SENTENZA N.44
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente :
Avv. Mauro FERRI
Giudici :
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604 (Licenziamenti individuali), così come modificato dall'art. 2 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1994
dal tribunale di Busto Arsizio, nel procedimento civile vertente tra Impresa
"N.T. - Nizzoli trasporti" e America
Marcello, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996
il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
1. -
Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del
pretore di Busto Arsizio - sezione distaccata di Gallarate - con la quale era
stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato dall'impresa
"N.T. - Nizzoli trasporti" nei confronti di
America Marcello, e conseguentemente pronunciata condanna del datore di lavoro
alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro entro tre giorni o, in
mancanza, a risarcire il danno quantificato in L. 9.901.500, oltre accessori,
il tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza in data 4 novembre 1994, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui attribuisce al
datore di lavoro la facoltà di scelta fra la riassunzione del lavoratore
ed il risarcimento del danno.
Rilevato
che l'impresa aveva invitato il ricorrente a presentarsi al lavoro e che lo
stesso non si era presentato proponendo precetto contro la datrice di lavoro
per il pagamento del risarcimento del danno, osserva il giudice a quo che,
mentre per i dipendenti di impresa "maggiore" compete al
creditore/lavoratore la scelta fra la reintegrazione o il risarcimento del
danno ex art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, per le imprese
"minori", la facoltà di scelta compete, ex art. 8 della legge
15 luglio 1966, n. 604, al debitore/datore di lavoro (come già ritenuto
dalla Corte di Cassazione, 3/1/1986, n. 33).
Premesso
che le fattispecie debbono essere qualificate come obbligazione alternativa con
facoltà di scelta a favore del creditore/lavoratore nella legge 20
maggio 1970, n. 300, e obbligazione facoltativa da parte del debitore/datore di
lavoro nella legge 15 luglio 1966, n. 604, il rimettente osserva che, in base a
tale principio, il lavoratore di impresa "minore" che non si presenti
in azienda dopo la scelta del datore di riassumerlo, perderebbe il diritto al
risarcimento ex art. 1286, secondo comma, del codice civile.
Al
dipendente di impresa "minore" verrebbe pertanto assicurato un
diverso e più sfavorevole trattamento e non sarebbe inoltre consentito
il concreto esercizio dell'azione per la tutela del diritto poiché, per
un anno almeno - tempo necessario per ottenere una sentenza esecutiva di primo
grado - il lavoratore non dovrebbe lavorare per impedire che, all'esito della
causa, perda il diritto al risarcimento e non possa più essere
reintegrato, per aver trovato altra occupazione.
2. -
Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
L'Avvocatura
osserva come il legislatore del 1990 abbia inteso confermare la compresenza di
due normative, quella della tutela "reale" ex art. 18 della legge n.
300 del 1970 e quella della tutela "obbligatoria" ex art. 8 della
legge n. 604 del 1966.
Inoltre,
la considerazione della scarsa potenzialità economica dei datori di
lavoro di minori dimensioni, se non è riuscita ad impedire l'estensione
di una disciplina vincolistica del licenziamento, ha tuttavia provocato una
fissazione a livello minimale dell'onere indennitario
a carico del datore che ha proceduto al licenziamento ingiustificato.
Sottolinea
ancora l'Avvocatura che da questo quadro normativo emerge chiaramente che il
legislatore del 1990 ha privilegiato la prospettiva occupazionale su quella
meramente (e più limitatamente) risarcitoria, per cui risulta del tutto
ellittico il caso in esame, in quanto il lavoratore vorrebbe poter scegliere
una forma di tutela (pagamento dell'indennità "ridotta") che
è obiettivamente più sfavorevole di quella in primis apprestata
dal legislatore.
Considerato in diritto
1. -
Il tribunale di Busto Arsizio dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali),
così come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
nella parte in cui prevede il diritto di scelta fra la riassunzione ed il
risarcimento a favore del datore di lavoro.
