SENTENZA N.
194
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, del r.d. legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, sulle guarentigie della magistratura; degli artt. 132 a 136 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario; e dell'art. 8, primo comma,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1969 dal
pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Frisoli Romeo, iscritta
al n. 135 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;
2) ordinanza emessa il 31 marzo 1969 dal
pretore di Cassino nel procedimento civile vertente tra Di Lauro Francesco e la
società SILCA, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;
3) ordinanze emesse il 10 dicembre 1969 dal
pretore di Torino nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Borrello
Italo e la società Motta e tra D'Oria Susanna e la società RIFF, iscritte ai
nn. 29 e 30 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri e di costituzione della società SILCA;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre
1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Carlo Fornario, per la società
SILCA, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ordinanza in epigrafe del pretore
di Legnano in data 20 febbraio 1969 é stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma primo, del r.d. legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, sulle guarentigie della magistratura, e con le due ordinanze, pure in
epigrafe, del pretore di Torino in data 10 dicembre 1969 é stata sollevata
questione sullo stesso articolo e sugli artt. 132 a 136 del r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.
Nell'ordinanza del pretore di Legnano viene
esaminata preliminarmente la questione attinente alla stessa proponibilità delle
sollevate censure, stante che la VII delle disposizioni transitorie e finali
della Costituzione stabilisce che, fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario, continuano ad applicarsi le norme precedenti.
Tale questione preliminare viene però risolta dal giudice a quo nel senso della
proponibilità, perché le numerose, sebbene parziali, riforme introdotte nel
vecchio ordinamento ne avrebbero
mutato l'intera struttura. Sì che non
potrebbe dirsi più in vigore l'ordinamento anteriore.
Nelle ordinanze si deduce poi che le norme
impugnate, col limitare la guarentigia della inamovibilità ai soli magistrati
con grado non inferiore a giudice, ed escludendola quindi per gli uditori con
funzioni e per gli aggiunti giudiziari, contrasterebbero con gli artt. 107 e
106 della Costituzione, sancente il primo che i magistrati sono inamovibili e
il secondo che essi sono nominati con concorso.
Si deduce infine nelle stesse ordinanze che
le questioni, oltre a non essere manifestamente infondate, siano altresì
rilevanti nei relativi giudizi, perché essi proponenti, per rivestire la
qualifica di uditori giudiziari con funzioni, e non godere perciò della
inamovibilità, difetterebbero di un requisito attinente alla regolare
costituzione dell'organo giudiziario, con possibili conseguenze invalidanti il
rapporto processuale.
2. - Con le stesse ordinanze del pretore di
Torino e con altra, pure in epigrafe, del pretore di Cassino, viene poi
proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali.
Nelle dette ordinanze si deduce che, in
caso di licenziamento riconosciuto attuato senza che ricorra una giusta causa e
un giustificato motivo, la facoltà concessa al datore di lavoro, di riassumere
il lavoratore licenziato, o, in mancanza, di pagargli una indennità,
contrasterebbe con l'art. 3, comma primo, della Costituzione perché concede
tale facoltà, implicante una scelta, a una sola delle parti e, segnatamente, a
quella che versa in illicito, per aver violato la legge.
La stessa norma censurata, sempre secondo
le ordinanze, sarebbe inoltre contraria all'art. 4, comma primo, e 35 della
Costituzione perché, non garantendo in ogni caso la riassunzione del
lavoratore, non assicurerebbe la conservazione del posto e non tutelerebbe
quindi il lavoro.
Nell'ordinanza del pretore di Torino si
sostiene altresì che il citato art. 8 violerebbe anche l'art. 41 della
Costituzione, in quanto consentirebbe che l'attività economica, in mancanza di
riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato, si svolga in contrasto
con l'utilità sociale.
3. - Nei giudizi avanti la Corte si é
costituita per il Presidente del Consiglio, con atti 10 giugno 1969 e 24 marzo
1970, l'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni relative
all'ordinamento giudiziario siano dichiarate inammissibili per difetto di
rilevanza, perché le così dette guarentigie non attengono alla nomina e alle
altre condizioni di capacità del giudice, che hanno peso, ai fini della
validità degli atti processuali, ma riguardano solo il suo stato giuridico, la
cui normativa nel processo non rileva.
Subordinatamente l'Avvocatura sostiene
l'infondatezza delle questioni sollevate.
Per quanto concerne poi le questioni attinenti
l'art. 8 della legge sui licenziamenti individuali, l'Avvocatura ha concluso
per la infondatezza, assumendo che l'assunta violazione dell'art. 3, comma
primo, non sussiste, perché nel contratto di lavoro non vi é situazione di
eguaglianza tra le posizioni soggettive del datore di lavoro e del lavoratore.
Non sussiste poi la violazione degli artt.
