SENTENZA N. 50
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale,
promossi con quattro ordinanze emesse il 20 giugno 1968 dal pretore di Massa
nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Vené Vittorio, Testasecca
Giuseppe, Bruni Pasquale e Di Carlo Pasquale, iscritte ai nn. 240, 241, 242 e
243 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25
febbraio 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - In quattro ordinanze di
identico contenuto e tutte emesse il 20 giugno 1968, il pretore di Massa ha
espresso il dubbio della legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma,
del codice di procedura penale, che impone al giudice di rinvio di uniformarsi
alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di
diritto con essa decisa.
Secondo il pretore la norma predetta
non si armonizza con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che
sottopone il giudice al solo vincolo della legge e non all'interpretazione che
altro giudice dà alla legge; ma non si accorda nemmeno con l'art. 107, terzo comma,
della Costituzione, che distingue i magistrati soltanto per diversità di
funzioni, perché investe i magistrati della Corte di cassazione della potestà
di vincolare altri magistrati, dando ai primi preminenza sui secondi. Il
pretore sorregge il suo dubbio contestando le giustificazioni che si danno alla
norma denunciata: é un sofisma assumere che é la legge che impone al giudice di
rinvio il rispetto della regola di diritto enunciata dalla Cassazione, perché
viene impedito al giudice di rinvio di attingere dalla legge la norma da
applicare alla fattispecie; é infondato che vi sia esigenza di uniformare
l'interpretazione delle leggi, perché la stessa Cassazione non si é sempre
informata a sue precedenti pronunce e perché l'art. 111 della Costituzione, che
dà alla Corte di cassazione un controllo di legittimità su tutte le sentenze
degli organi giurisdizionali, non impone di conferire al risultato di quel
controllo un valore impegnativo per il giudice di rinvio, che non vuol dire
rispetto della competenza del giudice di cassazione; non é esatto che il
vincolo del giudice di rinvio si riallaccia al valore di giudicato assegnato
alla sentenza della Cassazione, perché giudicato può formarsi solo sulla
cassazione della decisione annullata non sulla regola di diritto enunciata
dalla Cassazione, potendo essa apparire inadeguata alla fattispecie che il
giudice di rinvio é chiamato a decidere; non convince assumere che un diverso
sistema aumenterebbe la durata della lite, perché l'inconveniente non é un dato
costante, potendo quello di rinvio adeguarsi all'opinione della Cassazione, e
perché l'ordinamento in vigore non esclude il moltiplicarsi dei processi di
rinvio.
2. - Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, intervenendo nella causa, ha ritenuto infondata la questione
proposta: il vincolo imposto al giudice di rinvio deriva dalla distribuzione
della competenza giurisdizionale, in modo che, a sua volta, la Cassazione non
può contestare gli accertamenti di fatto risultanti dalla sentenza di merito;
una norma eguale esisteva nei codici di rito anteriori a quelli in vigore, sia
pure limitatamente al secondo rinvio: il principio della indipendenza dei
giudici non può portarsi fino alla conseguenza di lasciare svolgere i giudizi
fino all'infinito e il sistema comporta un doppio ordine di competenze
terminali, l'una, riguardo al fatto, che di regola si esprime con il secondo
giudizio di merito, l'altra, riguardo al principio di diritto, che si conclude
innanzi alla Corte di cassazione; pure il giudicato e le preclusioni possono
interferire su altri giudizi, ma non resta leso il principio della indipendenza
del giudice: é rispettato l'art. 107 della Costituzione, perché la norma di cui
il pretore sospetta l'illegittimità tiene conto che alla Corte di cassazione
compete la funzione di legittimità, che é diversa da quella inerente al
giudizio di fatto.
3. - All'udienza del 25 febbraio
1970 la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato le
proprie tesi é conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le quattro cause possono essere
decise con unica sentenza, implicando una identica questione: la legittimità
costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, che
impone al giudice di merito di uniformarsi alla sentenza di cassazione per ciò
che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
2. - L'assunto del pretore di Massa,
e cioè che la disposizione predetta distrae il giudice dal sottostare alla
volontà della legge, come esige l'art. 101, secondo comma, della Costituzione,
e lo obbliga invece a conformarsi alla volontà di altro giudice, coinvolge
anche l'art. 384, primo comma, del codice di procedura civile, il quale
contiene una regola identica a quella denunciata. La questione proposta va
esaminata quindi in una prospettiva non frammentaria; e non é appoggiata a
ragioni convincenti.
La Costituzione, legando il giudice
alla legge, vuole assoggettarlo, non solo al vincolo di una norma che
specificatamente contempli la fattispecie da decidere, ma altresì alle
valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto
degli effetti che ne desume; in tal caso, é sempre alla legge che il giudice si
collega quando armonizza la sua decisione alle dette valutazioni. Non é perciò
un sofisma, come invece crede il giudice a quo, affermare che la pronunzia
giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che
il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra
sentenza emessa nella stessa causa, come é oggi nel sistema del rinvio dalla
Cassazione; ogni limite posto dalla legge all'esercizio di poteri o di funzioni
é legittimo fino a quando non vulneri un precetto costituzionale.
Un precetto del genere non può
rinvenirsi nell 'art. 101, secondo comma, della Costituzione, invocato dal
giudice a quo, perché l'efficacia della sentenza che dispone il rinvio é
determinata dalla regola del non bis in idem, che porta, di necessità e a
seconda dei casi, ad una preclusione, alla cosa giudicata o, comunque, ad un
punto fermo nel processo di graduale formazione logica della pronunzia finale.
