SENTENZA N.457
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
- Dott. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della limitazione del controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria del C.N.R., dell’A.S.I. e dell’E.N.E.A. ai soli
«conti consuntivi», attuata con i decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19
(Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell’Agenzia
spaziale italiana – A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1,
e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della
Corte dei conti, notificato il 22 luglio 1999, depositato in Cancelleria il 30
successivo ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 1999.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 novembre 1999 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi l’Avvocato Filippo Lubrano per la Corte dei conti e
l’Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
1. — La Corte dei conti, in persona del suo Presidente, a
seguito della determinazione n. 13/1999 della sezione competente al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato contro il Governo della Repubblica e contro i Ministri del tesoro, per
l’università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica,
dell’industria, commercio e artigianato e dell’ambiente, in relazione ai decreti
legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle
ricerche), n. 27 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana – A.S.I., a norma
degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e
n. 36 (Riordino dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente –
ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59), «nella parte in cui si è limitato il potere di controllo della
Corte dei conti, previsto in via generale dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in
attuazione dell’art.100, secondo comma, della Costituzione», per violazione
degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, chiedendo che la Corte
costituzionale, «previo annullamento e/o dichiarazione di illegittimità
costituzionale» dei suddetti decreti legislativi, dichiari che «spetta alla
Corte dei conti – nella composizione della sezione del controllo sugli enti –
l’esercizio del controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli
enti considerati dalle richiamate norme».
La ricorrente, richiamato l’art. 100, secondo comma, della
Costituzione per quanto attiene all’esercizio del controllo della Corte dei
conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria nonché ai successivi adempimenti nei confronti delle Camere «sul
risultato del riscontro eseguito», osserva che, in attuazione di tale parametro
costituzionale, è stata emanata la legge n. 259 del 1958, la quale, ai fini del
controllo di cui trattasi, ha istituito una speciale sezione e ha dettato le
modalità per l’esercizio della funzione che le norme ora denunciate riducono a
un «semplice esame del bilancio annuale consuntivo, senza alcuna possibilità di
effettivo controllo sulla gestione» di tre fondamentali enti di ricerca.
Riguardo
alla legittimazione attiva il ricorso richiama la giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 466 del 1993) che ha riconosciuto alla Corte dei conti, nella sua
funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti svolta in piena
autonomia, la qualità di «potere» dello Stato legittimato alla proposizione di
conflitti di attribuzione. Il fatto che, nel caso di specie, sia mancato
l’esercizio del controllo su un atto concreto, sarebbe conseguenza proprio
dell’applicazione delle norme censurate, «onde è risultato preliminare l’esame
della legittimità dell’intervento legislativo limitativo dell’esercizio
concreto del controllo».
Quanto
al requisito oggettivo richiesto per la proposizione del conflitto nei
confronti di un atto legislativo, la ricorrente osserva che esiste uno stretto
collegamento tra la lamentata violazione, da parte dei decreti legislativi in
questione, della legge di delega n. 59 del 1997, e la lesione delle
attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla Corte dei conti. Inoltre, le
medesime disposizioni legislative si porrebbero in diretto contrasto con i
principi generali ispiratori del controllo della Corte dei conti, con la
conseguenza che l’invasione della sfera di attribuzione della medesima Corte si
prospetta anche indipendentemente dall’eccesso di delega.
Nel
merito si sostiene che la legge n. 59 del 1997, nel prevedere, all’art. 11, il
riordinamento di particolari enti pubblici e privati, operanti in specifici
settori, non ha fatto alcun riferimento, nell’indicazione dei necessari criteri
direttivi, alle funzioni di controllo della Corte dei conti nei riguardi degli
enti medesimi, manifestando anzi, nell’art. 14, con il richiamo alla legge 14
gennaio 1994, n. 20, l’intento di mantenere il sistema di controllo previgente.
D’altra parte, l’art.100, secondo comma, della Costituzione, pur rinviando alla
legge ordinaria la determinazione dei casi e delle forme del controllo,
riferisce quest’ultimo a tutti gli enti ai quali lo Stato contribuisce in via
ordinaria, senza porre alcuna distinzione, per cui la limitazione di tale
controllo, da parte delle disposizioni impugnate, alla semplice verifica dei
bilanci consuntivi violerebbe la sfera di attribuzioni costituzionalmente
assegnate alla Corte dei conti medesima.
