SENTENZA N. 214
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 5, lett. b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n.
283 (Concessione di amnistia e di indulto), e dell'art. 5, lett. b, della
relativa legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282, promosso con ordinanza
emessa il 20 febbraio 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Beschi Itala,
iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975
il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di Beschi
Itala, imputata del reato previsto e punito dagli art. 81,491, 485,482,476 del
codice penale per aver apposto, nel 1968, una firma falsa su due effetti
cambiari di lire 15.000 ciascuno, il giudice istruttore presso il tribunale di
Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 5, lett. b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n.
283, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia al falso in
scrittura privata anche se ricorre l'attenuante della particolare tenuità del
danno (art. 62 n. 4 c.p.).
Osserva il giudice a quo che mentre l'attenuante suddetta consente
l'applicazione dell'amnistia agli autori dei più comuni delitti contro il
patrimonio (furto, appropriazione indebita, truffa, ricettazione), i delitti di
falso in scrittura privata non rientrano nel provvedimento di clemenza neppure
ove arrechino danno patrimoniale di speciale tenuità, e ciò in contrasto con il
comune senso di giustizia distributiva. L'esclusione parrebbe determinata da
concezioni astratte che ravvisano nei delitti contro la fede pubblica la
lesione di beni degni di una superiore tutela giuridica,
mentre l'esperienza pratica dimostrerebbe che anche tali reati vengono
comunemente a ledere in primo luogo interessi patrimoniali.
La diversità di trattamento così denunciata violerebbe l'art. 3 della Costituzione anche se lo stesso giudice istruttore non si
nasconde che si é al limite tra le valutazioni di opportunità politica, rimesse
alla discrezionalità del legislatore, ed il vizio di legittimità costituzionale,
sindacabile dalla Corte.
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato
il 14 settembre 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.
La difesa dello Stato, premessa la distinzione tra reati offensivi della
fede pubblica, che si perfezionano indipendentemente dall'eventuale danno
patrimoniale, e delitti contro il patrimonio nei quali il danno é elemento
fondamentale, rileva che appartiene all'esclusiva attribuzione del legislatore
disciplinare in vario modo sul piano penale due o più reati o gruppi di reati,
interpretando la coscienza sociale. Per giurisprudenza costante della Corte
costituzionale la valutazione in ordine alla gravità dei vari tipi di reati
costituisce espressione di discrezionalità insindacabile, salvo che non ricorra l'ipotesi estrema dell'assenza d'ogni razionalità a
fondamento d'una certa disciplina.
Questo stesso principio deve trovare applicazione in tema di amnistia,
ove l'estensione del beneficio é frutto di una valutazione di politica
criminale che tiene conto non soltanto della gravità oggettiva dei reati, ma
anche della loro diffusione o frequenza.
La stessa Corte costituzionale ha affermato tale criterio osservando che
la discriminazione tra reati amnistiabili e non, può farsi discendere da
considerazioni di diverso ordine non essendo necessariamente legata all'entità
della pena. "Una irrazionalità potrebbe se mai
prospettarsi... quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello
stesso bene voluto proteggere: ciò che non si verifica nella specie, dato che
la frode in commercio rientra tra i delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e l'artigianato, mentre la truffa appartiene alla categoria dei
delitti contro il patrimonio; riguardano cioé
interessi suscettibili di diversa valutazione politico-sociale, e quindi di
differente trattamento ai fini dell'amnistia" (sentenza 175 del 1971).
Pertanto, se é stato negato che la diversa disciplina esistente, in tema
d'amnistia, tra la frode in commercio e la truffa, contrasti con il principio
d'eguaglianza, a maggior ragione non sussiste irrazionalità nell'esclusione dal
provvedimento di clemenza dei delitti di falso in titoli di credito, anche se
attenuati ex art. 62, n. 4, c.p.,
a nulla rilevando che sono stati amnistiati delitti contro il patrimonio.
Considerato in diritto
La questione é infondata.
Non può certo dirsi che, come si legge nell'ordinanza, i reati di falso
in scrittura privata (compreso fra essi il falso
cambiario) abbiano un oggetto sostanzialmente identico a quello dei reati
contro il patrimonio. Anche se la spinta criminosa che nella maggior parte dei
casi determina il falsario é la speranza di un profitto patrimoniale, il danno
dei reati previsti nel titolo VII, libro 2, c.p. consiste in primo luogo nella
lesione del bene superiore della pubblica fede, compromessa dalla circolazione
di documenti apocrifi atti a trarre in inganno più persone.
Le differenze strutturali e teleologiche tra le due categorie di delitti,
previsti in titoli diversi e puniti con pene diverse, rendono non irrazionale
l'esclusione dei delitti di falso dai benefici degli artt.
5, lettera b, del d.P.R. 22
maggio 1970, n. 283, e 5, lettera b, della legge 21 maggio 1970, n. 282.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli art. 5, lettera b, del d.P.R. 22
maggio 1970, n. 283, e 5, lettera b, della legge 21 maggio 1970, n. 282, nella
parte in cui non estendono l'amnistia ai reati di falso in scrittura privata,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1975.