Sentenza n. 171 del 1974
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SENTENZA N. 171

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 657, 663 e 665 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1972 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Baroncini Gianna e Di Giacomo Luisa, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1972 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Gnutti Giuliana e Albini Carlo, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione, promosso da Gianna Baroncini nei confronti di Luisa Di Giacomo, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1972, il pretore di Bologna sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 657 del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, e, subordinatamente, degli artt. 663, comma primo, e 665 dello stesso codice per contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 111 della Costituzione.

Premesso che la soluzione della controversia sottoposta al suo esame presupponeva l'applicazione dell'art. 657 del codice di procedura civile, osservava che la procedura di cui agli artt. 657-659 é ispirata ad una concezione di privilegio assolutamente incompatibile con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge: il locatore gode, infatti, di una prerogativa che senza alcuna giustificazione sul piano giuridico e morale e in chiaro contrasto con la pari condizione dei contraenti, favorisce il soggetto economicamente più forte. E non si riesce a capire perché la legge sovrapponendosi alla volontà negoziale ne debba modificare gli effetti favorevolmente per una delle parti e a danno dell'altra.

Inoltre, il regime della convalida di sfratto contrasterebbe con l'attuale politica legislativa in materia di locazioni, con i "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" e con il principio della parità "di condizioni personali e sociali" (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Quanto alla questione sollevata in via subordinata, il pretore osservava che l'art. 663 c.p.c. dispone che la mancata comparizione dell'intimato determina come effetto necessario la convalida della licenza. Sicché al mero fatto obiettivo della mancata comparizione, e indipendentemente da un giustificabile impedimento dello stesso intimato, l'art. 663 vincola il giudice, a prescindere da gravi motivi in contrario, a convalidare la licenza o lo sfratto, senza peraltro alcuna motivazione, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione.

Secondo il pretore la decisione avverrebbe indipendentemente dalla prova, sostituendosi al principio dispositivo (articolo 115 c.p.c.) e al consueto metodo logico (art. 116 c.p.c.) un criterio quasi "deontologico", di portata sostanzialmente medioevale.

In ordine poi all'art. 665 c.p.c., si rilevava che il contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, risulterebbe in modo evidente dalla ingiustificata disparità di trattamento prevista per il soggetto convenuto in un comune giudizio, che ha diritto di far valutare dal giudice qualunque prova addotta a difesa, e per quello invece convenuto in un procedimento per convalida di sfratto, che non può far valere prove diverse da quelle documentali. La norma poi sarebbe in contrasto con l'art. 111, comma secondo, della Costituzione anche sotto il profilo della non impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza di rilascio che in sostanza ha il contenuto di una decisione di merito.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Con altra ordinanza emessa, nel procedimento civile vertente tra Giuliana Gnutti e Carlo Albini, dal pretore di Brescia in data 26 aprile 1972, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede la convalida di sfratto per morosità anche in caso di inadempimento (del conduttore) di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del locatore, in relazione all'art. 1455 del codice civile, per violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Premetteva il pretore che, in applicazione della indicata norma, la mancata comparizione dell'intimato impone al giudice di convalidare lo sfratto indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla importanza dell'inadempimento. Cotesta disciplina sarebbe contraria al principio di eguaglianza ove la si valuti in relazione a quanto disposto dall'art. 1455 del codice civile, secondo cui il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Osservava ancora il pretore di Brescia che nel procedimento per convalida di sfratto la risoluzione si attua a seguito di un accertamento sommario anche in caso di inadempimento di entità minima, e si ha una discriminazione a danno del conduttore rispetto ad ogni altra categoria di contraenti.

Ora tale differenza di trattamento, introdotta dal citato art. 663 tra conduttori ed ogni altra categoria di contraenti in relazione al citato art. 1455 del codice civile, non é ragionevole, ove si tenga presente che nel nostro ordinamento vige un principio generale di tutela del contraente più debole e che proprio in vista di codesto principio la materia della locazione é stata dal 1950 legislativamente disciplinata. Sembra per ciò del tutto irragionevole imporre al conduttore un trattamento più gravoso rispetto a quello riservato ad ogni altra categoria di contraenti.

La discriminazione sopra esaminata trova un'ulteriore ragione di illegittimità in relazione al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto si pone contro il fine costituzionale della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana: va al riguardo tenuto presente che la immediata risoluzione del contratto, anche in caso di inadempimento di scarsa importanza, priva il conduttore della propria abitazione, e la carenza di essa non solo impedisce il pieno sviluppo della persona umana ma comporta addirittura pericolo per l'incolumità fisica della persona stessa.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due giudizi promossi con le ordinanze del 16 febbraio 1972 e del 26 aprile 1972 rispettivamente del pretore di Bologna e del pretore di Brescia, sono riuniti e definiti con unica sentenza, essendo le relative questioni identiche o strettamente connesse.

