SENTENZA N.59
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lett. a), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di
amnistia e indulto) promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 3 ordinanze emesse
il 17, il 10 e il 24 gennaio 1979 dal Pretore di Reggio Emilia rispettivamente
nei procedimenti penali a carico di Menozzi Giovanni
ed altro, Repetti Sebastiano ed altri
e Oleari Benito, iscritte ai numeri 202,203 e 263 del registro ordinanze
1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'll aprile 1979 e n. 154 del 6 giugno 1979;
2) ordinanza emessa il 20
febbraio 1979 dal Pretore di Correggio nel
procedimento penale a carico di Branchetti William ed
altri, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1979
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 20 giugno
1979;
3)
ordinanza emessa il 23 settembre 1978 dal Pretore di Chieri
nel procedimento penale a carico di Vasino Giuseppe,
iscritta al n. 406 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196
del 18 luglio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 il
Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Le ordinanze di
rimessione descritte in narrativa propongono sostanzialmente la medesima
questione, sicché i relativi giudizi vanno definiti con unica sentenza.
2. -
La norma impugnata è
denunciata altresì dal solo pretore di Reggio Emilia per l'ipotesi che
contrasti anche con la garanzia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma,
Cost.), senza una specifica formulazione dei profili di illegittimità
da cui sarebbe affetta.
3. - La questione non è
fondata.
Va ricordato che secondo
la giurisprudenza della Corte < compete esclusivamente al legislatore la
scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le
relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano
casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma
dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole
giustificazione > (da ultimo sentenza 214/1975). `
Nella specie risulta dai lavori preparatori della
legge di delegazione che il legislatore ha voluto consapevolmente escludere
dall'ambito dell'amnistia i reati sopra descritti. Ciò non rappresenta, ad
avviso della Corte, una scelta irrazionale, sol che si consideri che la
rilevante diffusione di certi reati in un determinato momento ed il conseguente
allarme sociale causato dai medesimi, può costituire ragionevole motivo di
discriminazione ai fini dell'amnistia (cfr. anche sentenza n. 175 del
1971 ) . Nè va ignorato che la condotta del
datore di lavoro, il quale non abbia osservato le norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, può essere determinata, secondo una ragionevole
presunzione, da motivi di lucro, a differenza di quella del soggetto che abbia
contravvenuto alle norme sulla circolazione stradale, onde la possibilità che
il legislatore disponga con maggior rigore nel primo dei casi considerati.
Potrebbe infine osservarsi
che dalla affermazione della Corte secondo cui < la
diversità del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione
politico-sociale ed un diverso trattamento ai fini della amnistia > non può
dedursi automaticamente, dato il carattere non esaustivo del principio invocato
dai giudici a quibus,
che a parità dei beni giuridici protetti, dovrebbe conseguire necessariamente,
in ogni caso, una pari disciplina.
4. - Del tutto priva di
motivazione è la censura mossa alla norma impugnata per asserita violazione
dell'art. 24, secondo comma, Cost., attesa l'assenza
di una qualsiasi formulazione di profili di illegittimità prospettati.
PER
QUESTI MOTIVI
1) dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a) d.P.R. 4
agosto 1978, n. 413, sollevata , in riferimento all'art
. 24 della Costituzione, con le ordinanze del pretore di Reggio Emilia;
2) dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale della stessa norma, indicata sub 1),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe descritte.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.