ORDINANZA N. 33
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 126,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205),
promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal Giudice di pace di Bologna
nel procedimento civile vertente tra
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
29 novembre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto
che il Giudice di pace di Bologna, con ordinanza emessa in data 26 aprile
che il giudice a quo é investito
dell'esame del ricorso presentato dal legale rappresentante di una società
proprietaria di un veicolo, sottoposto a fermo amministrativo, alla guida del
quale era stato sorpreso un suo dipendente la cui patente era scaduta;
che, secondo il rimettente, l'art.
5, lettera d), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario)
prevedeva, per la violazione dell'art. 126, comma 7, cod. strada, il sequestro
del veicolo, mentre il legislatore delegato ha introdotto la diversa sanzione
del fermo amministrativo, violando così l'art. 76 Cost.,
non essendosi attenuto ai criteri direttivi indicati nella legge delega;
che, sempre secondo il rimettente,
una sanzione accessoria deve necessariamente conseguire ad una sanzione
principale, prevista per una specifica condotta illecita, mentre nel caso in
questione la norma impugnata punisce il terzo proprietario del veicolo per una
condotta che deve ritenersi lecita, con la conseguente violazione dei principi
di tassatività e legalità degli illeciti e di
personalità della pena di cui agli artt. 25 e 27 Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la
norma impugnata viola "il canone generale di ragionevolezza e
proporzionalità" delle sanzioni, perchè il fermo si applica
indifferentemente all'autore della violazione o al terzo proprietario del
veicolo, perchè l'intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria principale
non estingue la sanzione accessoria e perchè la sanzione é stabilita in misura
fissa, senza che sia possibile valutare il danno economico arrecato al terzo
proprietario del veicolo - il quale sopporta un onere maggiore di quello del
conducente - ed infine perchè nessuna distinzione viene fatta in relazione al
tipo ed alla destinazione del veicolo ed al tempo trascorso tra la scadenza
della patente di guida del conducente e la data dell'accertamento;
che, ancora secondo il rimettente,
la sanzione accessoria introdotta dal legislatore delegato sarebbe una misura
"aberrante, irragionevole e profondamente ingiusta" perchè il fermo
viene scontato anche nel caso in cui la sanzione pecuniaria principale venga
estinta per avvenuto pagamento, in contrasto con un principio generale
desumibile dall'art. 162 del codice penale in tema di estinzione del reato per
intervenuta oblazione;
che é intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare infondata la questione
sollevata con l’ordinanza in esame;
che, quanto alla ritenuta violazione
dell'art. 76 Cost., l'Avvocatura osserva che il
legislatore delegante, nel formulare i principi ed i criteri direttivi per la
modifica dell'art. 126 del codice della strada, avrebbe utilizzato in modo atecnico il termine "sequestro", intendendo
indicare non una misura cautelare, ma una sanzione accessoria consistente nella
temporanea sottrazione della disponibilità del veicolo e che in tal modo il
legislatore delegato avrebbe dato alla disposizione l'unica attuazione coerente
col quadro sanzionatorio complessivo dello stesso codice;
che la difesa erariale ricorda
quindi che l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e l'art. 196 cod. strada stabiliscono un principio generale in base al
quale degli illeciti amministrativi punibili col pagamento di una somma di
denaro rispondono, in solido col trasgressore, anche i proprietari ed i
titolari di diritti di godimento delle cose servite per commettere la
violazione, salvo che dimostrino che la cosa é stata usata contro la loro
volontà, dal che deriverebbe la legittimità della previsione, per tali
soggetti, anche di sanzioni accessorie;
che, secondo l'Avvocatura, chi
consente la guida del proprio veicolo ad un soggetto sprovvisto di valida
patente pone in essere un comportamento colposo non indifferente per
l'ordinamento, per cui non può ravvisarsi alcuna violazione del principio della
personalità della responsabilità;
che, osserva ancora l'Avvocatura, il
sistema sanzionatorio amministrativo é dotato di una spiccata specificità ed
autonomia rispetto al sistema penale per cui, relativamente alla misura fissa
della sanzione accessoria, all'irrilevanza del pagamento della sanzione
pecuniaria principale e all'indifferenza per la tipologia del veicolo
sottoposto a fermo, la scelta legislativa non sarebbe irragionevole, non
esistendo una regola generale relativa alla graduazione delle sanzioni e non
avendo tali circostanze alcun rilievo sulla condotta colposa del proprietario
che non ha preventivamente controllato se il conducente al quale il veicolo é
stato affidato fosse munito di idonea patente in corso di validità;
che l'Avvocatura infine ricorda che
in base all'art. 202, comma 1, del codice della strada, anche quando il
trasgressore é ammesso al pagamento in misura ridotta resta ferma
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie.
Considerato
che il Giudice di pace di Bologna dubita della legittimità dell'art. 126,
comma, 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), per
violazione degli artt. 76, 25 e 27 della
Costituzione e del "canone generale di ragionevolezza e proporzionalità
delle misure sanzionatorie";
che non appare fondata la questione
sollevata in relazione all'art. 76 Cost. poichè il
legislatore delegato, nell’introdurre il fermo amministrativo del veicolo, ha
provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del
codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla delega che
- nel testo dell'art. 5, lettera d), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega
al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale e tributario) - ha usato il termine "sequestro" in senso
generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la perdita della
disponibilità del veicolo;
che pure infondata é la censura
mossa dal rimettente alla disposizione impugnata per violazione dell'art. 27 Cost., norma che si riferisce alle "pene" ed é
perciò inapplicabile alle sanzioni amministrative (cfr.,
ex plurimis, ordinanza n. 159 del 1994);
che parimenti infondata é la censura
del giudice a quo relativa alla invocata violazione dell'art. 25 Cost., dal momento che la responsabilità del proprietario
di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida
costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le
violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di
ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma
nell'art. 214, comma 1-bis cod. strada, secondo cui solo quando risulti
evidente che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la volontà del
proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito;
che anche in riferimento al
"canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie" - invocato senza la specifica
indicazione della norma della Costituzione che sarebbe violata ma con un
evidente, sia pur implicito, richiamo all'art. 3 Cost. - la questione é
infondata;
che infatti questa Corte ha
costantemente affermato che la determinazione delle condotte punibili e delle
relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia
discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte "rimodulare
le scelte punitive del legislatore nè stabilire la
quantificazione delle sanzioni" (sentenze n. 217 del 1996
e n. 313 del 1995
e ordinanza n.
190 del 1997) che ben possono essere stabilite anche in misura fissa;
che la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia
scaduta, anche nel caso in cui lo stesso appartenga a persona diversa
dall'autore della violazione - esclusa l'ipotesi che la circolazione sia
avvenuta contro la volontà del proprietario - non risulta essere nè sproporzionata nè
irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal
sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva
ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose;
che l'ininfluenza dell'estinzione
per intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria principale sul permanere
delle sanzioni accessorie, prevista in via generale dall'art. 202 del codice della
strada, tende a perseguire il predetto scopo;
che perciò le questioni sollevate
dal Giudice di pace di Bologna sono manifestamente infondate sotto ogni
profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai
sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in
riferimento agli artt. 76, 25,
secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di
Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.