SENTENZA N. 82
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 5, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti
individuali), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1991 dal Pretore di
Milano nel procedimento civile vertente tra De Zordo
Matteo e la s.r.l. Cenacolo professionale, iscritta al n. 605 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso depositato il 13 luglio 1990 Matteo De Zordo,
cameriere, esponeva di essere stato licenziato, dopo soli quattro giorni di
lavoro, dal suo datore di lavoro (una società con nove
dipendenti) e senza che ricorresse un'ipotesi di giusta causa o di giustificato
motivo.
La società resistente (Cenacolo professionale s.r.l.) si costituiva con
memoria depositata il 28 dicembre 1990 eccependo preliminarmente
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 5
della legge 11 maggio1990, n. 108.
Con ordinanza del 16 gennaio 1991, il Pretore di Milano, rilevato che la
procedura conciliativa non era stata esperita, sollevava, per violazione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione, eccezione di
incostituzionalità dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte
in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione (secondo le procedure
stabilite dai contratti e accordi collettivi ovvero dagli artt. 410 e 411
codice di procedura civile) come condizione di procedibilità dell'azione.
2. Osserva il giudice remittente che il rito del lavoro già prevede,
all'art. 420 codice di procedura civile, il tentativo obbligatorio di
conciliazione ad opera del giudice del lavoro
(conciliazione obbligatoria giudiziaria).
Con l'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
invece, si è reso obbligatorio anche il tentativo di conciliazione davanti
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (ma non solo)
già facoltativo secondo la previsione degli artt. 410 e 411 codice di procedura
civile (conciliazione obbligatoria extragiudiziaria).
Secondo il Pretore di Milano tale procedimento conciliativo sarebbe un
<<inutile doppione>> del tentativo giudiziale ex art. 420 codice di procedura civile. Come tale il meccanismo
introdotto, lungi dallo snellire il contenzioso, lo ritarderebbe e lo
aggraverebbe. Ne risulterebbe una <<violazione
del diritto di difesa ex art. 24 (sotto il profilo del ritardo)>> della
Costituzione che non potrebbe trovare la giustificazione della pretesa di
riduzione del contenzioso.
La fattispecie sarebbe diversa da quella prevista dall'art.443 codice di
procedura civile, dettato in tema di controversie in
materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, che pure, nel preventivo
esaurimento della procedura amministrativa, individuerebbe una condizione di
procedibilità della domanda, perchè << nel caso
di specie l'interlocutore del ricorrente è sempre lo stesso...e quindi la fase
amministrativa non può offrire alcuna eventualità in più rispetto a quelle che
possono emergere in fase conciliativa davanti al pretore del lavoro>>.
La norma inoltre violerebbe anche il principio di uguaglianza, poichè non potrebbe trovarsi alcuna giustificazione alla
disparità di trattamento tra il ricorrente in una causa di lavoro (che sarebbe
penalizzato dalla detta condizione di procedibilità) e l'attore in una causa
ordinaria (che così risulterebbe avvantaggiato
dall'assenza di simili ostacoli procedurali).
3. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ed ha chiesto la
declaratoria di non fondatezza della questione con ordinanza.
L'Avvocatura ha sostanzialmente argomentato soltanto in
riferimento al profilo relativo all'art. 24 della Costituzione. E ha sostenuto
che la legge n. 108 del 1990, mentre pone le premesse per un aumento delle
controversie, ha, di contro, costruito anche un filtro volto ad
evitare un eccessivo sovraccarico della giustizia civile, in crisi di
efficienza, con il pregiudizio delle stesse posizioni tutelate. In questa
direzione il tentativo di conciliazione giudiziale ex art. 420
codice di procedura civile non è idoneo a soddisfare le esigenze di
celerità processuale, presupponendo l'incardinamento
del processo e, quindi, lo svolgimento di una faticosa attività a cura del
giudice.
L'Avvocatura ha così ricordato la giurisprudenza della Corte che ha più
volte affermato la legittimità di quella legge che subordina
<<l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purchè
non vengano imposti oneri o modalità tali da rendere
impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo
svolgimento dell'attività processuale>>. E in particolare ha richiamato
l'ordinanza n.
73 del 1988 con la quale
Considerato in diritto
1. É stata sollevata, in relazione agli artt. 3
e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede il tentativo
obbligatorio di conciliazione (secondo le procedure stabilite dai contratti e accordi
collettivi ovvero dagli artt. 410 e 411 codice di procedura civile) come
condizione di procedibilità dell'azione.
2. La questione non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il rigore
con cui è tutelato il diritto di azione, secondo la previsione dell'art. 24 della Costituzione, non comporta l'assoluta immediatezza
del suo esperimento (si vedano le sentenze n. 47 del
1964, nn. 56, 83 e 113 del 1963, n. 40 del 1962).
