ORDINANZA N.64
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38,
quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi),
come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni
per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 2000 dalla Commissione tributaria
regionale di Milano sul ricorso proposto da Guidorzi
Ugo ed altra contro l’Ufficio Imposte dirette di Mantova, iscritta al n. 146
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da due
coniugi ed avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità
di taluni accertamenti in rettifica effettuati con metodo sintetico,
che, secondo
che, in tal modo, la norma verrebbe
ad incidere "sulla materia imponibile e, quindi, su quell’elemento
essenziale dell’imposta che é il suo oggetto", violando il principio della
riserva di legge - ritenuta dal rimettente assoluta – di cui all’art. 23 Cost.;
che la norma sarebbe altresì in
contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione
che fisserebbero per i singoli Ministri, "quando sono delegati ad emanare
norme aventi valore sostanziale di legge", gli stessi limiti, di oggetto, di criteri direttivi e di tempo, stabiliti per
il Governo "quando ottiene delega legislativa dal Parlamento";
che la questione sarebbe rilevante
per la definizione del giudizio a quo "in quanto la dichiarazione
d’incostituzionalità della norma di che trattasi provocherebbe l’illegittimità
dei decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre
che é intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della
questione, rilevando, quanto all’affermato contrasto con l’art. 23 della
Costituzione, la valenza meramente probatoria del metodo di accertamento
induttivo, tale da non incidere nè sul presupposto
del tributo nè sulla base imponibile ed evidenziando,
altresì, come il potere del Ministro, essendo circoscritto da precisi limiti
desumibili dalla norma censurata e dall’art. 2 del d.P.R.
n. 600 del 1973, non possa ritenersi lesivo degli articoli 70 e 76 della
Costituzione;
Considerato che
che la norma impugnata é stata
modificata, in data anteriore all’ordinanza di rimessione,
dall’art. 1, lettera q), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330
(Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante
semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria);
che, qualora la norma censurata sia
stata abrogata o modificata anteriormente alla proposizione della questione, il
giudice rimettente ha l’onere, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di
specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione
(cfr., fra le molte, le ordinanze n. 590 del 2000,
n. 456 del 2000
e n. 216 del
2000);
che, nel presente caso, siffatto
onere non é stato assolto, non facendo il rimettente neppure menzione
dell’intervenuta modifica normativa;
che, pertanto, la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38,
quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi),
come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni
per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
sollevata, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
regionale di Milano, con l’ordinanza indicata epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.