SENTENZA N. 142
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 22 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 agosto 1970 dal
tribunale di Massa sull'istanza di fallimento proposta dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale nei confronti di Lazzini Sandrino, iscritta al n. 276
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;
2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1970 dal
tribunale di Napoli sull'istanza di fallimento proposta da Belli Vincenzo nei
confronti di Montano Armando, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 30 dicembre
1970.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 maggio
1971 il Giudice relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Antonio Giorgi, per l'INPS, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Con decreto 28 aprile 1970 il tribunale di
Massa respingeva l'istanza di fallimento proposta dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale nei confronti di Lazzini Sandrino, affermando essere il
debitore insolvente piccolo imprenditore non soggetto a procedura fallimentare.
Contro tale pronunzia l'Istituto nazionale
della previdenza sociale interponeva reclamo, ai sensi dell'art. 22 della legge
fallimentare, alla Corte di appello di Genova, la quale, con decreto 3 luglio
1970, accogliendo l'istanza, rimetteva gli atti al tribunale predetto per la
pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.
Con ordinanza emessa il 1 agosto
successivo, premesso che il debitore, successivamente al decreto della Corte
d'appello, aveva chiesto di essere nuovamente sentito onde aver modo di provare
con ulteriori mezzi la propria qualità di artigiano piccolo imprenditore, il
tribunale ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 24, secondo comma, e
101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, ultimo comma, della ricordata legge fallimentare
(approvata col r.d. 16 marzo 1942, n. 267).
Ritenuta la rilevanza della questione, il
tribunale ha osservato che, a seguito della pronunzia della Corte di appello,
esso resterebbe vincolato ad emanare la sentenza dichiarativa del fallimento,
senza possibilità di procedere a nuova istruzione e prendere in esame le
deduzioni del debitore, anche se volte a precisare modificazioni della
situazione di fatto, successive al procedimento di reclamo ed incidenti sulla
legalità della stessa dichiarazione di fallimento.
Da ciò il dubbio che l'art. 22, primo
comma, della legge fallimentare, in quanto escluda nella fase di rinvio davanti
al tribunale la difesa del debitore, non sia compatibile con l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione.
In riferimento al principio della
indipendenza del giudice, il tribunale ha motivato che la norma denunziata, in
contrasto col principio della esclusività della competenza funzionale dello
stesso tribunale in ordine alla dichiarazione di fallimento, precluderebbe in
concreto la verifica delle condizioni per la pronunzia di tale provvedimento,
al quale soltanto l'ordinamento attribuisce funzioni costitutive dello stato di
fallimento. Il tribunale dovrebbe sottostare alla decisione della Corte di
appello, subendo menomazione della sua indipendenza: tale decisione avrebbe
infatti il contenuto di un ordine di procedere alla dichiarazione di
fallimento, senza peraltro costituire giudicato sui punti di fatto e di diritto
esaminati.
Costituitosi in giudizio, con deduzioni 30
ottobre 1970, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha concluso, in via
preliminare, per l'inammissibilità della questione, in quanto sarebbe stata
sollevata nel corso non di "un vero e proprio giudizio contenzioso",
ma di "un procedimento che si svolge esclusivamente in camera di
consiglio".
Nel merito ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata.
Non sussisterebbe, ha osservato, la
violazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione, posto che il
debitore, la cui difesa può subire limitazioni nell'ambito della procedura di
fallimento, avrebbe in ogni caso il potere di impugnare la sentenza del
tribunale onde ottenerne la revoca, adducendo la prova che, dopo la
comparizione in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello, il proprio stato
di insolvenza é venuto meno.
Il fatto poi che la sentenza dichiarativa
di fallimento venga emessa, nel caso di accoglimento del reclamo, non
direttamente dalla Corte d'appello, ma ne sia demandata la pronunzia al
tribunale, non importerebbe diminuzione di difesa del debitore; al contrario
rappresenterebbe un'ulteriore misura a suo favore, dato che, in tal guisa, non
gli sarebbe sottratto un grado di giurisdizione in caso di opposizione.
Circa il secondo profilo, la difesa
dell'INPS ha contestato il fondamento della questione, rilevando che l'art. 22
della legge fallimentare, nella parte impugnata, non si discosterebbe
sostanzialmente dallo schema legale della ripartizione delle competenze fra
Corte di cassazione e giudice di rinvio (la cui costituzionalità é stata
affermata nella sentenza
n. 50/1970 di questa Corte) o da quello della rimessione della causa al
giudice di primo grado da parte del giudice di appello, per ragioni di
giurisdizione o di competenza (art. 353 c.p.c.) o negli altri casi indicati dall'art.
354 del codice di procedura civile.
