SENTENZA N. 451
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Giuliano VASSALLI
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
Prof.
Fernando SANTOSUOSSO
Avv.
Massimo VARI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett.b),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione
e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale) e 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1993 dal Tribunale
amministrativo per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Turinese Andrea contro la U.L.S.S. n.20 di Camposampiero,
iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.21, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
l. Nel
corso di un giudizio cautelare su più ricorsi riuniti proposti da Turinese Andrea contro l'Unità locale socio sanitaria n. 20
di Camposampiero per la sospensione di provvedimenti con cui l'Amministrazione
respingeva la domanda del ricorrente, tendente ad ottenere il riconoscimento
della facoltà di permanere in servizio oltre il limite di età per un biennio ai
sensi dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre
1992, n.421 e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, con ordinanza
emessa il 24 febbraio 1993 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni sopra indicate, in relazione agli artt. 3, 76 e 97 della
Costituzione.
In ordine
alla rilevanza della questione, il Tribunale rimettente osserva come i
provvedimenti contro cui il ricorrente ha presentato istanza di sospensione
precludono all'interessato in modo definitivo di avvalersi del beneficio
previsto dalle disposizioni oggetto del presente giudizio, mentre all'epoca di
entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 sussistevano in punto di fatto
gli estremi perchè il Turinese
potesse avvalersi della facoltà introdotta dalla normativa in questione, onde
per cui le domande del ricorrente dovrebbero, allo stato, essere accolte.
Circa la
non manifesta infondatezza, osserva il Tribunale come le disposizioni impugnate
si rivelino, nella loro enunciazione testuale, schematiche ed ellittiche, in
quanto rivolte a disciplinare unitariamente una complessa ed articolata
materia, regolata dall'ordinamento con modalità in parte generali ed in parte
speciali, in relazione alle diverse tipologie di rapporti di diritto pubblico;
ambito all'interno del quale taluni settori hanno sempre avuto una separata e
distinta disciplina relativamente alla data di collocamento a riposo
(magistrati, docenti universitari). Di fronte a tale complessa realtà
normativa, la dizione di "dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici
non economici", era stata impiegata dalla normativa pregressa per individuare
i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza, ma mai per disciplinare
il limite massimo d'età per la cessazione del servizio. Relativamente a
quest'ultimo aspetto, risulterebbe inoltre irragionevole privilegiare, sulle
oggettive esigenze organizzative della pubblica amministrazione, le opzioni dei
singoli dipendenti in funzione di propri ed esclusivi interessi personali.
Rileva
inoltre il giudice a quo che la proposizione di cui all'art. 3, lett.b) della legge n. 421 del 1992 costituisce una disposizione
puntuale e specifica, suscettibile quindi di immediata efficacia normativa,
incompatibile con il carattere programmatorio dell'articolato nel quale è
inserita.
Si
osserva infine che la soluzione adottata dalla legge di delega di protrarre per
un biennio il collocamento a riposo, mentre si rivela sostanzialmente
ininfluente e poco incisiva ai fini del contenimento della spesa previdenziale,
appare altresì discriminatoria nei confronti degli altri dipendenti pubblici e
privati, ai quali non viene riconosciuta analoga facoltà, in contrasto con la
conclamata volontà del legislatore, desumibile dagli artt. 2 e 3 della medesima
legge di delega, di rendere omogenei sia i rapporti di lavoro pubblici e
privati, sia i relativi trattamenti pensionistici. Osserva altresì che vi
sarebbe contraddizione con le politiche occupazionali volte ad assicurare ai
giovani l'accesso al mondo del lavoro (come di mostrerebbero i decreti legge 5
gennaio 1993, n.1; 1o febbraio 1993, n. 26; 12 febbraio 1993, n. 31), in quanto
il congelamento per un biennio della provvista di nuovo personale precluderebbe
ad un gran numero di giovani l'accesso ad una delle fonti più rilevanti, specie
in alcune zone del Paese in una fase di acuta recessione economica, di
occupazione e lavoro; mentre il prolungamento del limite massimo di età
pensionabile impedirebbe il fisiologico ricambio nella pubblica
amministrazione, in contrasto con i più elementari principi delle scienze
dell'organizzazione aziendale ed amministrativa.
