’Avvocatura – “che la scelta
ricada con maggiore frequenza su studi o difensori che abbiano peculiare
notorietà”.
Detta
limitazione non sarebbe dunque ingiustificata e non darebbe luogo ad alcuna
ingiustificata discriminazione tra situazioni omogenee, essendo, al contrario,
ragionevolmente predisposta per garantire una effettiva realizzazione del
diritto di difesa.
Secondo
l’Avvocatura dello Stato, non vi sarebbe alcuna violazione nemmeno dell’art. 24
della Costituzione, poiché le eventuali differenziazioni di trattamento fra
imputati che derivino da circostanze di mero fatto non sarebbero idonee ad
incidere sulla valutazione di conformità alla Costituzione della norma
impugnata.
La difesa
erariale richiama conclusivamente la giurisprudenza costituzionale in materia
di gratuito patrocinio, ove si è sempre sottolineato come la disciplina
positiva, pur perfettibile, non contrasti comunque, nel complesso, con la
Costituzione.
Considerato in diritto
1.— I
Tribunali di Locri e di Lanciano hanno sollevato la medesima questione di
legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e
terzo, della Costituzione – dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella
parte in cui impone agli imputati non abbienti di scegliere il proprio
difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di Corte
d’appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.
Va, quindi,
disposta la riunione dei relativi giudizi di legittimità costituzionale.
2.— La
questione è infondata.
Questa Corte
ha precisato (sentenze n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977) che il legislatore,
nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi all’ambito
territoriale di esercizio della difesa tecnica, “a tutela non solo della
funzionalità dell’organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi
meritevoli di protezione”, tra cui non possono trascurarsi le esigenze di
bilancio dello Stato.
Queste
esigenze, come risulta dai lavori preparatori, sono state attentamente
considerate durante l’iter di
formazione della legge n. 217 del 1990, in riferimento sia al costo delle
prestazioni professionali dei difensori, sia al rimborso delle eventuali spese
di trasferta da essi sopportate. Il disegno di legge governativo prevedeva un
limite diverso da quello oggi contestato, consistente non nel divieto di nominare
un difensore esercente extra districtum,
ma in quello di non rimborsargli le spese per le trasferte effettuate al di
fuori del distretto del giudice procedente: ciò – si legge nella relazione
accompagnatoria al d.d.l. – “per far sì che la scelta si orienti su difensori
con studio in località vicine a quella in cui si trova l’autorità giudiziaria
competente, e contenere così l’onere per l’Erario”. Tale limite è stato poi
modificato, in seguito all’approvazione alla Camera di un apposito emendamento,
in quello vigente, consentendo così di rispettare maggiormente la dignità
professionale dei difensori, ai quali peraltro è fatto divieto di ottenere
rimborsi dall’assistito (art. 13). Inoltre, l’art. 12 della legge vieta di
liquidare i compensi spettanti ad essi (nonché ai consulenti tecnici d’ufficio
e di parte) in misura superiore ai valori medi delle tariffe professionali
vigenti. Entrambe tali limitazioni non oltrepassano il limite della
ragionevolezza, rappresentando uno dei possibili modi di contemperamento dei
principi di difesa e di uguaglianza con altre esigenze meritevoli di
considerazione.
3.— Anche in
riferimento all’art. 24, commi secondo e terzo, della Costituzione la
restrizione territoriale di cui si discute non risulta illegittima, in quanto
il diritto di difesa è sufficientemente garantito, considerando che,
all’interno di ognuno dei distretti di Corte d’appello, vi è un’ampia
possibilità di scelta del difensore tra i numerosi avvocati ivi esercenti, e
che la garanzia costituzionale della difesa non esclude, quanto alle sue
modalità, la competenza del legislatore di darvi attuazione sulla base di
scelte discrezionali non irragionevoli (cfr. le sentenze n. 165 del 1993 e n.
194 del 1992). Una volta accertata la non irragionevolezza della delimitazione
dell’ambito territoriale in oggetto e la sufficiente garanzia di difesa, ogni
altro profilo di censura attiene a differenze di mero fatto non rilevanti nel
giudizio di costituzionalità.
Né infine
rileva, nella presente questione, la sopravvenuta legge 24 febbraio 1997, n. 27
che, nel perseguimento di finalità diverse rispetto a quelle cui è ispirata la
legge n. 217 del 1990, ha abolito l’albo dei procuratori legali, senza far
venir meno i suesposti motivi che giustificano i criteri territoriali stabiliti
dalla norma impugnata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30
luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli
articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Fernando
SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata
in cancelleria il 28 luglio 2000.