ORDINANZA N. 15
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
- Dott. Franco BILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660, ultimo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10
luglio 1998 dal Pretore di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra
Lo Prestino Domenica e Bosurgi Basilio, iscritta al n. 869 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per convalida di sfratto
per morosità, il Pretore di Reggio Calabria, con ordinanza del 10 luglio 1998,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 660, ultimo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non esclude la necessità per l'ufficiale
giudiziario di «spedire avviso all'intimato a mezzo di lettera raccomandata e
allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione» nell'ipotesi in cui
la notifica dell'atto di intimazione sia stata effettuata ai sensi dell'art.
143 cod. proc. civ.;
che, secondo il
rimettente, il ricorso al procedimento per convalida di sfratto non è
consentito nel caso di intimazione notificata appunto ai sensi dell'art. 143
cod. proc. civ., stante l'impossibilità, a cagione dell'oggettiva
irreperibilità dell'intimato, di adempiere alla necessaria formalità dell'invio
a quest'ultimo dell'avviso per mezzo posta, richiesto dalla denunciata norma
nell'ipotesi di notificazione non effettuata a mani proprie del conduttore;
che di conseguenza -
sempre secondo il rimettente - la denunciata norma contrasta: a) con l'art. 3
Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di
notificazione dell'intimazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la quale
pure dà luogo - così come la notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc.
civ. - ad una conoscenza legale e non necessariamente effettiva dell'atto,
senza tuttavia impedire il ricorso al procedimento per convalida di sfratto; b)
con l'art. 24 Cost., perché viene inibito al locatore, il quale incolpevolmente
ignori il luogo di abitazione od il recapito del conduttore, di avvalersi del
suddetto procedimento;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza della questione.
Considerato che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice
a quo, e cioè l'incompatibilità della
notificazione dell'intimazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. con il
procedimento per convalida di sfratto, è plausibilmente motivato alla stregua
dei comuni canoni dell'interpretazione;
che, pertanto, non è
fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dall'Avvocatura
generale dello Stato, e dunque deve passarsi all'esame di merito;
che, nell'àmbito del
procedimento per convalida di licenza o di sfratto - improntato ad un equo
contemperamento delle contrapposte ragioni dei soggetti del rapporto di
locazione (v. sentenza n. 171 del 1974) -, la decisiva importanza della mancata
comparizione dell'intimato all'udienza o della sua mancata opposizione (v.
sentenza n. 89 del 1972), le quali comportano la convalida della licenza o
dello sfratto, impone al legislatore una particolare cautela onde assicurare il
maggior grado possibile di certezza sull'effettiva conoscenza, da parte del
conduttore, del contenuto dell'intimazione;
che proprio in questa
ottica il legislatore ha previsto la necessità dell'avviso di cui alla norma
denunciata, così come previsto ha pure l'esclusione della notificazione
dell'intimazione nel domicilio eletto (art. 660, primo comma, cod. proc. civ.)
e l'attribuzione al giudice del potere di ordinare la rinnovazione della
citazione ove risulti od appaia probabile la mancata conoscenza di questa (art.
663, primo comma, cod. proc. civ.);
che l'esigenza di
imputare gli effetti sfavorevoli della mancata comparizione o della mancata
opposizione ad un comportamento volontario ex
informata conscientia dell'interessato, ha ispirato il legislatore anche
nell'inibire il ricorso ad altre diverse procedure speciali: v., ad esempio,
l'art. 460, quarto comma, del codice di procedura penale, dove è sancita
l'incompatibilità tra procedimento per decreto penale di condanna ed
irreperibilità dell'imputato (sentenza n. 89 del 1972);
che, dunque, non è
ravvisabile l'asserita irragionevolezza della scelta legislativa - risultante
dalla interpretazione come sopra fatta dal giudice a quo - di inibire il ricorso al procedimento per convalida di
licenza o di sfratto (stante appunto l'impossibilità di indirizzare l'avviso di
cui alla denunciata norma) nel caso in cui la notificazione dell'intimazione sarebbe
possibile solo ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., cioè con modalità non
idonee a realizzare una sufficiente probabilità di conoscenza effettiva
dell'atto;
che, inoltre, la
disomogeneità delle situazioni poste a raffronto rende evidente l'insussistenza
dell'asserita disparità di trattamento rispetto al locatore che abbia potuto
notificare l'intimazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.: caso, questo,
in cui si realizza una maggiore probabilità di conoscenza dell'atto, essendo
solo soggettiva l'irreperibilità dell'intimato e parimenti necessario (come
riconosciuto dal diritto vivente) l'ulteriore avviso previsto dalla norma
denunciata;
che, infine, rientra
nella discrezionalità del legislatore differenziare, con riguardo alle
particolarità del rapporto da tutelare, i modi della tutela giurisdizionale; la
quale è nella specie comunque assicurata, potendo il locatore esperire
l'ordinaria azione contrattuale pur nell'ipotesi di oggettiva irreperibilità
del conduttore, per cui è anche da escludere la prospettata lesione dell'art.
24;
che pertanto la
sollevata questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 660, ultimo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore
di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata
in cancelleria il 17 gennaio 2000.