SENTENZA
N. 276
ANNO 2000
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o
sostituiti dagli articoli 36,37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro
e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 19, comma 10, del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), promossi con
ordinanze emesse il 7 luglio 1999 dal Tribunale di Parma, il 25 novembre 1998
dal Pretore di Lecce, il 22 febbraio 1999 dal Pretore di Brescia ed il 15
giugno 1999 dal Tribunale di Campobasso, rispettivamente iscritte ai nn. 619, 108,
239 e 494 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45,10, 18 e 39, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visti
l'atto di costituzione di Cattani Barbara nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 e nella camera di
consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l'avv. Luciano Petronio per Barbara Cattani e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. - Con l’ordinanza n. 619 del 1999 il Tribunale di Parma, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, adìto da Barbara Cattani contro la s.p.a. Metro Self Service all’ingrosso di Parma, per ottenerne la condanna al pagamento di somme in base ad un rapporto di lavoro subordinato - premesso che la resistente costituendosi aveva eccepito l’improcedibilità della domanda, per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, e che la ricorrente aveva replicato deducendo l’illegittimità costituzionale delle norme ad esso relative - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), per contrasto con l’art.76, con l’art. 24 e con l’art. 3 della Costituzione.
1.1.- L’art. 76 Cost. sarebbe stato violato,
in quanto il legislatore delegato, nel rendere obbligatorio il tentativo di
conciliazione - in precedenza facoltativo - per le controversie di lavoro ex art. 409 del codice di procedura
civile, avrebbe ecceduto i limiti dell’art. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa). La formulazione di tale norma non recherebbe,
infatti, alcuna traccia di un’autorizzazione a prevedere l’obbligatorietà del
tentativo di conciliazione e pertanto il legislatore delegato avrebbe potuto stabilire
solo nuove modalità dell’espletamento del tentativo stesso, ma non conferirgli
discrezionalmente l’obbligatorietà, creando così una nuova ipotesi di
cosiddetta <<giurisdizione condizionata>>. Infatti, l’autorizzazione
all’introduzione dell’obbligatorietà non sarebbe stata desumibile dal
riferimento della delega alle <<misure processuali e organizzative ... atte
a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso>>, sia
perché le procedure di conciliazione e arbitrato stragiudiziali non potrebbero
ricomprendersi né fra le une né fra le altre misure, sia perché le due
enunciazioni si collocherebbero <<su piani differenziati>>, sia
perché, sul piano statistico, non sarebbe dimostrato che le dette procedure
siano veramente atte a prevenire il sovraccarico del contenzioso e a svolgere
effetti deflattivi.
1.2. - Secondo il rimettente l’art. 24 della
Costituzione sarebbe violato, in quanto l’esperienza avrebbe dimostrato che il
filtro della domanda giudiziale rappresentato dal tentativo di conciliazione
costituirebbe un ostacolo inutile allo svolgimento della giurisdizione, perché
così com’è concepito ritarderebbe il promovimento dell’azione e farebbe sorgere
questioni processuali superflue e contrarie alla finalità perseguita (che il
rimettente esemplifica facendo riferimento all’improcedibilità della domanda
per il mancato tentativo e all’estinzione del giudizio per mancata riassunzione
nei termini stabiliti), con la conseguenza che il condizionamento all’azione
sarebbe in contrasto con il suddetto parametro costituzionale, non potendo il
fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, giustificare
la privazione della possibilità di esercizio dell’azione giudiziaria e della
immediatezza dei suoi effetti.