Infine
il ricorso affida alla Corte costituzionale di valutare «quanto rilievo possa
avere … la circostanza che i decreti legislativi in questione siano stati
emanati in violazione del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, che prescrive che
tutti i provvedimenti legislativi che incidono sulle attribuzioni o funzioni
della Corte dei conti devono essere adottati previo parere della Corte stessa a
sezioni riunite».
2. — Con ordinanza n. 323 del 1999, la Corte costituzionale
ha dichiarato l’ammissibilità del conflitto proposto dalla Corte dei conti,
individuando nel Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, il soggetto legittimato a resistere.
3. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Quanto
all’ammissibilità del conflitto, sostiene l’Avvocatura che, tenuto conto degli
«sviluppi della … giurisprudenza costituzionale» successiva alla sentenza n.
406 del 1989, ai quali si riferisce la Corte stessa nell’ordinanza n. 323 del
1999, e atteso il rilievo costituzionale della sfera delle attribuzioni proprie
di ciascun potere dello Stato, di cui la Corte costituzionale è garante, «non
sembra che abbia ancora ragione d’essere la tesi dell’inammissibilità oggettiva
del ricorso in esame per effetto della natura legislativa degli atti normativi
che avrebbero leso la sfera delle attribuzioni che la Corte dei conti ritiene
proprie».
Nel
merito, il ricorso sarebbe infondato sia sotto il profilo dell’eccesso di
delega, sia sotto quello della violazione dell’art. 100, secondo comma, della
Costituzione.
In
ordine al primo aspetto, secondo l’Avvocatura i principi e criteri direttivi di
cui agli artt. 14, 17 e 18 della legge n. 59 del 1997 richiamerebbero non
l’intera legge n. 20 del 1994, come sostenuto dalla ricorrente per argomentare
la necessità di mantenere tutti i controlli esistenti, ma il solo art. 3, comma
6, della stessa legge n. 20, che si riferisce alle relazioni della Corte dei conti
al Parlamento e ai consigli regionali, all’esito del controllo eseguito, nonché
all’invio delle medesime alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte
formula, in qualsiasi momento, le proprie osservazioni: tale vincolo
risulterebbe rispettato «sia pure nei suoi minimi termini letterali e logici»,
essendosi mantenuto il controllo successivo della Corte dei conti, esercitato
sul consuntivo annuale degli enti in questione.
Riguardo al secondo profilo, posto che l’art. 100, secondo
comma, della Costituzione, contiene certamente una riserva di legge, ma non una
riserva rinforzata, il mantenimento del controllo sul bilancio consuntivo è
sufficiente a escludere la violazione di detta disposizione costituzionale. Non
può infatti ipotizzarsi che la citata legge n. 20 del 1994 sia stata in qualche
modo «costituzionalizzata», come testimonia la medesima giurisprudenza
costituzionale la quale, sia pure con riguardo alla legge n. 259 del 1958, ha
implicitamente ammesso l’astratta possibilità di abrogazione da parte di
qualunque legge ordinaria (sentenza n. 466 del 1993).
Quanto
alla censura adombrata dal ricorso riguardo alla mancata acquisizione del
parere preventivo della Corte dei conti a sezioni riunite, non potrebbe
ritenersi violato l’art. 1 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, in quanto non si
tratterebbe di soppressione o modificazione delle esistenti attribuzioni della
Corte dei conti, ma soltanto della esclusione di alcune forme di controllo in
riferimento a singoli enti.
Considerato in diritto
1. — La Corte dei conti, con il ricorso in esame, rivendica,
nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, la competenza a
esercitare il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti del Consiglio
nazionale delle ricerche, dell’Agenzia spaziale italiana e dell’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, quale prevista dalla legge 21 marzo
1958, n. 259, per gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
controllo oggetto ora, rispettivamente, degli artt. 9, comma 3, 9, comma 5 e 11,
comma 2, dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36 del 30 gennaio 1999,
adottati dal Governo sulla base della delega contenuta negli artt. 11, comma 1,
e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Le
disposizioni dei decreti legislativi indicati prevedono in tutti e tre i casi
la riduzione dei poteri della Corte dei conti al controllo successivo,
esercitato unicamente sui conti consuntivi degli enti e finalizzato alla
relazione annuale al Parlamento, con l’esclusione del controllo amministrativo di
regolarità contabile e sui singoli atti di gestione (secondo le precisazioni
esplicitamente contenute nei decreti nn. 19 e 27).
