ORDINANZA N. 37
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Cesare RUPERTO "
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28,
comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l’8
febbraio 2000 dal Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di P. A.
ed altri, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno
2000.
Udito nella camera di consiglio del 13
dicembre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Tribunale di Terni, con ordinanza dell’8
febbraio
che il rimettente premette che
che, in particolare - secondo quanto
riferito nell’ordinanza di rimessione -
che, a parere del giudice a quo, é
la decisione della Corte d’appello a porsi in palese contrasto con le speciali disposizioni
previste dal d.l. 9 giugno 1996 n. 464 e dal d.l. 23 ottobre 1996 n. 533
convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996 n. 652 ed inoltre a
risultare contraddetta da recenti pronunzie del Giudice di legittimità, che,
deliberando anche a sezioni unite, aveva ritenuto la semplice indicazione o
lettura degli atti modalità sufficienti ai fini della loro rinnovazione, senza
necessità di un nuovo espletamento della prova, con la conseguenza che - sempre
ad avviso del rimettente - la rinnovazione integrale del dibattimento da parte
del Tribunale, sancita nella pronunzia di appello, sarebbe ‘attività imposta
contro la legge e che dilaterebbe in modo irragionevole i tempi processuali’;
che peraltro, secondo le ulteriori
argomentazioni del rimettente, a fronte di tale situazione processuale,
risulterebbe impossibile sollevare conflitto di competenza in forza dell’art.
28, secondo comma, cod.proc.pen., da parte di esso
rimettente e rispetto alla decisione della Corte d’appello: ciò in quanto - per
una giurisprudenza del Supremo Collegio talmente costante da prospettarsi quale
vero ‘diritto vivente’ - risulta improponibile il
conflitto nel caso in cui il giudice d’appello dichiari, a conclusione del
giudizio di secondo grado, l’esistenza di una nullità assoluta incorsa nel
giudizio di primo grado e rinvii gli atti al giudice di prime cure per la
ripetizione del giudizio, formandosi, in tal caso, un ‘giudicato interno’ sulla decisione dell’organo di gravame per
l’omessa impugnazione della medesima, senza possibilità, pertanto, che tale
ipotesi possa essere inclusa nei ‘casi analoghi’ di
conflitto, esperibili in applicazione della norma censurata;
che, tuttavia, proprio tale
ricostruzione esegetica del sistema sarebbe foriera, a parere del giudice a quo,
di plurimi vizi di incostituzionalità: innanzitutto, per violazione dell’art.101 della Costituzione, in quanto, risultando
improponibile il dedotto conflitto di competenza,
che, inoltre, sarebbe compromesso
anche l’art. 111, comma secondo, della Costituzione ed, in particolare,
l’espresso principio della ‘ragionevole durata’ del
processo - di immediata applicabilità per il suo carattere generalissimo,
secondo il rimettente - in quanto l’istituto della regressione processuale
costituirebbe fonte di dilatazione intollerabile dei tempi del processo e di
aggravio non trascurabile dell’organizzazione giudiziaria; per contro,
l’ammissibilità del conflitto, consentendo una decisione in tempi rapidi
attraverso la celere procedura di cui all’art. 28, comma 2, e 32 cod.proc.pen., si tradurrebbe in un sensibile risparmio di
tempi ed energie del processo, altrimenti ingiustamente dispersi, evitando una
duplicazione delle sue fasi che si palesa illegittima e, dunque, irragionevole.
Considerato che questa Corte, in più occasioni, delibando la compatibilità
con l'art. 101 Cost. dell’art. 28, comma 2, cod.proc.pen.
nella parte in cui sancisce la prevalenza della decisione del giudice del
dibattimento in caso di contrasto con il giudice per le indagini preliminari,
ha avuto modo di rilevare come il principio dell’indipendenza dei giudici
comporti, nel sistema processuale, ‘la previsione di
disposizioni preordinate al coordinamento dell’esercizio delle funzioni
giurisdizionali mediante l’individuazione della competenza e la determinazione
degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all’attività di altra
autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di giustizia e […] di
pervenire alla sollecita definizione del processo’ (cfr. ordinanza n. 241 del 1991,
nonchè ordinanza n. 83 del 1994;
sentenza n. 112
del 1994);
che, pertanto, é da escludere, in
via generale, che la vincolatività della statuizione
del giudice di grado o fase superiore, dalla quale scaturisca un effetto
regressivo del procedimento, possa vulnerare l’autonomia e l’indipendenza del
giudice che tale vincolo é chiamato ad osservare;
che, d'altro canto, a ritenere il
contrario nel caso di specie, verrebbe consentito al giudice di primo grado di
utilizzare la procedura di conflitto di cui all’art. 28, comma 2, cod.proc.pen. quale improprio strumento di impugnazione di
una decisione dell’organo superiore cui non intende adeguarsi, con effetti distorsivi del sistema, atteso che la definitività
della pronunzia dell’organo di appello verrebbe fatta dipendere non già
dall’esercizio del diritto di impugnazione delle parti, ma dalla proposizione o
meno di un ‘reclamo’, nella forma del conflitto, da parte del giudice di grado
inferiore;
che, quanto alla pretesa violazione
dell’art. 111, comma secondo, della Costituzione e del principio della durata
ragionevole del processo in esso sancito, va evidenziato come le argomentazioni
del rimettente muovano da una ritenuta funzione acceleratoria
dello strumento processuale del conflitto che presuppone, evidentemente, la
fondatezza nel merito del conflitto stesso; ma poichè
la fondatezza del conflitto é insuscettibile di
essere stabilita a priori, la asserita funzione acceleratoria
si risolverebbe nel suo contrario ove il conflitto fosse respinto, traducendosi
tale evenienza in un allungamento e non già in un risparmio di tempi
processuali;
che, pertanto, la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 2, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 101 e 111 della
Costituzione dal Tribunale di Terni con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 febbraio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.