Ordinanza n. 123 del 1995

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ORDINANZA N. 123

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori, Giudici:

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 dal Pretore di Terni nel procedimento penale a carico di Euro e Adino Tombesi, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 nel corso di un procedimento penale a carico di Euro e Adino Tombesi - imputati, tra l'altro, della contravvenzione prevista e punita dall'art. 25, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per avere realizzato una discarica costituita da detriti e ritagli di marmo senza autorizzazione - il Pretore di Terni, su eccezione del pubblico ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti), "nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli articoli ivi richiamati"; che, ad avviso del giudice rimettente, il decreto-legge n. 530 del 1994 violerebbe gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione.

Difatti esso, in contrasto con la precedente normativa di settore: sottrae a qualsiasi forma di controllo i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio e formanti oggetto di un elenco nazionale da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente; crea una disciplina transitoria che esclude dal regime di gestione dei rifiuti tutti i residui, anche tossici e nocivi, definiti come materie prime secondarie dal decreto ministeriale 26 gennaio 1990, senza considerare che quest'ultimo è stato in gran parte annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del 1990, resa in sede di conflitto di attribuzione, anche nelle parti in cui conteneva le prescrizioni sulle modalità di smaltimento delle materie prime secondarie; elimina, a determinate condizioni, l'obbligo di autorizzazione e di iscrizione all'albo per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nell'insediamento di produzione o trattamento; esclude la punibilità per i compor tamenti conformi alle disposizioni del citato decreto del Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990 e delle leggi regionali vigenti posti in essere prima della data di entrata in vigore del decreto- legge; sottrae alle disposizioni del d.P.R. n. 915 del 1982 le attività disciplinate e qualificate come attinenti al riutilizzo dei rifiuti; che nel giudizio dinanzi alla Corte è inter venuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

CONSIDERATO che il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261, serie generale, dell'8 novembre 1994); che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 67 e n. 43 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, tanto più che il decreto-legge attualmente vigente (9 marzo 1995, n. 66), a seguito di successive reiterazioni, presenta un contenuto normativo diverso da quello espresso dal testo denunciato dal giudice rimettente; che la questione è in ogni caso inammissibile anche perchè il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice rimettente ha ad oggetto un intero testo normativo (ordinanza n. 65 del 1993), senza che le censure formulate siano tali da investire tutte le norme del decreto-legge e che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sia motivata in riferimento a tutte le disposizioni in esso contenute.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.                                                                                               

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto- legge 7 settembre 1994, n. 530 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Terni con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.