Ritiene
la ricorrente che tali disposizioni, derogando restrittivamente alla disciplina
generale del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria - disciplina contenuta nella legge 21 marzo 1958,
n. 259 - violino gli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, da tale
violazione derivando la lesione della propria sfera di attribuzioni
costituzionali, quale definita dal medesimo art. 100, secondo comma, della
Costituzione. Viene poi rimesso alla valutazione di questa Corte quale possa
essere il rilievo da attribuire alla circostanza che le norme in questione dei
decreti legislativi menzionati siano state adottate ignorando l’art. 1 del
r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, il quale prevede che i provvedimenti
legislativi che importino la soppressione o la modificazione delle attribuzioni
della Corte dei conti siano preceduti dal parere delle sezioni riunite della
Corte medesima.
La
Corte dei conti chiede pertanto che questa Corte, in accoglimento del ricorso,
dichiari che le spetta l’esercizio del controllo previsto dalla legge n. 259
del 1958 sugli enti cui i decreti legislativi nn. 19, 27 e 36 del 1999 si
riferiscono, annullando le disposizioni di tali decreti che lo impediscono.
2.
— Sussistono, nella specie, le condizioni soggettive e oggettive per la
proposizione del conflitto, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
Sotto
il profilo soggettivo, come già rilevato nell’ordinanza n. 323 del 1999 di
questa Corte, resa in sede di valutazione preliminare di ammissibilità del
presente giudizio, la Corte dei conti, nella sua funzione di controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, è
potere costituzionale legittimato alla proposizione del conflitto di
attribuzione, esercitando tale funzione in piena autonomia dagli altri poteri
(v. anche la sentenza n. 466 del 1993). D’altro canto, nessun dubbio può
sussistere circa la legittimazione a resistere del Governo, essendo contestata
la lesione delle attribuzioni costituzionali della Corte dei conti che si
assume derivare da decreti legislativi da esso adottati nell’esercizio della funzione
legislativa delegata.
Anche
sotto il profilo oggettivo, il conflitto è ammissibile. Conformemente a quanto
previsto dall’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, esso è promosso
per la difesa di attribuzioni costituzionali che la ricorrente ritiene di
propria spettanza a norma dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione. Né
l’ammissibilità del presente conflitto potrebbe essere negata in considerazione
della natura legislativa degli atti ai quali è ascritta la pretesa lesione
delle competenze costituzionali in questione.
Il
conflitto costituzionale è preordinato alla garanzia dell’integrità «della
sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali»
(art. 37, primo comma, citato), senza che, né dalla disciplina costituzionale
né da quella legislativa, si dia alcun rilievo alla natura degli atti da cui
possa derivare la lesione all’anzidetta «sfera di attribuzioni». A differenza
della giurisdizione costituzionale sulla legittimità delle leggi, il cui ambito
è determinato in relazione ai tipi di atti assoggettabili al giudizio, la
giurisdizione costituzionale sui conflitti è determinata in relazione alla
natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze la cui integrità
essi difendono. E in effetti il giudizio per conflitto di attribuzioni non è
giudizio sulla legittimità di atti (anche se, a seconda dell’esito del giudizio
stesso, può conseguire l’annullamento dell’atto lesivo) ma è garanzia
dell’ordine costituzionale delle competenze (art. 38 della legge n. 87 del
1953), quale che possa essere la natura dell’atto cui, in ipotesi, sia
ascrivibile la lesione delle competenze medesime.