1.3. - L’art. 3 Cost. sarebbe violato in
quanto il legislatore delegato non ha previsto che la richiesta del tentativo
di conciliazione debba contenere l’esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni poste a fondamento della pretesa, come invece ha disposto il terzo
comma dell’art. 69-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego) - nel testo modificato dal d.lgs. n. 80 e dal d.lgs. n. 387 del 1998 -
per l’analogo tentativo nelle controversie relative al pubblico impiego
privatizzato. Non essendo in grado il collegio di conciliazione di conoscere
gli estremi della domanda, il tentativo costituirebbe un adempimento inutile ed
una pura formalità, <<quasi una fictio,
priva di qualsiasi ragionevolezza>>, salvo che l’accordo sia stato
raggiunto (ma raramente, come l’esperienza insegnerebbe) anteriormente
<<nella tranquillità degli studi legali>>. Ne deriverebbe un
inutile aggravio di spese per il lavoratore, <<il quale, non potendo
fruire del patrocinio a carico dello Stato (perché non previsto nella fase
stragiudiziale) potrebbe essere indotto a rinunciare alla tutela
giurisdizionale del proprio diritto>>, con la conseguenza che sarebbe
favorita la fuga dalla giustizia dei non abbienti e, perciò, vulnerati non solo
l’art. 3, ma anche - nuovamente - l’art. 24 Cost.
1.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile e comunque infondata.
La parte privata Cattani si è costituita, aderendo al contenuto dell’ordinanza di rimessione, ed in prossimità dell’udienza ha depositato una memoria.
2.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile e comunque infondata.
Il Pretore - premesso che il ricorso per decreto ingiuntivo non era stato preceduto dal previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e che, malgrado avesse concesso il decreto perché convinto dell’inapplicabilità delle norme sul tentativo al procedimento monitorio, si era poi convinto della tesi contraria, che imporrebbe la dichiarazione di improcedibilità della domanda - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.412-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui - per effetto dell’inciso <<d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III>> - non includerebbe il decreto ingiuntivo fra i procedimenti che non debbono essere preceduti dall’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
3.1. Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio, sostenendo - sull’implicita premessa dell’applicabilità delle norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento monitorio - l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
4. - L’ordinanza n. 494 è stata pronunciata dal Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio di opposizione proposto dalla s.n.c. Edicol Chimica contro il decreto ingiuntivo ottenuto da Sergio Antonilli per crediti di lavoro dipendente.
Premesso che alla prima udienza l’opponente aveva eccepito che il ricorso per decreto ingiuntivo non era stato preceduto dal previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; che l’opposto aveva replicato sostenendo l’inapplicabilità al procedimento monitorio delle norme sul tentativo stesso; e che ai sensi dell’art.412-bis cod. proc. civ. avrebbe dovuto essere pronunziata l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, il giudice a quo ha ritenuto d’ufficio rilevante e non manifestamente infondata la stessa questione di legittimità costituzionale di cui all’ordinanza n. 239 del 1999, dando atto anch’esso di avere mutato opinione circa l’applicabilità del tentativo al procedimento monitorio, dapprima esclusa all’atto della emissione del decreto ingiuntivo.
4.1. Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio, e - premesso che sul tema dell’applicabilità delle norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento monitorio non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale e che, pertanto, la questione di costituzionalità avrebbe dovuto essere sollevata solo dopo la sua formazione - ha affermato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
1.
- I giudizi promossi con le ordinanze sopra indicate, ponendo
questioni di legittimità costituzionale identiche o connesse, possono essere
riuniti.
2.
- Le ordinanze n. 619 e 108 propongono la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 410, 410-bis
e 412-bis cod. proc. civ. in
riferimento all’art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all’art. 11,
comma 4, lett. g), della legge 15
marzo 1997, n. 59.
La
questione viene sollevata sotto il profilo che - non prevedendo la delega
l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione - il Governo non avrebbe potuto
conferire all’istituto tale carattere e collegare al mancato esperimento la conseguenza
dell’improcedibilità.
2.1.
- La questione non è fondata.
Secondo i criteri fissati da questa Corte (sentenza n.15 del 1999; ed anche sentenze nn. 126 e 163 del 2000), l’esame della legge di delega - al fine di valutare la conformità ad essa della normativa delegata - deve essere condotto procedendo anzitutto all’interpretazione delle norme della legge di delegazione che determinano i princìpi e i criteri direttivi, da ricostruire tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega. Successivamente si procede all’interpretazione delle disposizioni emanate in attuazione della delega, tenendo presente che i princìpi stabiliti dal legislatore delegante costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, in quanto esse vanno lette, finché possibile, nel significato compatibile con i princìpi della legge di delega.
