SENTENZA N. 290
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Giuliano VASSALLI
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
Prof.
Fernando SANTOSUOSSO
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 1o febbraio 1993 e depositato in cancelleria il successivo 10
febbraio, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della "Prima
dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la Regione
autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8
maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella, Assessore all'agricoltura della
Regione, e dal dott. Bohumil Kubat,
Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca, ed iscritto al n. 6 del
registro conflitti 1993.
Udito
nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
udito
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con
ricorso notificato il 1o febbraio 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri
ha proposto conflitto di attribuzione contro la Regione autonoma della
Sardegna, per far dichiarare che non spetta alla Regione stipulare un accordo
con la Repubblica Ceca, esorbitante per natura e contenuti dalle competenze
regionali, senza avere informato in precedenza lo Stato ed averne ottenuto
l'intesa, il consenso o l'autorizzazione;
di
conseguenza per fare annullare la "Prima dichiarazione di intenti per una
cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica
Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella,
Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil
Kubat, Ministro dell'agricoltura della Repubblica
Ceca.
L'Avvocatura
generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, assume che la "dichiarazione" č stata negoziata e
sottoscritta all'insaputa dello Stato; in violazione, quindi, delle
disposizioni dello Statuto speciale per la Sardegna che disciplinano le
funzioni della Regione (artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3) e delle relative norme di attuazione (art. 2 del d.P.R.19 giugno
1979, n. 348), nonchč dei principi in tema di cosė
detto "potere estero" delle regioni. In particolare la
"dichiarazione" sarebbe stata concordata con un ente (la Repubblica
Ceca) non "omologo" rispetto alla Regione. Si tratterebbe inoltre di
un atto non compreso tra le attivitā di mero rilievo internazionale o promozionali
all'estero, che rientrano nelle competenze regionali.
L'Avvocatura
ricorda che il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per
gli affari regionali, ritenendo che l'atto sottoscritto dalla Regione
apportasse vincoli anche per lo Stato, aveva chiesto alla Regione, con nota
spedita l'8 gennaio 1993, di concordare sull'invaliditā dell'atto stesso. Ma a
tale richiesta non risulta sia stata data risposta;
difatti
l'Avvocatura ha depositato solo la copia di un atto interno della Regione: la
nota indirizzata il 18 gennaio 1993 dall'Assessore all'agricoltura alla
Presidenza della Giunta regionale, con la quale si manifesta l'avviso "di
dover propendere per l'ipotesi (...) di concordare sull'invalidazione"
dell'atto "in considerazione della perdita della Repubblica Ceca, oggi
Stato sovrano, della qualifica di Ente omologo".
La
Regione autonoma della Sardegna non si č costituita in giudizio.
Considerato in diritto
l. - Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti della Regione autonoma della Sardegna per l'annullamento della
"Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la
Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a
Cagliari l'8 maggio 1992 dall'Assessore regionale all'agricoltura e dal
Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca.
Questo
atto invaderebbe competenze riservate allo Stato in ordine alla politica estera
ed alla stipulazione di accordi con altri Stati. In particolare la "dichiarazione
di intenti" denunciata sarebbe stata negoziata e sottoscritta senza alcuna
previa informazione, quindi senza autorizzazione, intesa o consenso dello
Stato. Inoltre l'ente con il quale era stata concordata non sarebbe
"omologo" alla Regione, ed i contenuti dell'atto non sarebbero
compresi tra le attivitā rimesse a competenze regionali.
2. - Il
ricorso č fondato.
Indipendentemente
dalla puntuale determinazione del contenuto dell'atto denunciato come invasivo
di competenze statali e dall'analisi delle materie in esso trattate, la
"dichiarazione di intenti" risulta illegittima per essere stata
sottoscritta dal rappresentante della Regione, senza che fosse stato
preventivamente informato il Governo per acquisirne la necessaria intesa o
l'assenso.
La
mancanza di qualsiasi preventiva informazione al Governo, da parte della
Regione, č giā stata ritenuta dalla Corte motivo sufficiente a determinare la
lesione della sfera di attribuzioni statali e l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 124 del
1993).
Ricorrendo
in questo caso la stessa situazione, la "dichiarazione di intenti"
deve essere, per quanto concerne gli atti posti in essere dalla Regione
Sardegna, annullata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
che non spetta alla Regione autonoma della Sardegna il potere di stipulare la
"Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la
Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca", sottoscritta a
Cagliari l'8 maggio 1992, e di conseguenza annulla tale atto.
Cosė
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 11/06/93.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare
MIRABELLI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 24/06/93.