ORDINANZA N. 241
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Cutolo
Sergio, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Sergio Cutolo per il reato di calunnia, il Tribunale di Ancona, con ordinanza
del 29 ottobre 1990 emanata nella fase predibattimentale,
dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per difetto nelle
notificazioni e disponeva l'invio degli atti al giudice per le indagini
preliminari;
che detto giudice per le indagini
preliminari, con ordinanza del 30 ottobre 1990, affermava l'insussistenza della
dichiarata nullità del decreto di citazione a giudizio e rinviava gli atti al
Tribunale di Ancona ritenendo che spettasse al giudice del dibattimento rinnovare
le notificazioni del decreto di citazione a giudizio;
che il Tribunale di Ancona, con
ordinanza del 27 novembre 1990, affermava che la dichiarazione di nullità del
decreto di citazione a giudizio contenuta nell'ordinanza del 29 ottobre 1990
aveva provocato la regressione del procedimento alla fase precedente, e,
rientrando la rinnovazione del decreto di citazione nella competenza funzionale
del giudice per le indagini preliminari, gli restituiva gli atti;
che il giudice per le indagini
preliminari, con ordinanza del 5 dicembre 1990 (R.O.
n. 69 del 1991), rilevando la sussistenza di una stasi processuale originata
dal contrasto con il giudice del dibattimento, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il
contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento,
prevale la decisione di quest'ultimo";
che la norma impugnata, secondo il
giudice a quo, contrasterebbe con l'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, poiché la sua applicazione costringerebbe il giudice per le
indagini preliminari a porre in essere un'attività processuale non prevista da
alcuna disposizione di legge, in virtù di un provvedimento, ritenuto erroneo,
di altra autorità giudiziaria, in ordine al quale il giudice per le indagini
preliminari non ha alcuna facoltà di controdeduzione;
che è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che non sussiste il
denunciato contrasto della norma impugnata con il principio di soggezione del
giudice alla legge, di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione,
poiché la prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di
contrasto con il giudice per le indagini preliminari, è prevista proprio da una
disposizione avente forza di legge, inserita nel codice di procedura penale;
che il principio dell'indipendenza
dei giudici, come affermato dalla Corte in riferimento ai vincoli per le
decisioni dei giudici derivanti dalla pluralità dei gradi di giurisdizione (sentt.
nn. 142 del 1971 e 50 del 1970),
comporta, nel sistema processuale, la previsione di disposizioni preordinate al
coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante
l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti degli atti
processuali, anche in relazione all'attività di altra autorità giudiziaria, allo
scopo di perseguire finalità di giustizia, e, come nel caso della norma in
esame, la sollecita definizione del processo;
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
per
questi motivi
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 101 della
Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona con la ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -
Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
- Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi
MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.