Resta
peraltro fondamentalmente vera l’affermazione di questa Corte contenuta nella
sentenza n. 406 del 1989 – essere il giudizio incidentale il mezzo che il
nostro sistema di giustizia costituzionale prevede specificamente, nella
generalità dei casi, per sottoporre le leggi al controllo di costituzionalità
-. Da ciò non può peraltro derivare l’esclusione assoluta dell’ammissibilità di
conflitti di attribuzione prospettati in relazione alla definizione delle
competenze operata con legge – con l’eventualità che all’invalidazione di tale
atto si possa giungere anche all’esito di un giudizio su conflitto di
attribuzione - come del resto questa Corte ha riconosciuto, in relazione a casi
ed esigenze particolari, con la sentenza n. 161 del 1995 e, più ampiamente,
nella motivazione dell’ordinanza n. 480 del medesimo anno. Dal valore, sì
generale (rispetto alle leggi e agli atti equiparati), ma al contempo specifico
(rispetto alla generalità degli atti) del giudizio incidentale sulle leggi
deriva invece soltanto che deve escludersi, nella normalità dei casi,
l’esperibilità del conflitto tutte le volte che la legge, dalla quale, in
ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal soggetto
interessato nel giudizio incidentale, come accade di norma quando l’usurpazione
o la menomazione del potere costituzionale riguardi l’autorità giudiziaria,
nell’esercizio delle sue funzioni (ordinanza n. 278 del 1997): ipotesi –
quest’ultima – che non ricorre evidentemente nel caso presente.
3.
— Il ricorso - per i motivi anzidetti, ammissibile - è però infondato.
3.1.
— Non esiste innanzitutto lesione dell’attribuzione prevista dall’art. 100, secondo
comma, della Costituzione, nella forma della partecipazione al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
la determinazione dei casi e delle forme della quale è rimessa alla legge.
Le
norme dei decreti legislativi in questione - parallelamente a quanto previsto
per le Università degli studi dall’art. 5, comma 21, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 - rappresentano per l’appunto una forma possibile della
partecipazione al controllo che la Costituzione rimette alle discrezionali
determinazioni legislative, una partecipazione che, configurata come controllo
successivo, esercitato unicamente sui conti consuntivi degli enti, al fine
della relazione annuale al Parlamento, costituisce un legittimo svolgimento del
rinvio che l’art. 100, secondo comma, fa alla legge.
Né
potrebbe ritenersi lesa l’attribuzione costituzionale della Corte dei conti in
conseguenza della riduzione, rispetto agli enti in questione, di quelle che, in
passato, erano le sue competenze generali di controllo risultanti dalla legge
n. 259 del 1958, ribadite nell’art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n.
20. Tali disposizioni di legge ordinaria – analogamente a quelle dei decreti
legislativi in questione – integrano la disposizione costituzionale e possono
così, eventualmente, nei conflitti di attribuzione fungere da norme di
riferimento per la determinazione delle competenze di controllo della Corte dei
conti, quando – come nel caso deciso con la sentenza n. 466 del 1993 di questa
Corte – si controverta sul mancato rispetto di tali competenze. Non possono
invece valere a condizionare scelte legislative successive le quali, in
attuazione anch’esse dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, in
generale o con riferimento a casi particolari, ridefiniscano i casi e le forme
del controllo. Si verrebbero altrimenti a configurare fonti legislative dotate
di valore anomalo, non previste dalla Costituzione.
3.2. — La lesione delle attribuzioni costituzionali della
ricorrente è poi argomentata in relazione alla violazione dell’art. 76 della
Costituzione, poiché le disposizioni dei decreti legislativi sarebbero state
adottate – secondo la prospettazione della ricorrente - in violazione dei
limiti di oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega, determinati
dagli artt. 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997. La censura
- ancorché ammissibile, in quanto dalla pretesa violazione dell’art. 76 della
Costituzione deriverebbe una compressione delle attribuzioni della ricorrente
(analogamente, con riguardo al caso della difesa, nel giudizio costituzionale,
delle attribuzioni regionali, la sentenza n. 408 del 1998), - è peraltro
infondata.
L’art. 11, comma 1, lettere b) e d), della legge n.
59 del 1997 ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi, tra l’altro,
per «riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi
dall’assistenza e previdenza» e per «riordinare e razionalizzare gli interventi
diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e
tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso». La stessa legge,
nel dettare i principi e criteri direttivi per l’attuazione della delega –
principi e criteri, nel settore della ricerca, particolarmente orientati alla
razionalizzazione delle strutture esistenti, in vista di flessibilità,
autonomia ed efficienza (artt. 14 e 18) – ha puntualmente prescritto (art. 14)
il rispetto dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994.
