Sentenza n.398 del 1994

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SENTENZA N. 398

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), come modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme sui licenzia menti individuali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1994 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Puglisi Giuseppe e Falconi Rachele, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 29 marzo 1994 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Antonello Monica e la s.a.s. Islanda, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Pretore di Giarre con la quale era stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente da tale Puglisi Giuseppe, esercente la professione di commercialista, il Tribunale di Catania, sezione lavoro, con ordinanza in data 4 febbraio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n.604 (Licenziamenti individuali) così come sostuito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990 n. 108 (Norme sui licenziamenti individuali). Osserva il tribunale che nell'ipotesi di licenziamento intimato verbalmente da un datore di lavoro con meno di sedici dipendenti - fattispecie ricorrente nel caso - al lavoratore compete la correspensione dell'intera retribuzione dalla data del licenziamento fino a quella della riassunzione e non sarebbe pertanto applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo dal momento che il licenziamento intimato oralmente sarebbe da ritenersi inesistente e, quindi, improduttivo di qualsivoglia effetto.

A parere del rimettente ciò determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza, sia per la previsione di una diversa disciplina per casi analoghi, quali sono quelli del licenziamento intimato verbalmente e quello del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, che per la mancata diversificazione della disciplina a seconda che il licenziamento verbale venga intimato da un piccolo imprenditore ovvero da un imprenditore con un numero superiore di dipendenti.

Lamenta inoltre il giudice a quo che la normativa in oggetto viene a sottoporre le piccole imprese ad un sistema sanzionatorio eguale a quello previsto per le altre imprese, così ponendosi in contrasto con "il principio generale di tutela della piccola impresa" di cui all'art. 44 della Costituzione.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestatamente infondata. Osserva la difesa erariale che il licenziamento intimato verbalmente è insuscettibile di produrre un qualsivoglia effetto anche temporaneo e provvisorio e non può pertanto essere equiparato al licenziamento, formalmente corretto, ma non sorretto da giusta causa o giustificato motivo; la diversità delle conseguenze giuridiche ricollegate ai differenti stati viziosi si giustifica in ragione del regime particolarmente rigoroso che il legislatore ha inteso introdurre riguardo alla forma del licenziamento.

3. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Biella con ordinanza emessa in data 29 marzo 1994.

Osserva il Pretore che il licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, dello Statuto dei lavoratori o comunque viziato nella forma, viene ad esser irragionevolmente sanzionato più gravemente, per il permanere degli obblighi retributivi e normativi a carico del datore di lavoro, rispetto al licenziamento formalmente corretto ma viziato nel merito per la mancanza della giusta causa o giustificato motivo sanzionato, invece, con la "mera tutela risarcitoria".

4. - In tale giudizio non si è costituita la parte privata nè è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

 

1. - Data l'analogia delle questioni i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. Tuttavia le questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione in esame, pur avendo per oggetto la stessa norma (art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, in tema di licenziamenti individuali), vanno esaminate separatamente, oltre che per la non coincidenza delle norme costituzionali di riferimento, soprattutto perchè, mentre il Pretore di Biella lamenta che la norma denunziata non prevede anche per i licenziamenti viziati per mancato rispetto delle garanzie procedimentali (di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300), le medesime conseguenze stabilite dal citato art. 8, il Tribunale di Catania si duole che queste conseguenze non siano previste per il licenziamento inefficace per difetto di forma scritta (art. 2 l.n. 604 del 1966). Entrambe le questioni sono evidentemente rilevanti per la risoluzione delle rispettive controversie.

2. - Il Pretore di Biella osserva in particolare che la questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata solo se si pensa "al caso del lavoratore, sorpreso in flagranza di furto a cui non sia formalmente contestato l'addebito, che verrebbe ad essere di fatto reintegrato, mentre il lavoratore tacciato di furto e poi completamente scagionato in sede di giudizio, se licenziato in modo formalmente corretto, si vedrebbe risarcire unicamente il danno in misura che può addirittura scendere, in caso di rapporto breve, alle 2-5 mensilità".