Al decreto sopra ricordato, obietta la
difesa dell'INPS, dovrebbe essere riconosciuta la peculiare funzione preclusiva
delle contestazioni sui presupposti della dichiarazione di fallimento
nell'ambito della fase di accertamento dello stato di insolvenza, in quanto
rimedio contro la reiterazione di istanze di fallimento, cui facciano seguito
altrettanti decreti negativi del tribunale.
Analoghe argomentazioni e conclusioni ha
svolto anche l'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento
depositato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Avvocatura ha dedotto, in particolare,
che il procedimento di reclamo, di cui all'art. 22 legge fallimentare, é
informato al rispetto della competenza funzionale del tribunale con il solo
temperamento che la decisione della Corte d'appello, vincolando il primo
giudice, elimina ogni possibilità di conflitto virtuale fra i due organi.
Il vincolo, che da tale sistema deriva,
discenderebbe dal fatto che la dichiarazione di fallimento é configurata, nel
caso in esame, come pronunzia soggettivamente complessa, nel cui ambito alla
Corte d'appello, in sede di reclamo, spetta accertare il concorso dei
presupposti di fatto e di diritto, al tribunale dichiarare con efficacia
costitutiva il fallimento.
Tale configurazione escluderebbe, altresì,
che dall'art. 22, ultimo comma, possa derivare lesione del diritto di difesa.
Questo diritto può essere proficuamente esercitato con la comparizione del
debitore, richiesta da detta norma anche nel procedimento di reclamo, e,
esaurendosi in questo l'accertamento dei presupposti della dichiarazione di
fallimento, non sarebbero giustificate ulteriori indagini da parte del
tribunale mentre eventuali contrarie circostanze potrebbero essere dedotte nel
giudizio di opposizione.
La stessa questione é stata sollevata di
ufficio anche nel corso di un analogo procedimento fallimentare, con ordinanza
21 ottobre 1970 del tribunale di Napoli, in riferimento all'articolo 101,
secondo comma, della Costituzione.
Lo stesso tribunale ha ritenuto, inoltre,
che l'art. 22 della legge fallimentare contrasti anche con l'art. 3 della
Costituzione. Nel caso preveduto dalla detta disposizione, il tempo
intercorrente fra l'accertamento delle condizioni della dichiarazione di
fallimento da parte della Corte d'appello e la successiva emanazione della
sentenza ad opera del tribunale risulterebbe maggiore che non nell'ipotesi
nella quale, in mancanza di reclamo, l'intero procedimento si concluda davanti
allo stesso organo di primo grado. Il che importerebbe la possibilità, maggiore
ovviamente nel primo caso che non nel secondo, che nelle more processuali si
verifichino mutamenti della situazione patrimoniale del debitore ed anche la
cessazione dello stato di insolvenza. Donde la disparità di trattamento fra
situazioni sostanzialmente parallele e differenziate soltanto da circostanze
formali inerenti alla particolare disciplina dettata dalla norma denunziata.
Nessuna delle parti si é costituita in
questo giudizio né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause, avendo ad oggetto
questioni identiche o fra loro connesse, devono essere riunite ai fini di unica
decisione.
2. - Con le ordinanze dei tribunali di
Massa e Napoli é sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 22 del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte (comma
terzo) in cui dispone che se la Corte d'appello accoglie il ricorso per la
dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del tribunale,
rimette a quest'ultimo gli atti onde proceda alla dichiarazione di fallimento.
Questa norma, si assume, vincolando il tribunale a pronunziare sentenza sulla
base dei soli accertamenti e delle valutazioni compiute dalla Corte,
importerebbe menomazione della indipendenza del giudice di primo grado nei
confronti di quello di appello, e ciò in contrasto con l'art. 101, secondo
comma, della Costituzione, per cui "i giudici sono soggetti soltanto alla
legge".
Il tribunale di Massa ha, inoltre,
sollevato il dubbio che la ricordata norma della legge fallimentare contrasti
anche con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, nel caso di
accoglimento del reclamo da parte della Corte d'appello, il tribunale é tenuto
a dichiarare il fallimento senza che al debitore sia data facoltà di essere
nuovamente ascoltato in camera di consiglio e di dedurre nuove difese, anche in
ordine a sopravvenute circostanze che modifichino la situazione considerata
nelle precedenti fasi processuali e nei provvedimenti già ammessi.
In relazione all'accennata fattispecie, il
tribunale di Napoli denunzia altresì la violazione del principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.), rilevando che a causa della diversità di svolgimento e durata
della procedura fallimentare, e cioè a seconda che intervenga o meno la fase di
reclamo davanti alla Corte d'appello, risulterebbero diverse, in concreto, e
più ampie nella prima ipotesi, le possibilità per il debitore di far valere le
proprie ragioni nel corso della procedura per la dichiarazione di fallimento.
3. - L'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), parte creditrice costituita nel presente giudizio, ha eccepito
la inammissibilità delle questioni in quanto sollevate nel corso di
procedimento in camera di consiglio e non in un procedimento contenzioso.
