SENTENZA N. 298
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare MIRABELLI Presidente
-
Francesco GUIZZI Giudice
-
Fernando SANTOSUOSSO “
-
Massimo VARI “
-
Cesare RUPERTO “
-
Riccardo CHIEPPA “
-
Valerio ONIDA “
-
Carlo MEZZANOTTE “
-
Fernanda CONTRI “
-
Guido NEPPI MODONA “
-
Piero Alberto CAPOTOSTI “
-
Annibale MARINI “
-
Franco BILE “
-
Giovanni Maria FLICK
“
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.P.R. 19 dicembre 1953,
n. 922 (Concessione di amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il
30 novembre 1999 dalla Corte militare di appello nel processo penale a carico
di Erich Priebke, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice relatore Francesco
Guizzi.
Ritenuto in fatto
1. Ñ La Corte militare di appello di Roma,
investita dell’istanza presentata da Erich Priebke per ottenere l’applicazione
dell’indulto previsto dal d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 (Concessione di
amnistia e di indulto), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del citato
decreto, nella parte in cui non estende ai militari delle Forze armate dello
Stato e di quelle nemiche il provvedimento di indulto che è stato concesso a coloro i quali abbiano fatto parte
di “formazioni armate”.
Il Collegio afferma di condividere
l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’espressione “formazioni
armate”, di cui all’art. 2, lettera b),
del d.P.R. n. 922, si riferisce soltanto ai raggruppamenti armati di cittadini
che si erano costituiti a seguito degli eventi bellici (forze della resistenza
e fascisti collaborazionisti); il beneficio dell’indulto non varrebbe invece
per gli appartenenti alle forze regolari, tenuti ad adempiere il proprio dovere
all’infuori di qualsiasi ideologia o contingenza politica e, quindi, non
equiparabili alle formazioni partigiane e a quelle del campo opposto; onde non
si può accogliere, in base alla legislazione vigente, l’istanza del condannato
Priebke.
A conforto di tale linea interpretativa il giudice a quo osserva che il legislatore ha considerato gli appartenenti
alle Forze armate distintamente dai componenti delle forze di liberazione, e in
ogni caso la ratio legis del
provvedimento consisterebbe nell’aspirazione a una generale pacificazione. Non
avrebbe dunque rilievo l’affermazione mossa dalla difesa di Priebke secondo cui
l’ambito di applicazione del provvedimento di clemenza (tutti i reati inerenti
a eventi bellici) sarebbe più esteso di quello del decreto-legge 29 marzo 1946,
n. 3, e del regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, sì da giustificare una più
comprensiva dizione normativa.
La Corte militare d’appello aggiunge che i provvedimenti
di amnistia e di condono adottati nel dopoguerra non hanno mai distinto gli
appartenenti alle Forze armate italiane rispetto a quelli delle Forze
straniere, sì che non è fondato
l’assunto della difesa secondo cui il militare italiano avrebbe potuto
usufruire di benefici negati alle Forze armate straniere (a tal riguardo la
Corte d’appello richiama l’art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 29
marzo 1946, n. 132, l’art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1°
marzo 1947, n. 92, e l’art. 3 del
d.P.R. 9 febbraio 1948, n. 32). E considerato che Priebke era inquadrato in
reparti regolari dell’esercito tedesco, va esclusa l’applicabilità nei suoi
confronti del provvedimento di clemenza.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover
sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del citato d.P.R.
n. 922, perché sarebbe fonte di una ingiustificata disparità di trattamento nei
confronti degli autori di identici crimini, in ragione soltanto della diversa
condizione soggettiva. Non avrebbe infatti fondamento l’aver previsto il
condono delle pene in relazione a reati gravissimi, corrispondenti a quello per
cui si è proceduto nei confronti dell’ufficiale tedesco (commessi, ad esempio,
dalle formazioni armate fasciste), negandolo per i reati commessi da appartenenti
a formazioni regolari delle Forze armate.
Tali osservazioni - prosegue l’ordinanza -
valgono per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato e anche per i
militari nemici, ai quali si applicano le stesse disposizioni sulla
perseguibilità dei crimini di guerra previste per i militari italiani (art. 13
del codice penale militare di guerra e art. 75 del I protocollo aggiuntivo alle
Convenzioni di Ginevra, di cui alla legge 11 dicembre 1985, n. 762).
Il Collegio rileva altresì che, alla luce
delle convenzioni internazionali dell’uomo e sul diritto umanitario bellico,
sembrerebbe oggi inammissibile un provvedimento di condono delle pene per i
delitti contro l’umanità e per i crimini di guerra; le stesse disposizioni di
diritto internazionale sulla imprescrittibilità di tali delitti confermano il
carattere inderogabile della tutela penale assicurata dagli ordinamenti
nazionali. Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice debba prendere in
considerazione il fondamentale principio di uguaglianza nell’applicare norme
che comunque sono entrate nel nostro ordinamento, e che si riferiscono a fatti
commessi prima del 18 giugno 1946.
