Sentenza n. 332/98

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SENTENZA N. 332

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 luglio 1997 e depositato in cancelleria il 24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’accordo di cooperazione e primo protocollo stipulati fra la Regione Siciliana ed il Ministero del turismo della Repubblica di Malta; ricorso iscritto al n. 43 del registro conflitti 1997.

  Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

  udito nell’udienza pubblica del 2 giugno 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

  uditi l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il ricorrente e gli avvocati Francesco Castaldi e Laura Ingargiola per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 17 luglio 1997 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, in relazione all’accordo di cooperazione nel campo del turismo ed al primo protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti dall’Assessorato per il turismo, sport, spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione e dal Ministro del turismo della Repubblica di Malta il 17 marzo 1997 e pervenuti al Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 maggio 1997 con nota trasmessa in pari data dal Dipartimento del turismo.

  Il ricorrente denuncia la lesione di attribuzioni statali in materia di politica estera e chiede l’annullamento degli atti, sottoscritti senza la preventiva comunicazione, necessaria, in base al principio di leale cooperazione, per consentire al Governo la tempestiva verifica di conformità con gli indirizzi della politica estera.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che gli atti denunciati siano viziati, perchè stipulati dalla Regione non già con un ente omologo, bensì con uno Stato estero. Inoltre il loro contenuto riguarderebbe materie di competenza statale, quali la costituzione di società miste, la disciplina delle formalità di frontiera e della navigazione marittima ed aerea. L’accordo di cooperazione prevederebbe addirittura, all’art. 6, una collaborazione a livello internazionale che tocca la politica estera, mediante un protocollo di alleanza per la penetrazione congiunta sui mercati esteri nel settore del turismo.

  2. — Si é costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, nel merito, infondato.

  Il ricorso sarebbe inammissibile anzitutto perchè notificato alla Regione dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla conoscenza da parte del Governo degli atti impugnati (art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Ad avviso della Regione, si dovrebbe presumere che tale conoscenza sia anteriore alla data (19 maggio 1997) in cui il Dipartimento del turismo, che fa parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1 del d.P.C.m. 12 marzo 1994, a seguito del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80; v. poi il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203), ha trasmesso al Dipartimento affari regionali della stessa Presidenza copia degli atti poi impugnati.

   Le altre eccezioni di inammissibilità sono basate sull’asserita mancanza della deliberazione del Consiglio dei ministri, prevista per le proposte di sollevare conflitti di attribuzione (art. 2, comma 3, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400), e sulla non attualità della lesione di competenze statali, giacchè lo stesso accordo condizionerebbe espressamente la propria efficacia alla successiva approvazione in base alla legislazione nazionale e/o regionale (art. 9).

  Nel merito la Regione ritiene che le attività previste dagli atti sottoscritti con la Repubblica di Malta siano solo di rilievo internazionale: per esse, ristrette al settore del turismo, che é di competenza regionale esclusiva, non sarebbe necessaria alcuna formalità. In ogni caso la Regione non avrebbe inteso sottrarsi all’assenso governativo, se ritenuto necessario, avendo subordinato l’esecuzione dell’accordo alla sua approvazione ed allo scambio di note con l’altra parte contraente, che confermasse l’avvenuta approvazione.

  3. — Successivamente l’Avvocatura generale dello Stato ha di nuovo depositato sia l’estratto del verbale della riunione del Consiglio dei ministri — che ha deliberato, l’11 luglio 1997, prima della notificazione del ricorso, di sollevare il conflitto di attribuzione — sia l’accordo di cooperazione turistica fra la Repubblica di Malta e la Regione ed il primo protocollo riguardante il medesimo accordo. Documenti, tutti, che erano già stati depositati unitamente al ricorso.

Considerato in diritto

  1. — Il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana investe l’accordo di cooperazione nel campo del turismo ed il primo protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti a Malta il 17 marzo 1997 dall’Assessorato per il turismo, sport, spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione e dal Ministero del turismo della Repubblica di Malta.