2.2. - Sulla base di questi criteri, va considerato che la legge delega n.59 del 1997 è parte di un ampio disegno di riforma della pubblica amministrazione, con importanti ricadute sul riparto della giurisdizione fra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo. Tale disegno ha preso le mosse con la delega conferita al Governo dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), a seguito della quale venne emanato il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Successivamente la legge n. 59 del 1997 ha previsto - all’art.11, quarto comma - l’emanazione da parte del Governo di ulteriori disposizioni integrative e correttive del citato decreto n.29 del 1993, nel rispetto dei princìpi contenuti negli artt. 97 e 98 Cost., dei criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge n. 421 del 1992, nonché di altri princìpi e criteri analiticamente indicati.
Fra questi ultimi l’articolo 11, quarto
comma, alla lettera g) contemplava la
devoluzione al giudice ordinario, entro il 30 giugno 1998, delle controversie
relative ai rapporti di lavoro <<privatizzati>> dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni; la previsione di misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso, nonché di <<procedure stragiudiziali di conciliazione
e arbitrato>>; e infine la contestuale estensione della giurisdizione del
giudice amministrativo alle controversie concernenti diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in
materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici.
Questa
nuova delega è stata eseguita con il d.lgs. n.80 del 1998, di cui rilevano -
nella specie - gli artt.36, 37 e 39, che hanno modificato o introdotto ex novo gli artt.410, 410-bis e 412-bis cod. proc. civ., poi modificati dall’art.19 del d.lgs. n.387
del 1998.
2.3. Nel quadro della complessa riforma così delineata, il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria delle controversie sul rapporto di impiego <<privatizzato>> con le pubbliche amministrazioni costituisce l’occasione e la giustificazione dell’apprestamento del complesso di misure prima ricordate. In particolare, la messa a punto di strumenti idonei ad agevolare la composizione stragiudiziale delle controversie, per limitare il ricorso al giudice ordinario alle sole ipotesi di inutile sperimentazione del tentativo di conciliazione, appare un momento essenziale per la riuscita della riforma, in vista del sovraccarico che quel giudice era destinato a subire.
2.4.
- Il criterio direttivo della legge di delegazione espresso dalla suddetta
lettera g) implica anzitutto che
l’affidamento al legislatore delegato della messa a punto di <<procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato>> riguardi anche le
controversie sul rapporto di lavoro privato ex
art. 409 del codice di procedura civile.
In
via di interpretazione sistematica se ne trae conferma dal fatto che la delega
si collocò in un contesto normativo nel quale - ex art. 69 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo originario - già
esisteva, ancorché non ancora operativa, la previsione di un tentativo
obbligatorio di conciliazione per le controversie del rapporto di pubblico
impiego <<privatizzato>>, onde il legislatore del 1997, delegando
il Governo a <<prevedere procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato>>, non avrebbe potuto dettare una previsione, palesemente
superflua, relativa unicamente a tale rapporto.
L’interpretazione
letterale del criterio di delega evidenzia, d’altro canto, che l’elencazione
degli oggetti assegnati all’esercizio del potere del legislatore delegato
inizia con un espresso riferimento al carattere generale delle misure da adottarsi
e la circostanza che esso sia preceduto dalla congiunzione
<<anche>> bene evidenzia che l’oggetto della delega andava al di là
dell’ambito delle controversie sul rapporto privatizzato di impiego con la
pubblica amministrazione.
Anche
l’interpretazione teleologica dell’espressione <<misure ...processuali di
carattere generale>> conduce alla stessa conclusione, conforme alla
finalità perseguita dal legislatore delegante di imporre al Governo l’adozione
di misure atte a far fronte al sovraccarico di contenzioso del giudice ordinario.