4 e 35, comma primo, perché la legge 604 del 1966 rappresenta certamente una
migliore tutela del lavoratore rispetto alla situazione preesistente, il che
basta per ritenere le sue norme conformi alla Costituzione.
Né infine sussiste, sempre secondo
l'Avvocatura, la violazione dell'art. 41, comma secondo, perché questa norma,
vietando che l'attività economica possa svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale, implica una valutazione afferente gli scopi e i risultati dell'impresa
e non la condotta dell'imprenditore in rapporto ai fatti organizzativi
dell'azienda.
4. - Nel giudizio promosso dal pretore di
Cassino si é altresì costituita avanti la corte la S.p.a. SILCA, la quale, con
deduzioni del 2 luglio 1969, ha chiesto che la proposta questione di
legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata, perché la facoltà
consentita al datore di lavoro, di non riassumere il lavoratore e di pagargli
l'indennità, ottempererebbe alla necessità di evitare che al datore di lavoro
sia imposto un lavoratore non gradito e non violerebbe il diritto del
lavoratore e la sua libertà di cercare altro posto di lavoro, giacché, secondo
la giurisprudenza prevalente ritiene, la scelta tra il ripristino
dell'anteriore rapporto e il pagamento dell'indennità compete a lui non meno
che al datore di lavoro.
All'udienza le parti costituite sono
comparse e si sono rimesse alle conclusioni scritte.
Considerato
in diritto
Stante la parziale identità dell'oggetto
delle questioni sollevate, le cause vengono riunite e decise con unica
sentenza.
1. - Con le citate ordinanze del pretore di
Legnano e del pretore di Torino sono state proposte questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma primo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, e
132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, perché conferiscono la guarentigia
della inamovibilità ai soli magistrati di grado non inferiore a giudice.
Tale limitazione, importante la esclusione
da detta guarentigia degli uditori e degli aggiunti giudiziari, é sembrata ai
suddetti pretori - che hanno la qualifica di uditori giudiziari con funzioni -
illegittima sul piano costituzionale, come contraria alle norme degli artt. 107
e 106 della Costituzione, i quali stabiliscono, il primo, che i magistrati sono
inamovibili, e il secondo, che le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
Nelle ordinanze viene sollevato in via
preliminare il dubbio sulla stessa proponibilità di questioni di costituzionalità
sulle norme dell'ordinamento giudiziario anteriori alla Costituzione, stante
che la VII delle disposizioni transitorie e finali della stessa stabilisce che
quelle norme debbono continuare ad osservarsi fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione.
La Corte, uniformandosi alla sua
giurisprudenza (v. da ultimo sent. n. 80 del
1970), concorda col parere dei proponenti che quel dubbio debba risolversi
negativamente, in quanto deve ritenersi che le molte disposizioni sinora
emanate dal legislatore in parziale riforma di numerose parti dell'anteriore
ordinamento giudiziario, hanno modificato l'intero contesto di esso, anche
nelle parti residue direttamente non investite, sì che non può considerarsi più
operante l'implicito divieto sorgente dalla VII disposizione circa l'esame
della costituzionalità delle norme dell'ordinamento anteriore.
2. - Nelle stesse ordinanze la rilevanza
viene giustificata con la considerazione che la guarentigia della inamovibilità
atterrebbe alla "regolare costituzione dell'organo preposto alla
funzione" e la sua mancanza determinerebbe perciò " possibili
conseguenze invalidanti il rapporto processuale".
La Corte, confermando la sua costante
giurisprudenza sulla appartenenza al giudice a quo del giudizio di rilevanza,
purché sufficientemente motivato, osserva come, nel caso, quel giudizio, ben
lungi dall'essere sufficiente nella sua motivazione, si appalesa prima facie
errato.
Invero, le guarentigie che costituzionalmente
tutelano la funzione giudiziaria - e di cui, nel caso, viene, per altro,
denunciata non l'attualità, ma solo la potenzialità di un'eventuale lesione -
attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di tale
funzione e, se violate, trovano i rimedi giurisdizionali che la legge ha
all'uopo predisposti. Esse non interferiscono in alcun modo "nella
regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione" in un
determinato processo, le cui norme regolatrici attengono invece alla capacità
di essere giudice in quel processo e si riferiscono alla sua nomina, regolare
assunzione dell'ufficio, assenza di incompatibilità, ecc. Solo alla violazione
di tali norme gli artt. 158 del codice di procedura civile e 185 n. 1 del
codice di procedura penale devesi intendere riconnettano la sanzione della
nullità dei provvedimenti del giudice e non a quelle che attengono al suo stato
giuridico e intorno alle quali non si può controvertere finché non si assuma
l'esistenza di una violazione e non si investa del caso l'organo competente a
giudicare della legittimità del provvedimento amministrativo col quale la
violazione stessa sarebbe stata consumata.
