Ordinanza n. 65 del 1993

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ORDINANZA N. 65

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con due ordinanze emesse il 13 novembre 1991 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Mori Alfredo ed altri contro l'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Brescia e sul ricorso proposto da Cattozzo Lidia contro l'Intendenza di Finanza di Brescia, iscritte ai nn. 358 e 359 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.29, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia, adita da alcuni contribuenti, i quali contestavano le cartelle esattoriali con le quali era stato loro ingiunto il pagamento delle somme relative alla parte percentuale delle tasse destinate alle spese militari e dagli stessi contribuenti trattenute, ha sollevato, in riferimento agli artt.3, 19 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intero d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), "nella parte in cui obbliga i contribuenti obiettori a versare allo Stato anche quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per fini di difesa armata, ovvero nella parte in cui non prevede che quota del bilancio del Ministero della difesa o di altra amministrazione, nella specie, sia destinata a supporto o propaganda del servizio alternativo non violento";

che, secondo il giudice a quo, il mancato riconoscimento della c.d. obiezione fiscale determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre forme di manifestazione della libertà di coscienza, le quali, viceversa, sono riconosciute dall'ordinamento giuridico, ancorchè le motivazioni religiose dell'obiettore fiscale possano essere identiche e ugualmente profonde, con conseguente violazione degli artt. 3 e 19 della Costituzione;

che la mancata previsione di qualsiasi forma di propaganda del servizio non violento contrasterebbe con l'art. 21 della Costituzione;

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo afferma di non poter decidere la controversia sottoposta al suo esame senza che questa Corte si pronunci "sulla sussistenza o meno di un diritto civile all'obiezione in materia fiscale, con conseguente obbligo del Ministero della difesa di destinare una parte del suo bilancio oltre che alle spese militari stricto sensu ad attività connesse al servizio sostitutivo civile alternativo a quello militare armato";

che la stessa Commissione tributaria di primo grado di Brescia ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale in un giudizio introdotto con il ricorso di un contribuente contro il silenzio opposto dall'Intendenza di finanza di Brescia sulla richiesta di rimborso della somma relativa a quella parte percentuale delle tasse destinata alla spesa militare e dalla stessa Intendenza trattenuta;

che nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti dei giudizi a quibus, nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale introdotti con le ordinanze indicate in epigrafe hanno il medesimo oggetto e vanno quindi riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della cui legittimità costituzionale dubita il giudice a quo, istituisce e disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma nulla dispone circa la destinazione e la utilizzazione delle imposte riscosse sulla base dell'atto legislativo impugnato;

che la materia della destinazione e della utilizzazione delle entrate tributarie è disciplinata dalle leggi di contabilità, le quali, stabilendo i principi della universalità, della integrità e della unità del bilancio dello Stato, impongono che tutte le entrate, da qualunque fonte provengano, costituiscano una massa inscindibile da destinarsi a tutte le spese iscritte in bilancio (v., per gli aspetti che qui rilevano, l'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468);

che, conseguentemente, la questione di legittimità oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, essendo del tutto evidente l'errore nel quale è incorso il giudice a quo nell'individuare la disposizione dalla quale deriverebbe la dedotta lesione dei principi costituzionali;

che la decisione di inammissibilità è ulteriormente rafforzata dalla concorrente ragione che la censura proposta dal giudice a quo ha ad oggetto un intero testo normativo, in relazione al quale, mentre non è possibile individuare con precisione quale sia la disposizione dalla quale deriva la lamentata lesione dei principi costituzionali, non è del pari possibile estendere la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale a disposizioni che non concernono affatto gli aspetti censurati nelle ordinanze di rimessione.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 19 e 21 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/02/93.