2.5.
- Così ricostruito l’oggetto della delega quanto alla previsione di
<<procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato>>, le censure
al modo in cui il Governo ha eseguito questa delega, svolte dalle ordinanze
n.619 e 108 del 1999, con riferimento alla natura obbligatoria del tentativo di
conciliazione previsto dall’art.410 del codice di procedura civile, si rivelano
infondate.
Infatti
è vero che la lettera della delega del 1997 - riferendosi a <<procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato>> - non menziona il predicato
dell’obbligatorietà. Ma è anche vero che, quando la delega venne conferita,
l’art.410 del codice di procedura civile, nel testo allora vigente, già
contemplava un tentativo facoltativo di conciliazione per le controversie ex art. 409, mentre l’art. 69 del
decreto legislativo n.29 del 1993 prevedeva - come si è detto - un tentativo
obbligatorio di conciliazione per le controversie di pubblico impiego
privatizzato. In siffatto contesto deve escludersi che la delega si limitasse
ad attribuire al legislatore delegato il potere di regolare diversamente le
mere modalità organizzative del tentativo di conciliazione esistente, senza
consentire (per le controversie ex
art. 409 del codice di procedura civile) l’introduzione dell’obbligatorietà.
Del resto - considerando l’ampiezza e l’organicità della riforma concepita dalla legge di delega e l’esigenza di far fronte congruamente alla nuova situazione - deve ritenersi che <<prevedere procedure stragiudiziali di conciliazione>> equivalga a <<istituirle>> in quanto non ancora previste o comunque a modificarne la disciplina rispetto agli istituti eventualmente vigenti (ex art. 409 del codice di procedura civile) o a quelli già disciplinati ed in attesa di entrare in vigore (ex art. 69 del testo originario del decreto legislativo n. 29 del 1993).
L’introduzione del tentativo obbligatorio di
conciliazione nelle controversie ex
art. 409 del codice di procedura civile ha dunque rispettato la legge di delega.
3. - L’ordinanza n. 619 dubita poi, in termini generali, della costituzionalità dell’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie relative ai rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., ritenendo che le norme impugnate contrastino con gli artt.3 e 24 della Costituzione.
3.1.- Quanto all’art. 24, il giudice a quo afferma che la normativa denunciata limiterebbe il diritto di azione, perché alla luce dell’esperienza il tentativo obbligatorio di conciliazione si rivela non un filtro alla domanda giudiziale, bensì un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione.
3.2. - La censura non è fondata.
L’asserita inefficienza dell’attuale assetto del tentativo obbligatorio di conciliazione alla luce dell’esperienza - affermata in modo apodittico dal rimettente - non potrebbe comunque valere di per sé a porre le norme che lo prevedono in contrasto con il parametro denunciato.
Se infatti è vero che l’art.24 della Costituzione garantisce una tutela giurisdizionale <<effettiva>>, al di là della sua proclamazione formale, è altrettanto vero che in tanto l’ineffettività del modo di tutela può risolversi nella violazione della norma costituzionale, in quanto derivi direttamente dalla legge così come formulata e strutturata e non dalle modalità, più o meno efficaci, della sua applicazione.
La valutazione degli eventuali limiti della concreta attuazione della legge compete infatti alla pubblica amministrazione, per l’apprestamento degli strumenti più idonei consentiti dalle norme vigenti, mentre spetta al legislatore l’adozione delle eventuali modifiche che l’esperienza rivelasse opportune.
3.3.
- Secondo l’ordinanza citata, l’istituzione del tentativo obbligatorio di
conciliazione lederebbe l’art. 24 della Costituzione anche sotto un diverso
profilo e precisamente perché ritarderebbe l’esercizio dell’azione e farebbe
sorgere questioni processuali inutili e contrarie alla finalità perseguita,
come quelle concernenti l’improcedibilità della domanda in difetto
dell’atti-vazione del tentativo e l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione
nei termini stabiliti, una volta rilevata l’improcedibilità.