Nell’ambito della delega così disciplinata, per quanto
concerne la pretesa violazione dei limiti di oggetto, è sufficiente osservare
che il disegno di riforma delle amministrazioni e degli enti pubblici
risultante dalla legge n. 59 del 1997 comprende nell’insieme i loro aspetti
organizzativi e che ciò è conforme alla profondità dell’intervento riformatore
in quella legge configurato. La riconsiderazione della disciplina dei controlli
rappresenta un elemento di tale riforma, ciò che è del resto indirettamente ma
chiaramente palesato dal rinvio che l’art. 14 della legge n. 59 del 1997 fa
all’art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994.
La
prospettata violazione dei principi e criteri direttivi, a sua volta, viene
motivata con riferimento a quest’ultima disposizione, con la quale si
stabilisce, per quanto qui interessa, che «la Corte dei conti riferisce, almeno
annualmente, al Parlamento ... sull’esito del controllo eseguito. Le relazioni
della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali
la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le
amministrazioni comunicano alla Corte ... le misure conseguenzialmente
adottate».
Il «controllo eseguito» è formula che non esprime un suo
proprio contenuto circa i caratteri del controllo medesimo, ma che rinvia a
quanto altrove previsto. Il controllo in questione è ora quello successivo, che
si esercita unicamente sui conti consuntivi, con l’esclusione del controllo
amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione, secondo
quanto previsto dalle norme dei decreti legislativi. Di tale controllo, secondo
le norme che hanno dato origine al conflitto, la Corte dei conti «riferisce
annualmente» al Parlamento, mentre, secondo il comma 6 dell’art. 3 della legge
n. 20, la relazione al Parlamento è prevista con cadenza «almeno annuale». Ciò
non comporta peraltro violazione di quest’ultima disposizione (e quindi
indirettamente dell’art. 14 della legge n. 59 del 1997 che la richiama), poiché
è chiaro ch’essa contiene la previsione di un adempimento minimo inderogabile,
un limite che le norme delegate puntualmente rispettano. Quanto agli ulteriori
rapporti di collaborazione da instaurarsi con le amministrazioni interessate
secondo il comma 6 dell’art. 3 della legge n. 20 (invio delle relazioni della
Corte; formulazione in qualsiasi momento delle sue osservazioni; comunicazione
alla Corte stessa delle misure conseguenzialmente adottate dalle
amministrazioni), essi hanno una loro autonoma ragion d’essere rispetto alla
relazione al Parlamento e configurano, nell’insieme, un sistema non privo di
una propria logica (si v., per la Corte dei conti europea, l’analogo sistema
previsto dall’art. 248, par. 4, del Trattato della Comunità Europea). Non
essendo incisi dalle norme dei decreti legislativi, tali rapporti restano
pertanto salvi, in forza del richiamo fatto dall’art. 14 della legge n. 59 del
1997 allo stesso comma 6 dell’art. 3 della legge n. 20, nella sua integralità,
senza però che ciò necessariamente presupponga – contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, soprattutto con riferimento al potere di formulare
osservazioni «in ogni momento» - l’esistenza di ulteriori poteri di controllo,
diversi da quello previsto dalle norme legislative delegate.
3.3. — Quanto infine al dubbio sollevato dalla ricorrente
circa le conseguenze da trarre dal mancato rispetto dell’art. 1 del r.d.l. 9
febbraio 1939, n. 273, che prevede il previo parere della Corte dei conti a
sezioni riunite sui provvedimenti legislativi che comportino la soppressione o
la modificazione delle attribuzioni della Corte dei conti medesima – dubbio
formulato in modo da non costituire propriamente motivo del ricorso, ma rimesso
comunque alla valutazione di questa Corte –, è sufficiente rilevare che tale
onere per il legislatore non è idoneo a istituire, in un sistema - come
l’attuale - a costituzione rigida che totalmente l’ignora, un procedimento di
normazione primaria speciale che possa pretendere di essere garantito
costituzionalmente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che
non spetta alla Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, il controllo
sulla gestione finanziaria nei confronti del Consiglio nazionale delle
ricerche, dell’Agenzia spaziale italiana e dell’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, in forma diversa da quella prevista dagli artt. 9,
comma 3, 9, comma 5 e 11, comma 2, dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36
del 30 gennaio 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Giuliano
VASSALLI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 dicembre 1999.