2. Ñ E’ intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, nel
senso della infondatezza. La norma denunciata, a suo avviso, non introduce
alcuna discriminazione basata sull’ideologia politica o sulla nazionalità
dell’agente; e in ogni caso spetta al legislatore individuare i reati per i
quali vale il beneficio, ragion per cui le sue determinazioni possono essere
sindacate solo quando vi sia una irragionevole sperequazione tra figure
omogenee di reato.
Il Presidente del Consiglio osserva che
l’indulto in esame era strumento di pacificazione nel Paese; e il richiamo alle
sole “formazioni armate” trova giustificazione nel particolare status del soggetto militare, giacché le
forze regolari sono tenute al compimento del dovere - e al rispetto dei
relativi limiti di adempimento - al di fuori di qualsiasi ideologia politica.
Considerato in diritto
1. — La Corte militare di appello di Roma ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922
(Concessione di amnistia e di indulto), nella parte in cui non estende ai
militari delle Forze armate dello Stato e di quelle nemiche l’indulto concesso a coloro i quali abbiano fatto parte di
“formazioni armate”. Il Collegio rimettente osserva che in base al diritto
vigente, come interpretato dai giudici di merito e dalla Corte di cassazione,
il beneficio dell’indulto non vale per gli appartenenti alle forze regolari,
non equiparabili alle formazioni partigiane e a quelle del campo opposto.
Sottolinea, però, che tale diversità di disciplina non trova giustificazione,
perché il legislatore avrebbe dovuto prevedere identica misura di clemenza per
gli autori di reati della stessa natura, senza dar luogo a disparità che
traggono origine dalle qualità personali dell’agente, e non da presupposti
oggettivi.
2. — Per valutare tale censura, mossa
invocando il principio di uguaglianza, occorre preliminarmente richiamare la
giurisprudenza di questa Corte sulla sindacabilità delle leggi di amnistia e di
indulto.
Spetta al Parlamento - secondo tale giurisprudenza
- determinare la sfera dei reati ricompresi nel provvedimento di clemenza,
nell’esercizio del potere accordato dall’art. 79 della Costituzione e nel
rispetto del fondamentale canone di ragionevolezza. Sarà dunque il legislatore
a definire le fattispecie per cui disporre l’amnistia o l’indulto, individuando
i profili oggettivi (i reati per i quali vale la misura di clemenza) e quelli
soggettivi. Nulla esclude che il legislatore possa intervenire anche in modo
circostanziato su questo aspetto, escludendo i recidivi o i latitanti (v., ad
esempio, l’art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale n. 132 del 1946 e
l’art. 10 del decreto presidenziale n. 4 del 1946) e ponendo comunque
condizioni ostative alla concessione del beneficio, come in effetti è avvenuto
nei provvedimenti emanati prima del 1953: oltre ai due atti del 1946, ora
menzionati, basti pensare al regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, che, emanato
in un drammatico momento della vita nazionale, escludeva dall’amnistia tanto i
reati commessi abusando di cariche fasciste o sfruttando “motivi o situazioni
fasciste”, quanto i reati commessi per un fine in contrasto con quello
tipizzato dall’art. 1 (la liberazione dall’occupazione tedesca e il ripristino
delle libertà soppresse dal regime fascista).
E’ quindi il legislatore a determinare le
condizioni del provvedimento di clemenza. Ciò rientra, infatti, nell’esplicazione del potere
conferito alle Camere dall’art. 79 della Costituzione, il cui esercizio è
circondato da particolari cautele (specie nel testo novellato della legge
costituzionale n. 1 del 1992) giacché esso realizza una deroga, consentita
dalla Carta fondamentale, all’uguaglianza formale in materia penale.
Siffatta ponderazione compiuta dal Parlamento
può essere sindacata in sede di giudizio sulle leggi solo quando si determini
una sperequazione normativa inficiata da assoluta, intrinseca irrazionalità o
comunque non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (tra le varie, v.
le sentenze nn. 19 del 1995, 215 del 1991, 141 del 1984, 59 del 1980, 4 del
1974 e, di recente, la n. 272 del 1997, che conclude nel senso
dell’illegittimità costituzionale in assenza di apprezzabili ragioni obiettive
che giustifichino il diverso trattamento di due figure criminose).
La Corte deve perciò ricostruire la lettera della norma denunciata e al tempo stesso la
sua ragion d’essere, valutando se sia priva di ragionevole fondamento la scelta
di non comprendere nella misura di clemenza gli appartenenti alle Forze armate.
3. — E’ necessario richiamare, a questo
punto, i motivi ispiratori dell’amnistia e dell’indulto concessi nel 1953, con
un provvedimento “di chiusura” dopo i numerosi atti parziali degli anni
precedenti, fra i quali si segnalano, altresì, il decreto legislativo 29 gennaio
1948, n. 28 (di cui v. soprattutto l’art. 2, terzo capoverso, sull’indulto per
i delitti commessi fino al 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a
formazioni partigiane o al Corpo italiano di liberazione) e il d.P.R. 9
febbraio 1948, n. 32. In tale sequela di atti normativi è pure da menzionare il
decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sul riconoscimento
della qualifica di patriota combattente.