  Il ricorrente ritiene che questi atti, sottoscritti dalla Regione senza averne dato preventiva comunicazione al Governo — come invece richiederebbe il principio di leale cooperazione, per consentire di verificare la conformità degli stessi con gli indirizzi di politica internazionale — siano lesivi di attribuzioni statali. Essi sarebbero stati stipulati non con un ente omologo alla Regione, ma con uno Stato, determinando l’appropriazione da parte della Regione di un ruolo che non le spetta. Il contenuto degli atti toccherebbe materie di competenza statale, quali la costituzione di società miste, la disciplina delle formalità di frontiera e della navigazione marittima ed aerea, sino a prefigurare una collaborazione di politica internazionale mediante un protocollo di alleanza per la penetrazione congiunta sui mercati esteri nel settore del turismo.

  2. — Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, proposte dalla Regione Siciliana, non sono fondate.

  Anzitutto non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, non avendo la Regione provato che esso sia stato proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87). Difatti non risulta che la Regione abbia trasmesso al Governo l’accordo ed il protocollo ad esso relativo, nè che abbia altrimenti informato della sottoscrizione di tali atti e del loro contenuto, in modo da far decorrere dalla conoscenza di essi il termine per proporre ricorso. Il primo documento che denota la conoscenza degli atti impugnati, depositato dal Presidente del Consiglio dei ministri, é costituito dalla comunicazione con la quale il Dipartimento del turismo ha trasmesso al Dipartimento affari regionali copia di tali atti (19 maggio 1997): non é, dunque, certo che il ricorrente ne avesse piena e completa conoscenza in una data diversa da quest’ultima, dalla quale decorrono i termini per ricorrere previsti dall’art. 39 della legge n. 87 del 1953. Il ricorso, notificato il 17 luglio 1997, é dunque da considerare tempestivo.

  Parimenti infondata é la seconda eccezione di inammissibilità, formulata supponendo che manchi la deliberazione del Consiglio dei ministri, al quale é riservata la competenza a deliberare sulle proposte di sollevare conflitti di attribuzione (art. 2, comma 3, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400). Difatti dagli atti depositati dal ricorrente risulta che, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, il Consiglio dei ministri, nella riunione dell’11 luglio 1997, ha adottato la determinazione di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana avverso l’accordo di cooperazione ed il relativo protocollo.

  Egualmente infondata é l’eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione Siciliana sull’asserito presupposto che l’eventuale lesione delle competenze statali non sarebbe attuale, giacchè l’accordo impugnato stabilisce (art. 9) che esso "é soggetto ad approvazione in base alla legislazione nazionale e/o regionale di ogni Parte e sarà esecutivo nel giorno in cui lo scambio delle note confermerà la predetta approvazione". Questa clausola risponde alla procedura di stipulazione degli accordi sottoscritti da chi rappresenta le parti, alle quali é successivamente rimessa la deliberazione diretta a formare la volontà, che viene comunicata poi all’altra parte contraente con lo scambio degli atti di approvazione, determinando in tal modo il perfezionamento del vincolo. La clausola considerata non fa alcun riferimento all’autorizzazione governativa, la quale, si assume dalla difesa della Regione, avrebbe avuto efficacia condizionante l’accordo. In ogni caso la stessa sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con uno Stato estero é tale da interferire con attualità nelle attribuzioni statali, essendo suscettibile di essere valutata in relazione agli indirizzi di politica internazionale.

  3. — Nel merito il ricorso é fondato.

  La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la necessaria intesa o assenso, é di per sè lesiva della sfera di attribuzioni statali (sentenze nn. 204 e 290 del 1993; n. 212 del 1994).

  Ancor prima, pertanto, di valutare in modo puntuale il contenuto degli atti denunciati come lesivi e di analizzare le materie che essi trattano, gli stessi risultano illegittimi per essere stati sottoscritti dal rappresentante della Regione senza che sia stato preventivamente informato il Governo, il quale deve essere messo in grado, in osservanza del principio di leale cooperazione, di verificare la compatibilità di tali atti con gli indirizzi di politica estera, riservati alla competenza dello Stato.

  Gli atti denunciati devono essere, pertanto, annullati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara che non spetta alla Regione Siciliana il potere di sottoscrivere l’accordo di cooperazione nel campo del turismo e il primo protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti a Malta il 17 marzo 1997 dall’Assessore per il turismo della Regione Siciliana e, di conseguenza, annulla tali atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.