L'eccezione deve, però, essere disattesa.
Non occorre prendere in esame la vasta
problematica prospettata dalla dottrina circa la natura del procedimento
fallimentare e delle sue varie fasi, posto che, come ha chiarito la
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo con la sentenza n. 53 del 1968),
il termine "giudizio" di cui agli artt. 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va
inteso, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, nel senso lato di ogni
procedimento, anche di volontaria giurisdizione, che abbia corso davanti ad un
giudice.
4. - Nel merito le questioni non sono
fondate.
In riferimento all'art. 101, secondo comma,
della Costituzione si deve ritenere, infatti, che il principio della
indipendenza del giudice, ben lungi dall'escludere la pluralità di gradi di
giurisdizione, preordinata, nel sistema processuale, ai fini di giustizia ed
all'esigenza della esattezza delle decisioni, ne postula, anzi, il
coordinamento.
D'altra parte, come questa Corte ha
affermato nella sentenza
n. 50 del 1970 con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di pronunzia
di cassazione, la sentenza del giudice si mantiene sotto l'imperio della legge
anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo
riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa.
Per analoghe ragioni deve escludersi che
contrasti col menzionato precetto costituzionale l'art. 22 della legge
fallimentare nella parte in cui prevede che la pronunzia sul fallimento risulti
costituita dalla decisione della Corte d'appello e da quella del tribunale
fallimentare, quali organi aventi funzioni giurisdizionali di diverso grado,
volte peraltro a momenti distinti della decisione: la prima in merito
all'accertamento dei fatti e delle condizioni di legge, la seconda in ordine alla
dichiarazione costitutiva dello stato di debitore fallito.
Senza che sia necessario entrare nel vivo
delle critiche mosse in sede dottrinale alla scelta legislativa, l'attribuzione
al tribunale della suddetta esclusiva funzione appare ispirata, come ha ricordato
l'Avvocatura dello Stato, al rispetto della competenza funzionale di detto
organo nella materia in esame e al proposito di armonizzare la competenza circa
la dichiarazione di fallimento con il regime processuale della opposizione, che
il debitore può proporre al fine di ottenerne la revoca.
5. - Né sussiste contrasto dell'art. 22
della legge citata con il principio della garanzia della difesa in giudizio
(articolo 24, secondo comma, Cost.).
Al debitore é dato svolgere deduzioni a
proprio vantaggio, sia di fatto che di ordine tecnico-giuridico, e a tal fine
deve essere disposta la sua comparizione in camera di consiglio, cosi davanti
al tribunale, in sede di esame dell'istanza di fallimento (art. 15 legge
fallimentare, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di
incostituzionalità di cui alla sentenza di
questa Corte n.
141 del 1970), come davanti alla Corte d'appello a norma del secondo comma
del predetto art. 22.
In considerazione della speditezza e
celerità della procedura, rispondente all'interesse generale della tutela dei
creditori nei confronti dell'imprenditore insolvente, non é sembrato al
legislatore apprezzabile l'esigenza di nuove difese da parte di quest'ultimo:
difese che ovviamente non potrebbero costituire reiterazione di deduzioni già
svolte nelle precedenti sedi. Né può fondatamente osservarsi che il debitore
resti in tal modo sfornito di tutela di fronte all'eccezionale evenienza
(estranea peraltro ai giudizi di rilevanza enunciati nelle fattispecie in
oggetto) di circostanze che ne modifichino sostanzialmente la situazione
patrimoniale e ne escludano lo stato di insolvenza.
A prescindere dall'opinione autorevolmente
espressa in dottrina che dà loro eccezionalmente rilievo anche in sede di
rinvio degli atti al tribunale, tali circostanze, infatti, possono essere
addotte nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, che può essere
promosso, ai sensi dell'art. 18, dal debitore e da qualunque interessato e nel
corso del quale, come hanno ritenuto la dottrina e la giurisprudenza, il
provvedimento della Corte d'appello non costituisce vincolo di sorta alla piena
cognizione del tribunale.
6. - Quanto all'ulteriore eventualità
delineata dal tribunale di Napoli che un diverso trattamento possa verificarsi
nei confronti dei debitori, in relazione al diverso concreto svolgersi delle
procedure fallimentari, e cioè alla maggiore o minore durata di esse, la Corte
ritiene che non sia configurabile, sul piano normativo, alcuna lesione del
principio di uguaglianza.
Non possono, infatti, avere rilievo, ai
fini del giudizio di costituzionalità, asserite divergenze riscontrabili in
sede applicativa della norma impugnata quali conseguenze eventuali e di mero
fatto di situazioni giuridiche per se stesse non suscettibili di censura, allorché
tali divergenze non siano rapportabili a fattispecie normative incompatibili
con l'ordinamento costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 22 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi
detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 giugno
1971.