Se alcune limitazioni tendono, infatti, ad evitare
l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l'adempimento di un
onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa
sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale
più pronto e meno dispendioso (sentenza n. 46 del 1974).
Evitare l'abuso, o ancor meglio l'eccesso della giurisdizione, in vista
di un interesse della stessa funzione giurisdizionale, è stato sovente la ratio espressa della <<giurisdizione
condizionata>>. Il principio di economia processuale, inteso come più
efficace e pronta soluzione dei conflitti, ha solitamente fondato la
rispondenza dei condizionamenti censurati alla previsione costituzionale del
diritto di azione.
In altri casi, e particolarmente nell' esame
degli oneri imposti ai lavoratori nell'esperimento dei rimedi giurisdizionali
nei confronti di enti pubblici, questa Corte ha più volte giustificato gli
oneri previsti dalle norme impugnate ove posti a salvaguardia di
<<interessi generali>> non contrastanti con i diritti
costituzionali di azione e di difesa ( cfr. le sentenze n. 57 del
1972, n. 47
del 1964, n.
113 del 1963, n.
83 del 1963).
L'amministrazione della giustizia, infatti, non avrebbe carattere
costituzionale o, comunque, ai suoi interessi non potrebbero essere sacrificate
altre esigenze di pari o superiore rilevanza. In tal modo si ridurrebbero
fortemente ed ingiustificatamente le garanzie del
cittadino, specie dove il ricorso a forme rudimentali di procedimenti
contenziosi, simulanti il processo<<giustiziale>>, renderebbe il
ruolo del giudice del tutto subor sussidiario. Ma
così si rischia di svilire la soluzione tecnica da tempo
proposta da questa Corte in ordine al concreto punto di equilibrio tra
l'effettiva garanzia dell'azione e il limite al suo condizionamento. E non si
tiene nel dovuto conto l'inversione di tendenza operata dal legislatore, che
con la riforma del processo del lavoro ha abrogato il vecchio art. 460 codice di procedura civile, e ha sostituito
l'improcedibilità all'originaria improponibilità della domanda, conciliando
<<l'inviolabilità dell'accesso alle Corti>> con le finalità della
<<giurisdizione condizionata>>.
4. Già la sentenza
n. 57 del 23 marzo 1972 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata (nella specie l'art.10 del regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148) nella parte in cui sanciva l'improponibilità
dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo
gerarchico per le controversie di lavoro aventi per oggetto diritti patrimoniali.
E nella stessa linea si era iscritta la pronuncia n. 93 del 12 luglio
1979 (dichiarando l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n.148, come modificato
dalla legge n. 633 del 1957, <<nella parte in cui dispone
l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di
mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie
aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica>> e << nelle
controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non
esclusivamente patrimoniale" diverso da>> quelli sopra indicati).
Ciò che caratterizza queste pronuncie è il fatto che gli oneri e le modalità che condizionano l'esercizio dell'azione non debbono tradursi in una secca subordinazione dell'azione al previo esperimento di una diversa tutela non giurisdizionale, costringendo il singolo, in un primo tempo, a rivolgersi ad un organo non giudiziale.
5. La strada seguita dal legislatore con la legge n. 108 dell' 11 maggio
Nè appare suscettibile di censure la mancata
previsione d'un termine entro il quale deve esaurirsi
il procedimento conciliativo. Perchè la domanda sia procedibile è infatti sufficiente
che la richiesta sia stata inoltrata, qualunque sia il suo destino. E non v'è
dubbio che la mera richiesta di conciliazione non comporta
un tempo seriamente apprezzabile.
La mancanza d'un riferimento temporale (esaurimento del tentativo di
conciliazione, inutile decorso d'un termine massimo di legge prefissato, ecc.)
può ben essere risolto in via interpretativa ritenendo
l'evento integrato dalla semplice richiesta del tentativo di conciliazione.
Spetterà poi al giudice definire la controversia tenendo conto di un
accordo intervenuto medio tempore (sia esso munito o meno
del decreto di esecutività) oppure senza di esso.
In questo senso appare del tutto priva di fondamento la
preoccupazione espressa nell'ordinanza di remissione circa una duplicazione di
tempi fra il tentativo di conciliazione stragiudiziale e quello giudiziale,
fra loro pur diversissimi per funzione e significato.
6. La ragione giustificatrice del condizionamento dell'azione negli
indicati termini, secondo l'orientamento consolidato della Corte, può ben
essere ravvisata nell'esigenza di << evitare abusi od
eccessi, o salvaguardare interessi generali>> (sentenza n. 57 del
1972). Ma non può, tale motivo, essere disgiunto dalla considerazione di
specifiche ragioni giustificatrici della limitazione del diritto di azione
nell'alternativa che, in armonia con altro principio
costituzionale, la legge n. 108 dà all'imprenditore consentendogli la scelta
fra riassunzione e monetizzazione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992.