Le eccezioni di costituzionalità come sopra
proposte devono essere dichiarate pertanto inammissibili per difetto di
rilevanza.
3. - Con le stesse ordinanze del pretore di
Torino con altra citata in epigrafe del pretore di Cassino, viene poi proposta
la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 8,
comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali,
con riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 35 e 41, comma secondo, della
Costituzione.
Tale norma, la quale dispone che, in caso
di licenziamento attuato non per giusta causa o giustificato motivo, il datore
di lavoro é tenuto a riassumere il prestatore di lavoro o, in mancanza, a
risarcirgli il danno versandogli una indennità, sarebbe illegittima perché
configurerebbe la possibilità di due soluzioni e, tra di esse, renderebbe
arbitra della scelta una sola delle parti, con violazione del principio di
eguaglianza tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Inoltre, la stessa norma sarebbe
illegittima perché, consentendo, in alternativa della riassunzione, il
pagamento di un'indennità, non assicurerebbe la conservazione del posto, e
quindi non garantirebbe sufficientemente il lavoro, e ciò con violazione degli
artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della Costituzione che ne assicurano
la tutela; ed infine perché, consentendo che il licenziamento, anche
illegittimo, conservi la sua efficacia, pur dando luogo al risarcimento,
ammetterebbe che l'iniziativa economica, nonostante il divieto di cui all'art.
41, comma secondo, della Costituzione, si svolga, nel caso, in contrasto con
l'utilità sociale.
Le questioni sono infondate.
4. - La norma la quale ammette che il
datore di lavoro, con la sua stessa inerzia, finisca per operare la scelta di
mantenere fermo il licenziamento, benché illegittimo, restando obbligato
soltanto alla indennità, non può ritenersi contraria alla Costituzione.
Questa affermazione, che non ha un valore
assoluto, assume consistenza ove la disposizione dell'art. 8 si inquadri nella
vicenda della normativa relativa al recesso dal contratto di lavoro dell'uno e
dell'altro contraente.
Si é partiti dalla recedibilità ad nutum
per entrambi, giusta il disposto dell'art. 2118 del codice civile e, passando
per l'art. 8 della legge n. 604 del 1966, si é ora pervenuti alla più
efficiente tutela dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei
lavoratori), in forza del quale é concesso al lavoratore illegittimamente
licenziato, oltre l'indennità, l'equivalente economico della riassunzione, e cioè
il pagamento della retribuzione dalla data della sentenza a quella della sua
(eventuale) reintegrazione effettiva nel posto.
Questa Corte, nella sentenza n. 45 del
1965, ritenne non costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 2118
del codice civile, pur affermando che i principi cui si ispira l'art. 4 della
Costituzione esprimono l'esigenza di un contenimento della libertà del recesso
del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi dell'ampliamento della
tutela del lavoratore, quanto alla conservazione del posto di lavoro.
L'attuazione di questi principi resta
tuttavia affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, quanto alla
scelta dei tempi e dei modi, in rapporto ovviamente alla situazione economica
generale.
Ora l'art. 8 di cui si tratta, avendo
limitato il diritto al recesso del datore di lavoro, prima illimitato, ai casi
di giusta causa e giustificato motivo, e sancito, in mancanza di riassunzione
del lavoratore, il pagamento in suo favore di una indennità, non può non dirsi
attuazione della norma costituzionale soltanto perché di tale attuazione é espressione
iniziale e non completa. Il che, stante la discrezionalità, come sopra da
ammettersi per il legislatore, di dare applicazione a quei principi anche con
gradualità, basta per escludere la incostituzionalità di quella disposizione.
5. - Né, ad orientare diversamente il
giudizio della Corte, valgono i rilievi contenuti nelle ordinanze circa la
ingiustizia cui condurrebbe la norma che, si sostiene, escluderebbe l'obbligo
del pagamento dell'indennità, nel caso che il ripristino del rapporto di lavoro
non possa aver luogo per causa non imputabile al datore di lavoro.
La Corte esclude che tali inconvenienti
possano verificarsi ove si ritenga - come deve ritenersi perché la norma
conservi la riconosciuta conformità ai principi costituzionali - che il pagamento
della indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo
sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi
quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi.
6. - Le sopra esposte considerazioni
dimostrano che la questione é infondata anche in riferimento all'art. 3 e
all'art. 41 della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, del r.d.l. 31 maggio
1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, e 132 a 136 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, proposte dai pretori di
Legnano e di Torino in riferimento agli artt. 107 e 106 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma
primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali,
proposta con ordinanze dei pretori di Torino e di Cassino in riferimento agli
artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 35, comma primo, e 41, comma secondo,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre
1970.