A
parere del giudice a quo sussisterebbe contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto il lavoratore di impresa "minore" godrebbe di
un trattamento più sfavorevole rispetto al lavoratore di impresa
"maggiore", nonché con l'art. 24 della Costituzione non
essendo in concreto concessa tutela al lavoratore di impresa
"minore".
2. -
La questione non è fondata dovendosi interpretare la norma impugnata nei
sensi che saranno di seguito precisati.
Questa
Corte ha più volte (sentenze nn. 398 del 1994, 189 e 102 del 1975, 55 del 1974)
indicato i motivi razionali che giustificano la diversificazione del regime dei
licenziamenti individuali in ragione delle dimensioni dell'impresa,
evidenziando che essi vanno ricercati nelle esigenze di funzionalità
delle unità produttive, soprattutto ai fini occupazionali, nonché
nel diverso grado di fiduciarietà e di
tensione psicologica riscontrabile nei rapporti diretti fra dipendente e
piccolo imprenditore rispetto alla situazione nella grande impresa.
Nel
confermare questa giurisprudenza, va ribadito che, nella sola ipotesi di
imprese minori, la legge ragionevolmente riconosce al datore di lavoro la
scelta in ordine alla possibilità di riassumere il lavoratore
illegittimamente licenziato, ovvero di risarcirgli il danno conseguente
all'accertata illegittimità del licenziamento.
3. -
La ragionevolezza della differente disciplina tra impresa minore e maggiore non
risolve tuttavia il problema relativo alle ulteriori conseguenze scaturenti
dalla predetta scelta operata dal datore di lavoro e precisamente quello della
esatta interpretazione dell'espressione normativa che impone all'imprenditore
l'obbligo, in mancanza della riassunzione, di risarcire il danno; ciò
costituisce la sostanza della sollevata questione di costituzionalità.
In
proposito, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
della norma interpretata in modo conforme agli artt. 1286 e ss. del codice
civile, e cioè nel senso che, operata la scelta fra due prestazioni,
ciò determina l'irrevocabilità della stessa, e il debitore resta
liberato dalla seconda prestazione.
L'interpretazione
da cui muove l'ordinanza di rimessione è aderente ad un orientamento
della Corte di cassazione, tuttavia contrastato da un maggior numero di
pronunce della stessa, secondo cui il risarcimento previsto dalla norma
impugnata costituisce una delle conseguenze della illegittimità del
licenziamento: ed invero, si è affermato che, in mancanza (per qualsiasi
motivo) della reintegrazione (tutela reale e primaria), è dovuta la
seconda delle tutele, e cioè quella obbligatoria, consistente nella
monetizzazione del danno derivante dall'illegittimo licenziamento, ogni qual
volta non si ripristini il rapporto.
4. -
Questo diverso orientamento giurisprudenziale è condiviso dalla quasi
totalità della dottrina e risulta anche da una risalente pronuncia di
questa Corte (sentenza
n. 194 del 1970), la quale ebbe ad affermare testualmente: "Né,
ad orientare diversamente il giudizio della Corte, valgono i rilievi contenuti
nelle ordinanze circa la ingiustizia cui condurrebbe la norma che, si sostiene,
escluderebbe l'obbligo del pagamento dell'indennità, nel caso che il
ripristino del rapporto di lavoro non possa aver luogo per causa non imputabile
al datore di lavoro".
"La
Corte esclude che tali inconvenienti possano verificarsi ove si ritenga - come
deve ritenersi perché la norma conservi la riconosciuta
conformità ai principi costituzionali - che il pagamento della
indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo
sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi
quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a
verificarsi".
5. -
Con tale pronuncia, quindi, questa Corte ha già fatto propria quella
interpretazione della norma che la rende conforme ai principi costituzionali.
E, nella presente occasione, non risultano validi motivi per discostarsi dalla
richiamata pronuncia.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali),
così come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 febbraio 1996.
Il
Presidente: Ferri
Il
redattore: Santosuosso
Il
cancelliere: Di Paola
Depositata
in cancelleria il 23 febbraio 1996.