3. - Il vincolo che la sentenza di
cassazione determina per il giudice di rinvio consegue perciò al fatto che la
legge ha ritenuto conchiusa una fase del processo e immutabilmente fissato il
punto di diritto deciso, con effetto limitato alla causa.
Al di là della lettera della norma
di cui si discorre, questa, nella sua sostanza e nelle sue conseguenze, altro
non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio; vuole cioé che tale
processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per riportare
al fatto la regola che é stata rilevata, in modo che la sentenza della Corte
suprema abbia un suo effetto concreto; e necessariamente ne risulta che la
materia del giudizio di rinvio, sul punto predetto, si restringe al trarre le
conseguenze della intervenuta rescissione. Assolve un'esigenza logica prima che
giuridica la legge che traccia le linee del procedimento in modo che esso abbia
a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti di
valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi; e la scelta
che all'uopo fa la legge, quando chiude una fase processuale e ne fa proseguire
un'altra che poggia sui risultati della prima, attiene a criteri di politica
giudiziaria, di per sé soli insindacabili nella sede di legittimità
costituzionale.
4. - Il pretore di Massa giudica
conforme all'art. 101, secondo comma, della Costituzione unicamente il criterio
del doppio rinvio che vigeva nel sistema processuale abrogato; ma egli non
avverte che pure in base a quel criterio il giudizio sul punto di diritto si
esauriva con una sentenza di cassazione, la seconda; la quale impegnava il
giudice di rinvio così come lo impegna oggi il sistema del rinvio unico. Il
doppio processo rescissorio non elimina dunque l'asserita compressione del
libero convincimento del giudice di rinvio; e non conta che nel sistema
anteriore la sentenza vincolante era delle sezioni unite della Cassazione e
oggi può essere invece la sentenza della sezione semplice, perché ciò che il
pretore pone in discussione é la legittimità di una norma ché dà effetto
definitivo alla decisione di cassazione con rinvio.
Sono note le ragioni che spinsero
alla modificazione del criterio del doppio rinvio. Anzitutto si tenne presente
l'esigenza di sollecitare il risultato del processo, e l'esigenza non si può
svalutare oggi che si reclamano misure atte a ridurre la durata dei
procedimenti: il duplice processo di rinvio apparve un mezzo per ritardare la
decisione, nella prospettiva soltanto ipotetica di un dissenso delle sezioni
unite dal principio che aveva adottato quella semplice, quindi in piena
aleatorietà. Ma fu addotta anche una ragione sistematica: se il giudice di
rinvio si é uniformato alla sentenza di cassazione, il ricorso alle sezioni
unite per gli stessi motivi proposti alla sezione semplice viene
inconcepibilmente diretto, non tanto contro la decisione del giudice del primo
rinvio, che non ha fatto altro che attenersi alla pronunzia della sezione semplice,
quanto contro la sentenza di tale sezione. E si può soggiungere che il giudizio
di rinvio, nel quale siano possibili valutazioni di diritto difformi da quelle
che ha espresse la sezione semplice della cassazione , si risolve in un
processo di impugnazione avverso tale sentenza; che non é configurabile data la
posizione fatta alla Corte suprema dall'art. 111 della Costituzione, per il
quale solo essa é giudice ultimo della legittimità.
Ma vi é anche da dire che
l'innovazione cui il pretore rivolge le sue critiche continua l'evoluzione
costante del processo di cassazione, in origine istituito per la custodia di
una legge avente vita in sé e per sé, per una pronunzia cioè data all'infuori
di ogni interesse di parte e di qualsiasi riferimento a un caso concreto, e
poco alla volta invece riportato al giudizio sul caso (possibilità di evitare
il rinvio, di sostituire la propria motivazione a quella della sentenza
impugnata, di controllare i vizi logici degli apprezzamenti di merito adottati
da tale sentenza).
É oggi perciò accettata la
configurazione del processo di cassazione come processo di impugnazione. Ma
ogni processo di impugnazione riceve limiti da ciò che alle parti é consentito
di destinare ad un riesame e dà limiti ai giudici che hanno competenza a pronunciarsi
nel prosieguo della causa: la norma denunziata si é adeguata a queste regole
fondamentali. Le quali, men che porre impedimento al formarsi di una libera
convinzione del giudice, regolano il formarsi di tale convinzione secondo
scelte che rientrano indiscutibilmente nella competenza della legge.
5. - Ciò che si é detto rimuove
anche il dubbio sollevato dal pretore di Massa sulla compatibilità tra il
vincolo posto al giudice di rinvio dalla norma denunciata e l'art. 107, terzo
comma, della Costituzione.
Questo, distinguendo i magistrati
non per gradi, ma per funzioni, non ha altro scopo se non quello di provvedere
sul loro stato giuridico, volendoli distaccare dall'ordinamento prima vigente,
fondato su una scala di gradi; non ha perciò alcun nesso con il giudizio.
Comunque conferma le conclusioni che si sono tratte a proposito dell'art. 101,
secondo comma, della Costituzione.
Le funzioni del giudice sono infatti
quelle dell'organo di cui fa parte o che compone; e quest'organo non può
operare se non nell'ambito di una competenza fissata dalla legge o secondo la
legge. Se, nel giudizio di rinvio, riguardo al punto di diritto posto dalla
Cassazione, non si possono che trarre le conseguenze della pronuncia
intervenuta, non si dà al giudice di cassazione, come sostiene il pretore, il
potere di invadere la funzione di altro giudice, ma si determina la funzione di
quest'ultimo mediante la divisione del processo per fasi o stadi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura
penale, promossa dal pretore di Massa con quattro ordinanze del 20 giugno 1968,
in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2
aprile 1970.