Sulla
base di tali motivi, il Tribunale rimettente ritiene che le disposizioni
oggetto del presente giudizio si pongano in contrasto con i principi di
ragionevolezza, di eguaglianza e di buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui agli artt.3 e 97 della Costituzione, nonchè con l'art. 76 per il profilo sopra indicato.
2. É
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o, in
subordine, l'infondatezza della questione di costituzionalità.
L'inammissibilità
è motivata sulla base dell'insufficiente motivazione dell'ordinanza di
rimessione in punto di rilevanza, non precisando, il giudice rimettente, i
motivi sulla cui base fu rigettata la domanda del Turinese
a veder protratto il proprio servizio per altri due anni.
Qualora
si ritenesse superato tale profilo, la questione di costituzionalità, a parere
della difesa erariale, dovrebbe essere dichiarata infondata.
La
presunta violazione dell'art. 76 della Costituzione non sussisterebbe, per il
motivo che le deleghe c.d. vincolanti non potrebbero comunque dar luogo ad un
problema di legittimità costituzionale, in quanto la disposizione
costituzionale prevede i limiti minimi della delegazione legislativa ma non i
limiti massimi. Si fa presente inoltre che la disposizione impugnata è inserita
in una ampia delega: ciò che in ogni caso giustificherebbe anche l'esistenza,
tra gli altri, di "principi e criteri" vincolanti per garantire
l'obiettivo che il legislatore ha ritenuto di porsi.
Quanto al
profilo di incostituzionalità sollevato nei confronti dell'art. 3 della
Costituzione, esso va escluso, a giudizio della difesa erariale, in quanto
vengono poste a raffronto situazioni non comparabili (dipendenti pubblici e
privati), "non omologabili al fine di censurare scelte discrezionali del
legislatore".
Quanto
infine alla censura rivolta alle disposizioni impugnate in riferimento all'art.
97 della Costituzione, la lesione del principio del buon andamento non
risulterebbe sorretta da argomenti che possano determinare una censura del
potere discrezionale del legislatore, tenendo presenti le due essenziali
finalità che la normativa impugnata tende a realizzare, e cioé
il contenimento, per un dato periodo, della spesa previdenziale, e l'impedire
di sguarnire i ruoli di una fascia di personale già esperto: finalità che
sembrano omaggio, e non offesa, all'art. 97 della Costituzione.
Considerato in diritto
l. É
stata sollevata questione di legittimità costituzionale -in riferimento agli
artt. 3, 76 e 97 della Costituzione- dell'art. 3, lett.
b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e dell'art. 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo
3 della legge 23 ottobre 1992, n.421) nella parte in cui riconoscono ai
dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la facoltà di
permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di
età per il collocamento a riposo per essi previsti.
Si
sospetta la violazione:
- dell'art.
3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento nei
confronti degli altri dipendenti pubblici e privati e per irragionevolezza;
-
dell'art. 97 della Costituzione, relativamente al principio di buon andamento
della pubblica amministrazione;
-
dell'art. 76 della Costituzione, per violazione del carattere necessariamente
programmatorio che deve essere proprio della legge di delega.
2. La
questione è inammissibile.
Ed
invero, se il giudice amministrativo solleva la questione di legittimità
costituzionale della norma relativa al merito del ricorso, contestualmente alla
decisione, senza alcuna riserva, di accoglimento o di rigetto sulla domanda di
sospensione del provvedimento impugnato, la questione risulta, per un verso,
non rilevante nell'autonomo contenzioso sulla misura cautelare - esauritosi con
la relativa pronuncia-, e per altro verso intempestiva in rapporto alla seconda
ed eventuale sede contenziosa, posto che, prima del perfezionamento dei
requisiti processuali prescritti (domanda di parte, assegnazione della causa
per la sua trattazione), l'organo giurisdizionale è sprovvisto di potestà
decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalità ad esso relative, ancorchè questa delibazione sia limitata alla non manifesta
infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla predetta seconda fase del
giudizio.
Questi
principi sono conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 367 del
1991; n. 444
e 498 del 1990;
n.579 del 1989;
n. 186 del 1976)
e vanno applicati nella presente fattispecie, in cui il T.A.R. del Veneto,
contestualmente alla concessione senza riserve della misura della sospensiva
del provvedimento impugnato, ha sollevato la questione di costituzionalità
dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503,
concernente la legittimità della proroga della durata del servizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e
dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.421), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13/12/93.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Fernando
SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata
in cancelleria il 20/12/93.