ORDINANZA N. 52
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Dott. Cesare RUPERTO Presidente
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Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice
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Avv. Massimo VARI "
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Dott. Riccardo CHIEPPA "
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Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
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Prof. Valerio ONIDA "
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Prof. Carlo MEZZANOTTE "
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Avv. Fernanda CONTRI "
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Prof. Guido NEPPI MODONA "
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Prof. Annibale MARINI "
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Dott. Franco BILE "
-
Prof. Giovanni Maria FLICK
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche
e dell’art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza
emessa il 23 maggio 2000 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile INPS
contro Barbaro Luigia ed altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di costituzione dell’INPS nonchè l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 25 gennaio 2001 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio d’appello –
vertente in materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle
sentenze n. 495
del 1993 e n.
240 del 1994 di questa Corte – il Tribunale di Treviso, con ordinanza
emessa il 23 maggio del
che, secondo il rimettente, le norme
impugnate – sopravvenute nelle more del giudizio a quo e contenenti una
serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del pagamento delle somme
vantate dagli aventi diritto in applicazione alle citate sentenze – vengono a
ledere: a) l’art. 3 Cost., nella parte in cui,
prevedendo una liquidazione forfettaria del 5% degli
interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un
ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati
aventi diritto alla c.d. cristallizzazione; b) l’art. 38 Cost.,
per la conseguente compressione di tali diritti di natura previdenziale, intesi
a garantire il minimo vitale;
che i dubbi di illegittimità
costituzionale sono estesi dal rimettente anche all’art. 36, comma 5, della
citata legge n. 448 del 1998, per violazione dell’art. 24 Cost.,
in quanto la previsione dell’estinzione dei giudizi con compensazione delle
spese di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione
giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela
integrale del diritto sostanziale, cui accede la rifusione delle spese, con
l’ulteriore rischio per l’interessato di vedersi opporre dall’INPS, in sede
amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per la manifesta
infondatezza della sollevata questione;
che si é costituito l’INPS,
concludendo per l’infondatezza della questione.
Considerato che identiche questioni, sollevate dallo
stesso Tribunale rimettente, sono già state sottoposte a scrutinio di
costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;
che in tale pronuncia questa Corte –
con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre,
concernente l’asserita illegittimità della previsione dell’estinzione d’ufficio
dei giudizi pendenti con compensazione delle spese – ha affermato che le
soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano
tutte di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli interessati,
le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate sentenze di illegittimità
costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano ancora
necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;
che, pertanto, ribadito il giudizio
di sufficienza nel rapporto tra siffatto intervento ed il grado di
realizzazione che alla pretesa azionata é stato accordato in via legislativa,
la questione va dichiarata manifestamente infondata;
che – dato il nesso di
subordinazione logico-processuale di ogni altra censura rispetto a quella
riguardante la previsione dell’estinzione d’ufficio dei giudizi pendenti non
eludibile dai magistrati che ne sono investiti – resta precluso l’esame delle
altre questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza (v. ordinanza n. 534 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata – in riferimento all’art. 24 della
Costituzione – dal Tribunale di Treviso, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’art. 3-bis della
legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), e dall’art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione – dal Tribunale di Treviso, con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.