ORDINANZA N. 38
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Cesare RUPERTO "
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello
Stato sorto a seguito dell’emanazione dell’art. 9, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000 (Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 (Modifiche
all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000,
recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri), promosso dalla Corte dei conti, con ricorso depositato il 20 ottobre
2000 ed iscritto al n. 169 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 13
dicembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito
della deliberazione n. 96 del 12 ottobre 2000 della Sezione del controllo, ha
proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato nei confronti del Governo, in relazione all’art. 9, comma 7,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000
(Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre
2000 (Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri), per violazione degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e
alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 2);
che
che peraltro la ricorrente, nel
rilevare che il secondo dei citati decreti é stato nel frattempo abrogato e
sostituito dal d.P.C.m. 4 agosto 2000 (Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), a sua volta
marginalmente modificato dal d.P.C.m. 12 settembre
2000 (Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri) e che la materia del precedente ricorso
per conflitto é da ritenere venuta meno in parte qua, promuove il presente
conflitto, svolgendo argomentazioni e deducendo profili corrispondenti a quelli
già contenuti nel ricorso precedente;
che in particolare, circa i presupposti
oggettivi e soggettivi del conflitto,
che, nel merito, nel ricorso si
rileva che la legge n. 20 del 1994, nell’introdurre una generale funzione di
controllo sulla gestione, ha mantenuto - con il suo art. 3 - in capo alla Corte
dei conti il controllo preventivo di legittimità su alcune categorie di atti
del Governo; ma l’art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del
che, inoltre, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del 12
settembre 2000, costituirebbe il portato della illegittima abrogazione parziale
dell’art. 3 della legge n. 20 del
che, ancora, nel ricorso si lamenta
da un lato la violazione dell’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega
riguardo all’emanazione del citato decreto legislativo n. 303, poichè gli artt. 11, comma 1,
lettera a), e 12, comma 2, della legge n. 59 del 1997, nel conferire al Governo
la delega alla "razionalizzazione" dell’ordinamento della Presidenza
del Consiglio, non lo avrebbero in alcun modo autorizzato a
emanare una disciplina riduttiva dell’area del controllo preventivo di
legittimità, disciplina che rappresenterebbe dunque una non consentita
"incisione del regime dei controlli sui ‘nuovi’ atti amministrativi del
Governo".
che inoltre, complessivamente, gli
atti impugnati violerebbero le attribuzioni conferite alla Corte dei conti
dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione, sottraendo a essa competenze
che la ricorrente ritiene definite da un "quadro costituzionale rigido ed
immodificabile" che risulterebbe dal parallelismo inderogabile tra il
complesso degli artt. 92-95 della Costituzione e i
termini soggettivi e oggettivi della funzione di controllo preventivo
di legittimità sugli atti del Governo assegnata alla ricorrente.
Considerato che
che, nella presente fase del
giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, questa Corte é chiamata a deliberare senza contraddittorio
sull’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’esistenza della
"materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza";
che, dal punto di vista dei
presupposti soggettivi, alla Corte dei conti, nell’esercizio della sua funzione
di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, spetta la
legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a norma
dell’art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura
ausiliare, é caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell’art. 100, secondo
comma, della Costituzione, dalla posizione di piena indipendenza dell’organo
chiamato a esercitarla (sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);
che, con riferimento ai presupposti
oggettivi, il ricorso é indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni
determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne
competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 14 gennaio 1994, n.
20, riconducibili alla previsione dell’art. 100, secondo comma, della
Costituzione;
che, circa il profilo dell’idoneità
a determinare conflitto di atti aventi natura legislativa, quali il decreto
legislativo n. 303 del
che dal ricorso é dato ricavare le
ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia,
secondo quanto prescrive l’art. 26, primo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile, ai sensi
dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Governo della
Repubblica, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il
ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia
immediata comunicazione della presente ordinanza all’organo ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di sessanta giorni
dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente
depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine fissato
dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.