Ordinanza n. 43 del 1995

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ORDINANZA N. 43

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Dott. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Legnago, nel procedimento penale a carico di Luciano Spedo, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che nel corso di un procedimento penale a carico di Luciano Spedo - imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato attività di trasporto di inerti destinati ad essere riutilizzati nell'ambito di un cantiere senza l'autorizzazione prevista dall'art. 6, lettera d), dello stesso decreto - il Pretore di Verona, sezione distaccata di Legnago, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione);

che la norma denunciata stabilisce che non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, ha commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui, nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;

che, ad avviso del giudice rimettente, questa disposizione, condizionando il venir meno della rilevanza penale del fatto, disposto in via generale dal successivo quarto comma, al rispetto del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali, contrasterebbe con vari parametri costituzionali: con l'art. 25, in quanto il principio di non ultrattività del precetto penale abrogato esigerebbe che vadano esenti da pena tutte le condotte di smaltimento dei rifiuti che, secondo il decreto-legge posteriore, non costituiscono più reato; con l'art. 3, giacché diverse sono le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 26 gennaio 1990 (tra l'altro annullato da questa Corte in sede di conflitto di attribuzione con la sentenza n. 512 del 1990) rispetto agli adempimenti prescritti dal decreto-legge; con l'art. 117, perché far dipendere la non punibilità dei comportamenti di smaltimento delle materie prime secondarie dall'osservanza di leggi regionali violerebbe il principio di riserva di legge statale in materia penale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

CONSIDERATO che il decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107, serie generale, del 10 maggio 1994;

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 426 e 322 del 1994), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Legnago, con ordinanza emessa il 22 aprile 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.