2. - É in primo luogo sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Secondo il pretore di Bologna nella procedura di cui agli artt. 657-659 del detto codice il locatore, nei confronti del locatario, si troverebbe in una posizione di privilegio, per il fatto che gli é data la possibilità di ottenere anzi tempo, attraverso la convalida della licenza, un titolo esecutivo, ed il locatario é esposto ad una serie di conseguenze processuali negative che lo costringono comunque ad una resistenza atipica, ed agli esiti pregiudizievoli collegati alla sua mancata comparizione e alle modalità della sua opposizione. E ciò, che favorisce il soggetto (del rapporto di locazione) economicamente più forte, sarebbe senza alcuna giustificazione sul piano giuridico e morale e non rispetterebbe la par condicio contrahentium e per di più contrasterebbe con l'attuale politica legislativa in materia di locazioni, con i "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", e con il principio della parità "di condizioni personali e sociali" (artt. 2 e 3 della Costituzione).

In sostanza, il giudice a quo si riporta ad alcune delle caratteristiche del procedimento speciale sommario per convalida di sfratto ed in particolare alla convalida della licenza o dello sfratto in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione dell'intimato (art. 663) ovvero in quello di opposizione di eccezioni non fondate su prova scritta (art. 665), e sulla disciplina legislativa di codeste ipotesi basa le considerazioni e conclusioni su riferite.

Tali norme nell'indicata ordinanza non costituiscono oggetto diretto di denuncia; lo sono, solo subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione rivolta nei confronti del citato art. 657.

Concerne una di esse, e precisamente l'art. 663, poi, la questione sollevata dal pretore di Brescia.

É il caso, quindi, che di dette norme, in via preliminare, si valutino le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale.

3. - Secondo gli indicati pretori, l'art. 663 del codice di procedura civile sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma primo, della Costituzione. Anzitutto, qualora l'intimato non compaia, non sono prescritti i particolari adempimenti normalmente richiesti ai fini della dichiarazione di contumacia. In secondo luogo, in caso di sfratto per mancato pagamento del canone, la convalida, e quindi la risoluzione del contratto, é possibile anche se l'inadempimento sia di scarsa importanza; il detto articolo, ancora, impone al giudice di stare al semplice fatto obiettivo della mancata comparizione del conduttore e di convalidare la licenza o lo sfratto a prescindere dalla prova (e senza osservare gli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile), e, infine, non prescrive che il provvedimento sia motivato.

Senonché codeste ragioni non sono nuove: la Corte, con le sentenze nn. 89 del 1972 e 94 del 1973 ha avuto occasione e modo di valutarle e le ha disattese, dichiarando non fondate le relative questioni.

Analogamente stanno le cose a proposito dell'art. 665 del codice di procedura civile che é denunciato in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, perché l'intimato, nella fase anteriore alla pronuncia dell'ordinanza, vede menomato il diritto di difesa, in quanto può fondare le eccezioni solo su prova scritta e perché l'ordinanza di rilascio non é impugnabile con ricorso per cassazione. Ed infatti, con le sentenze già citate la Corte non ha considerato valide codeste ragioni, concludendo per la non fondatezza delle sollevate questioni.

In questa sede, per entrambe le norme, non vengono neppure addotti nuovi e diversi argomenti; e perciò ricorrono le condizioni perché le questioni vengano dichiarate manifestamente infondate.

4. - Da ciò consegue che, almeno sotto i profili attinenti agli artt. 663 e 665 c.p.c., non possa dirsi in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, l'art. 657 del codice di procedura civile per il fatto che il locatore nel e con il procedimento per convalida di sfratto si trovi nell'asserita posizione di privilegio nei confronti del locatario. In base alle precedenti ed indicate pronunce di questa Corte la disciplina legislativa emergente dalle dette due norme non integra infatti una arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei due soggetti del rapporto di locazione, dovendosi ritenere legittimo che in materia, accanto alla normale azione contrattuale, esista una speciale procedura dalla particolare struttura e caratterizzata da una pronuncia con riserva, cioè interinale, con anticipo della esecutività rispetto al giudicato, al fine della salvaguardia di interessi ritenuti razionalmente degni di protezione giuridica.

Né in contrario vale dire - come fa il pretore di Bologna, in sede di denuncia dell'art. 657 - che a cagione della struttura e delle caratteristiche di codesto procedimento giochino in senso discriminatorio le condizioni personali e sociali del locatore e siano inosservati i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il legislatore, dettando siffatta disciplina, in ordine ai vari e specifici problemi che gli sono stati sottoposti, ha ricercato e trovato soluzioni che riflettessero modi di equo contemperamento delle contrapposte ragioni dei soggetti del rapporto di locazione; ed ai problemi di più ampia o generale portata, ai quali si riferisce in particolare il giudice a quo, egli si é rivolto in altre e distinte sedi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 663 e 665 del codice di procedura civile, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di Bologna e di Brescia, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna con la detta ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1974.