3.4.
- Anche queste censure sono infondate.
In ordine al ritardo, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che l’art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare <<interessi generali>>, con le dilazioni conseguenti.
E’ appunto questo il caso in esame, in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione tende a soddisfare l’interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l’aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell’apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento; dall’altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo.
3.5.
- La normativa denunciata è, d’altronde, modulata secondo linee che rendono
intrinsecamente ragionevole il limite all’immediatezza della tutela giurisdizionale.
L’espletamento
del tentativo obbligatorio di conciliazione deve avvenire nel termine di
sessanta giorni, trascorso il quale esso si considera comunque esperito e cessa
l’impedimento all’esercizio dell’azione (art.410-bis, primo e secondo comma, in relazione all’art. 412-bis, primo comma).
Il
tempo di sessanta giorni durante il quale perdura l’impedimento è
obbiettivamente limitato e non irragionevole, anche considerando: a) che la richiesta del tentativo
obbligatorio di conciliazione produce sostanzialmente gli effetti della domanda
giudiziale, comportando la sospensione del decorso di ogni termine di
prescrizione e di decadenza, per i sessanta giorni nei quali deve avvenire
l’espletamento del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi
alla sua conclusione, cioè per un tempo sufficiente ad instaurare la lite; b) che il giudice adìto prima
dell’esperimento del tentativo, o in pendenza del termine di cui sopra, si
limita a sospendere il processo ed a fissare il termine perentorio di sessanta
giorni per promuovere il tentativo, dopo di che il processo deve essere
riassunto entro centottanta giorni, pena l'estinzione (art.412-bis, terzo, quarto e quinto comma); c) che, prima dell’espletamento del
tentativo di conciliazione e durante il termine per il suo espletamento, la
situazione sostanziale è comunque tutelabile in via cautelare, onde è posta al
riparo da eventuali pregiudizi derivanti dalla durata del processo a cognizione
piena (art. 412-bis, ultimo comma).
Il complesso delle garanzie adottate dalle norme in esame le rende perciò immuni dai dubbi già suscitati dal tentativo di conciliazione di cui all’art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme sui licenziamenti individuali), che - non prevedendo un termine per l’espletamento del tentativo - era stato da questa Corte interpretato (sentenza n. 82 del 1992) nel senso che la mera richiesta del tentativo bastasse per il soddisfacimento dell’onere.
3.6. - Quanto all’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione (art.412-bis), tale sanzione, lungi dal risolversi in una questione processuale inutile, rappresenta la misura con la quale l’ordinamento assicura effettività all’osservanza dell’onere.
Dal suo canto l’estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione (art. 412-bis, quinto comma) costituisce normale applicazione del principio generale che considera con sfavore l’inattività delle parti.
3.7. - Sotto nessuno degli indicati profili può, pertanto, ravvisarsi violazione dell’art. 24 della Costituzione.
4.
- L’ordinanza n. 619 prospetta inoltre una violazione dell’art.3 della
Costituzione per la disciplina differenziata del tentativo obbligatorio di
conciliazione nelle controversie relative ai rapporti previsti dall'art. 409
cod. proc. civ. rispetto a quelle di impiego <<privatizzato>> con
la pubblica amministrazione: nelle prime infatti l’art.410 del codice di
procedura civile non esige che la richiesta della conciliazione contenga
l’esposizione sommaria dei fatti, pretesa invece per le seconde dall’art.69-bis, comma 3, lettera c),
del decreto legislativo n.29 del 1993.
Il giudice a quo non verifica la possibilità di interpretare l’art. 410, considerando implicita in esso la previsione che la richiesta del tentativo di conciliazione debba indicare i termini della controversia in modo non dissimile da quanto previsto nell’art. 69-bis.
Pertanto la censura è manifestamente inammissibile.
