ORDINANZA N. 456
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare MIRABELLI Presidente
-
Fernando SANTOSUOSSO Giudice
-
Massimo VARI "
-
Cesare RUPERTO "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 della legge della
Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi
naturali), e 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9
dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
della caccia), come modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma
di Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre
1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio della caccia"), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre
1999 dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, nel procedimento
penale a carico di Valentini Romano ed altro, iscritta al n. 201 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento dell'associazione
PAN E.P.P.A.A. nonché l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;
udito nella camera di consiglio dell'11
ottobre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il Tribunale di Trento, sezione
distaccata di Cles ¾ con ordinanza del 4 dicembre 1999,
emessa nel giudizio di opposizione proposto da due imputati avverso il decreto
penale con il quale gli stessi venivano condannati per violazione degli artt.
13, 21 e 30 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ¾ ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n.
18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell’art. 8, comma 1, della legge della
stessa Provincia 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio della caccia), come modificato dall’art. 5 della
successiva legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge
provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"), "nella parte in cui consentono l’esercizio della caccia
nell’ambito dei parchi naturali provinciali", per contrasto con gli artt.
3 e 25 della Costituzione;
che,
quanto alla rilevanza della sollevata questione, il giudice a quo osserva che, applicando le
disposizioni censurate, la condotta degli imputati, considerata nella sua
materialità, non costituirebbe reato, mentre, nell’ipotesi in cui venga
dichiarata l’illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, che
consentono, nella Provincia autonoma di Trento, una condotta penalmente
sanzionata dalla legge statale, difetterebbe, in capo alle persone sottoposte a
giudizio, l’elemento psicologico del reato;
che,
quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente osserva che le
denunciate disposizioni si pongono in contrasto, anzitutto, con l’art. 25 della
Costituzione, sottraendo al regime sanzionatorio penale condotte che ¾ in base alle leggi statali e, segnatamente, agli artt. 22
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) nonché
21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ¾ costituiscono reato;
che,
ad avviso del rimettente, sarebbe in pari tempo leso l’art. 3 della
Costituzione, a causa dell’ingiustificata disparità di trattamento tra i
cittadini, i quali, per una medesima condotta, sono assoggettati a sanzione
penale in tutto il territorio dello Stato, compreso il territorio della
Provincia autonoma di Trento destinato a parco nazionale, mentre non lo sono nel
territorio della stessa Provincia destinato a parco provinciale;
che
è intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento, concludendo per
l’infondatezza e per l’inammissibilità della questione;
che
è intervenuta, altresì, l’associazione PAN E.P.P.A.A. (Ente provinciale
protezione animali e ambiente), che ha concluso per la declaratoria di
illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate.
Considerato che, preliminarmente, va dichiarata
l'inammissibilità dell'intervento della predetta associazione PAN E.P.P.A.A.,
in quanto titolare di un generico interesse di fatto a vedere accolta la
questione, non sufficiente a legittimare l'intervento stesso, il quale, come la
Corte ha già avuto occasione di affermare, deve basarsi sulla configurabilità di
una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio
di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione
giuridica propria della parte intervenuta (vedi ordinanza n. 129 del 1998 e
sentenza n. 421 del 1995);
che,
sempre in via preliminare, occorre considerare che la seconda delle censurate
disposizioni ¾ e cioè l’art. 8, comma 1, della legge
provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come modificato dall’art. 5 della legge
provinciale 26 agosto 1994, n. 2 ¾ ha subito una successiva modifica, non
considerata dal rimettente, e cioè quella ad essa apportata dall'art. 30 della
legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (Disposizioni concernenti
l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre
disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del
bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di
Trento);
che,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice rimettente ha
l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza
della questione, qualora, anteriormente alla proposizione della stessa, la
norma censurata sia stata abrogata o modificata (ex plurimis, ordinanze n. 216 del 2000; n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999);
che
il giudice a quo non ha assolto
siffatto onere, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene nessuna
valutazione in ordine all'influenza sul giudizio principale della legge
sopravvenuta (ancorché anteriore al suo provvedimento), sicché la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della
Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi
naturali) e dell’art. 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di
Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l’esercizio della caccia), come modificato dall’art. 5 della legge della
Provincia autonoma di Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge
provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Trento,
sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 ottobre 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Massimo
VARI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 2 novembre 2000.