ORDINANZA N. 590
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213
(Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della cinematografia), come
modificato dall’art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi
urgenti in favore del cinema), convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, recante interventi urgenti in favore del cinema), promossi con due
ordinanze emesse il 3 marzo 2000 dal Tribunale di Roma, 7ª sezione civile, nei
procedimenti civili vertenti tra TV Internazionale S.p.A. e il Garante per la
radiodiffusione e l’editoria, iscritte ai nn. 389 e 390 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13
dicembre 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che
il Tribunale di Roma, 7ª sezione civile, in composizione monocratica, con due
ordinanze emesse in altrettanti giudizi il 3 marzo 2000, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4
novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della
cinematografia), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;
che i giudizi a quibus hanno ad oggetto le opposizioni avverso due
ordinanze-ingiunzioni, con le quali il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria ha irrogato nei confronti di una società che gestisce un'impresa
audiovisiva sanzioni amministrative pecuniarie per avere trasmesso sette film
anteriormente al decorso del termine di ventiquattro mesi dalla loro prima
uscita nelle sale cinematografiche italiane;
che le ordinanze di rimessione, di
contenuto sostanzialmente coincidente, premettono che la questione sollevata
sarebbe rilevante, in quanto in entrambi i giudizi gli accordi per la cessione
dei diritti televisivi sulle opere trasmesse dall'opponente, stipulati in
deroga al termine di cui all'art. 55, primo comma, della legge n. 1213 del
1965, non risultano sottoscritti anche dalle associazioni maggiormente rappresentative
delle categorie interessate, così come dispone la norma impugnata;
che, ad avviso dei rimettenti, l’art.
55, quarto comma, della legge n. 1213 del 1965 - nel testo modificato dall'art.
12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del
cinema), convertito con modificazioni nella legge 1° marzo 1994, n. 153
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, recante Interventi urgenti in favore del cinema) -, nella parte in cui
prevede la possibilità di derogare al divieto di sfruttamento da parte delle
emittenti televisive delle opere filmiche anteriormente al decorso del termine
previsto dal primo comma attraverso accordi tra i titolari dei diritti di
produzione e distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e le
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i
rappresentanti delle imprese audiovisive, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3 e 41 della Costituzione;
che,
secondo i giudici a quibus, la norma
impugnata sarebbe irragionevole, in quanto dispone che le associazioni
maggiormente rappresentative delle categorie interessate sono «parte necessaria
degli accordi di cessione dei diritti in deroga ai termini legislativamente
stabiliti», ma non identifica quali siano le categorie interessate; non precisa
quali siano e come debbano essere identificate dette associazioni; non
stabilisce quali siano le modalità ed i contenuti del loro intervento nella
procedura negoziale e, in tal modo, introdurrebbe «un vincolo vuoto, privo di
contenuto oggettivo e soggettivo, in relazione ai suindicati accordi in
deroga», a causa della «mancata previsione di qualsiasi criterio di
determinazione dei parametri soggettivi ed oggettivi di tale coinvolgimento»,
che renderebbe la norma censurata inadeguata rispetto allo scopo avuto di mira
dal legislatore;
che
inoltre, ad avviso dei rimettenti, anche se può ritenersi giustificata una
disciplina della materia finalizzata a realizzare il controllo e l’indirizzo
della libertà di iniziativa economica nel mercato televisivo e cinematografico,
l'eccessiva genericità della norma impugnata violerebbe anche la libertà di
iniziativa economica delle imprese audiovisive e dei titolari dei diritti di
produzione e distribuzione cinematografica;
che il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto in entrambi i giudizi, con distinti atti di contenuto pressoché
identico, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata;
che, ad avviso della difesa erariale,
la questione sarebbe irrilevante, poiché il suo eventuale accoglimento non
renderebbe validi gli accordi di cessione dei diritti di sfruttamento
televisivo e, quindi, non determinerebbe il venire meno del presupposto per
l'applicazione delle sanzioni;
che,
secondo l’interveniente, la questione, nel merito, sarebbe infondata, in quanto
il legislatore potrebbe emanare norme “generali”, il cui contenuto va
identificato facendo ricorso ai consueti canoni ermeneutici ed alla prassi
applicativa, mentre il riferimento alle categorie interessate ed alle
associazioni maggiormente rappresentative non renderebbe generico ed indeterminato
il vincolo in esame, trattandosi di concetti appartenenti da tempo al lessico
giuridico corrente e di applicazione diffusa nel diritto sindacale.
Considerato che i
giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, in riferimento agli stessi parametri,
sicché essi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;
che entrambi i giudici impugnano, in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, l’art. 55, quarto comma,
della legge n. 1213 del 1965 -nel testo modificato dall'art. 12 del
decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni nella legge n. 153
del 1994- nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di derogare al
divieto di sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere
filmiche -anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma-
attraverso accordi stipulati tra i titolari dei diritti di produzione e
distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e i rappresentanti
delle imprese audiovisive, dispone che a detti accordi debbano partecipare
anche le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
che,
anteriormente alle ordinanze di rimessione – entrambe emesse il 3 marzo 2000 -
l’art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122 ha espressamente abrogato la norma
impugnata (comma 7), stabilendo inoltre che, <<con regolamento da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte
salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (...) di
concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di
sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti
televisive>> (comma 8);
che
successivamente, ma sempre in data anteriore ai provvedimenti di rimessione, la
delibera 16 marzo 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha
altresì disposto che «lo sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche
avviene esclusivamente nel rispetto dei periodi eventualmente concordati tra l'emittente
ed i titolari dei diritti» (art. 6);
che,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora anteriormente
alla proposizione della questione di costituzionalità la norma impugnata sia
stata abrogata e sia intervenuta una nuova disciplina della materia, il giudice
rimettente ha l’onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante
rilevanza della questione (tra le più recenti, ordinanze n. 28 del 2000; n. 213
del 1999; n. 162 del 1999);
che il Tribunale di Roma non ha invece
assolto siffatto onere, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione non contengono nessun
riferimento e nessuna valutazione in ordine all’eventuale incidenza sulla
questione proposta della abrogazione espressa della norma sottoposta all’esame
di costituzionalità e dell’introduzione di una nuova disciplina;
che,
pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, quarto comma, della legge
4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della
cinematografia), come modificato dall’art. 12 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge 1°
marzo 1994, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale
di Roma, 7ª sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 dicembre 2000.
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in
cancelleria il 29 dicembre 2000.