5. - Infine la stessa ordinanza n. 619 ritiene che al tentativo di conciliazione non si applichi il patrocinio a spese dello Stato, onde il lavoratore aspirante a beneficiarne potrebbe essere indotto a rinunciare alla giurisdizione, con conseguente lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La censura è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo nel giudizio a quo il lavoratore ricorrente giustificato l’omesso espletamento del tentativo con l’argomento di non aver potuto beneficiare del patrocinio gratuito.
6. - Le ordinanze n. 239 e 494 pongono la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art.412-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui - disponendo che <<il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV>> - non inserisce il procedimento monitorio nell’elenco dei procedimenti sottratti al tentativo.
Secondo i giudici a quibus, la norma - imponendo al creditore, prima di chiedere il decreto ingiuntivo, di promuovere siffatto tentativo - si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali citati, per l’irragionevolezza della disciplina e per gli ostacoli da essa frapposti all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.
6.1. - Anche tale questione è infondata, in quanto il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus non è l’unica opzione ermeneutica possibile, come ammettono le stesse ordinanze dando atto che nelle applicazioni giurisprudenziali, non ancora rivelatrici di un diritto vivente, è sostenuta anche la tesi opposta.
Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio. La logica che impone alle parti di <<incontrarsi>> in una sede stragiudiziale, prima di adire il giudice, è strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin dall’inizio in contraddittorio fra le parti.
All’istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui invece il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per decreto ingiuntivo. Non avrebbe infatti senso imporre, nella fase pregiurisdizionale relativa al tentativo di conciliazione, un contatto fra le parti che invece non è richiesto nella fase giurisdizionale ai fini della pronuncia del provvedimento monitorio.
6.2. - In questo senso rileva anzitutto la sedes materiae prescelta per introdurre il nuovo tentativo obbligatorio di conciliazione, ossia la disciplina del processo di cognizione <<ordinario>> delle controversie di lavoro, che fin dall’inizio assicura il contraddittorio.
In
secondo luogo le due categorie di procedimenti cui si riferisce l’ultimo comma
dell’art.412-bis sono entrambe strutturate
in modo da non precludere necessariamente il contraddittorio nella fase
iniziale. Per i procedimenti cautelari - per i quali comunque l’esclusione
dalla soggezione al tentativo di conciliazione si correla alla stessa
strumentalità della giurisdizione cautelare - l’art. 669-sexies del codice di procedura civile prevede come regola il
provvedimento in contraddittorio e solo come eccezione quello reso inaudita altera parte. Quanto ai
<<provvedimenti speciali d'urgenza>> - che, secondo l’interpretazione
corrente, si identificherebbero nei procedimenti di cui agli artt. 28 e 18,
comma 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità del lavoratore, della libertà sindacale e dell’attività sindacale e
norme sul collocamento), ed all’art.15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) - il
contraddittorio è assicurato fin dall’inizio e trae giustificazione dal
carattere di urgenza della tutela da essi apprestata.
Questi
rilievi spiegano perché il legislatore delegato abbia ritenuto di dovere
esplicitamente prevedere l’esclusione di tali procedimenti dalla soggezione al
previo espletamento del tentativo di conciliazione.
Sarebbe
invece incongruo interpretare la norma nel senso che essa, in forza di un
argomento a contrario, debba
comportare l’assoggettamento al tentativo di un procedimento in cui il contraddittorio
è differito, come il procedimento monitorio.
6.3. - Essendo dunque erroneo il presupposto interpretativo assunto dai rimettenti, la questione da loro sollevata deve essere dichiarata infondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59), e dall’art.19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e, in riferimento all’art.76 della Costituzione, dal Pretore di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara
non fondata la questione di costituzionalità dell’articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di
procedura civile, introdotto dall’articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.80, sollevata, in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Brescia e dal Tribunale
di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe;
c)
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice
di procedura civile, come sopra modificati, aggiunti o sostituiti, sollevate,
in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Franco
BILE, Redattore
Depositata
in cancelleria il 13 luglio 2000.