3. - Analoghe perplessità erano recentemente emerse in sede di giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; la quale in una fattispecie di licenziamento per motivi disciplinari, confermando l'orientamento di altre sentenze anteriori, ha ritenuto (sentenze nn. 4844, 4845, 4846, del 1994) che "alla inosservanza delle garanzie procedimentali, previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, conseguono gli stessi effetti stabiliti per l'ipotesi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, dal momento che sarebbe illogico ricollegare a quella inosservanza conseguenze diverse e più gravi di quelle derivanti dall'accertata insussistenza dell'illecito disciplinare. Altrimenti si verificherebbe che un licenziamento inidoneo a conseguire l'effetto risolutivo, perchè viziato nella forma, comporterebbe una tutela reale (e pertanto un obbligo di retribuzione sino alla reintegrazione), laddove la accertata inesistenza della giusta causa, non privando il licenziamento dell'effetto risolutorio, sarebbe seguita soltanto dall'obbligo del pagamento del preavviso".

Va altresì posto in evidenza che la conclusione interpretativa accolta è coerente con le decisioni di questa Corte (in particolare con le sentenze n. 427 e 586 del 1984).

4. - Le citate pronunce, delle Sezioni Unite della Cassazione, nelle quali sono ravvisabili i connotati del diritto vivente sopravvenuto all'ordinanza di rimessione del Pretore di Biella, rendono manifesto che i dubbi di costituzionalità sollevati dal Pretore possono essere risolti in via interpretativa, senza bisogno di incidere sulle norme così come formulate.

La questione stessa, pertanto, deve essere respinta apparendo risolutiva la predetta interpretazione adeguatrice ai precetti costituzionali.

5. - In ordine alla questione sollevata dal Tribunale di Catania il vizio del licenziamento non riguarda il difetto delle garanzie procedimentali previste dai commi secondo e terzo dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ma la mancanza della forma scritta, come richiesta - a pena di inefficacia - dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Il giudice rimettente denunzia: a) la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il datore di lavoro, incorrendo nell'errore di intimare un licenziamento verbale, deve subire conseguenze ben più gravose di quelle previste dalla legge in caso di licenziamento annullato per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo; b) violazione dell'art. 44 della Costituzione, contenente un "principio generale di tutela della piccola impresa". Si osserva in particolare che la "normativa impugnata finisce per sottoporre queste imprese ad un sistema sanzionatorio eguale a quello previsto per ben altre imprese proprio con riguardo ad eventuali errori formali cui il piccolo imprenditore, meno consapevole del quadro normativo, certamente è più soggetto".

6. - Questa Corte ritiene che la situazione risultante dalle vigenti norme non appare in contrasto con i principi costituzionali per una serie di considerazioni:

a) la legge esige la forma scritta, quale elemento certo e costitutivo della volontà di recesso; volontà che deve risultare da un documento soprattutto per tutelare l'essenziale interesse della parte più debole del rapporto a conoscere e ad impugnare l'atto nel termine decorrente dalla data di notifica dello stesso;

b) mentre la c.d. tutela obbligatoria (ex art. 8 legge 604 del 1966) per vizi sostanziali del licenziamento (mancanza di giusta causa o giustificato motivo) trova il suo presupposto nell'impugnazione di un atto risolutorio del rapporto di lavoro, il licenziamento verbale, non producendo alcun effetto, non incide sulla continuità del rapporto stesso e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio;

c) nè costituisce valido "tertium comparationis" l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori relativo alla grande e media impresa, attesa la disomogeneità di questa situazione rispetto a quella della piccola impresa;

d) anche se ravvisabile nell'art. 44 della Costituzione un principio generale di favore per la piccola impresa (trattamento privilegiato giustificato soprattutto ai fini occupazionali), ciò non significa che per tale categoria di imprese debba essere ritenuta non operante la c.d. tutela reale a fronte di un licenziamento privo della essenziale forma scritta, tenuto conto anche dell'esigenza di evitare che, proprio a causa del più diretto rapporto con il datore di lavoro, questi finisca per trascurare elementi formali di essenziale valore riguardo all'atto di risoluzione del rapporto medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt.3 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/11/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 Novembre 1994.