Il dibattito parlamentare del 1953, svoltosi
all’inizio d’una legislatura che instaura un clima politico ben diverso da
quello della precedente - segnato da forti tensioni e nette contrapposizioni - rivela che il fine primario del
Governo e di tutte le forze politiche era di perseguire la riconciliazione
nazionale, recuperando le situazioni, come la posizione dei latitanti, che erano rimaste escluse da ogni
misura di clemenza.
Di particolare rilievo la seduta del 12
dicembre 1953 alla Camera dei deputati, quando è accolto l’emendamento che
prevede la concessione dell’indulto in favore degli appartenenti alle
formazioni armate: figura idonea a ricomprendere i partigiani e gli aderenti
alle formazioni militari della Repubblica di Salò fra i quali quelli della
Guardia nazionale, anch’essa ricondotta dalla giurisprudenza nel novero delle
“formazioni armate” (Cassazione, I sezione, 1° giugno 1955, Mazzuccato). Né fa
da ostacolo alla positiva conclusione dell’iter
parlamentare qualche incertezza sull’estensione dell’indulto, chiedendosi da
alcuni che l’ergastolo sia commutato non in dieci anni - come nel testo
elaborato dai Gruppi parlamentari - ma ulteriormente ridotto a cinque; questione
che non intacca la solidità dell’accordo intercorso fra le forze politiche alla
Camera dei deputati, che resta fermo al Senato essendo stata partecipe, in
qualche momento dell’intero dibattito con concordia
discors, anche l’opposizione di destra (v. la seduta dell’assemblea del 17
dicembre 1953).
Si chiude in tal modo la catena delle
amnistie e degli indulti per reati inerenti a operazioni belliche e comunque -
quali che fossero le vicende - per fatti commessi da appartenenti a formazioni
armate in un arco temporale che viene protratto fino al 18 giugno 1946. Chiara
è dunque la determinazione del Governo e del Parlamento di favorire la
riconciliazione con una misura di clemenza destinata a tutti coloro i quali
abbiano commesso reati nell’ambito di “formazioni irregolari” con forte
caratterizzazione ideologica.
Nel dicembre 1953 si afferma così,
compiutamente, il disegno di pacificazione che aveva segnato le varie misure di
clemenza susseguitesi dall’aprile del 1944. In questa occasione tutte le forze
politiche rappresentate in Parlamento avvertono come esigenza ineludibile la
riconciliazione nazionale perché avessero fine rancori e vendette e si
realizzasse, nella civile convivenza, la ricomposizione del tessuto nazionale.
4.
— Non a caso, dunque, il d.P.R. n. 922 del 1953 si riferisce alle formazioni armate; quando il legislatore
ha inteso riferirsi, invece, ai corpi o reparti regolari delle Forze armate
dello Stato li ha indicati distintamente dalle
“formazioni armate”. Nei provvedimenti che si sono succeduti dal 1943 in poi,
l’espressione “formazioni” indica i raggruppamenti armati di cittadini a
carattere contingente - diversi dalle forze regolari - costituitisi nel Paese,
da entrambe le parti, a seguito degli eventi bellici. La giurisprudenza
ordinaria (e dei tribunali militari) ebbe modo di osservare che il beneficio
non si può applicare agli appartenenti alle forze regolari, tenute al
compimento del dovere all’infuori e al di sopra di qualsiasi ideologia
politica, e alle formazioni assimilate per la sottoposizione al comando tattico
dell’Esercito (Cassazione penale, I, 12 febbraio 1997, n. 897), e quindi non
equiparabili alle formazioni partigiane e del campo opposto, svincolate dalla
disciplina e dal complesso di doveri che caratterizzano gli appartenenti ai
corpi armati regolari (così, in particolare, la Corte di cassazione, sezioni
unite penali, sentenza 24 luglio 1954, Cianciulli). La stessa giurisprudenza
ebbe modo di precisare che nessuna distinzione doveva farsi fra formazioni
della Resistenza e formazioni fasciste, perché il legislatore aveva ricompreso
nel beneficio tutti gli appartenenti alle formazioni dell’una e dell’altra
parte, indipendentemente dalla loro partecipazione a fatti di armi o di
attività belliche.
5. — Il giudice a quo è ben consapevole di tali sviluppi giurisprudenziali, di cui
riconosce la sostanziale coerenza. Ritiene tuttavia che il legislatore, nel
costruire la fattispecie oggetto dell’art. 2, in esame, abbia realizzato una
inammissibile discriminazione basata su elementi soggettivi. Ma questa censura non si può condividere, perché
risulta chiara e non arbitraria la ragione ispiratrice del provvedimento del
1953 con la scelta di distinguere fra appartenenti a formazioni armate e
appartenenti a Forze armate.
Il riferimento alle formazioni armate, di cui
al citato art. 2, risponde infatti alle ragioni politico-istituzionali che
sottostanno al provvedimento di clemenza e che sono emerse nel corso dell’esame
parlamentare in precedenza richiamato. Ratio
che - se può essere oggetto di discussione in sede politica e storiografica - non è però censurabile sul piano
della legittimità costituzionale. Di qui, l’infondatezza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n.
922 (Concessione di amnistia e di indulto), sollevata, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, dalla Corte militare di appello di Roma con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio
2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2000.