SENTENZA N.444
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al
Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato) promossi con ordinanze emesse il 9 maggio
1989 (n. 2 ordd.), il 9 giugno 1989 e il 7 luglio
1989 dal T.A.R. della Sicilia - sezione staccata di Catania, iscritte
rispettivamente ai nn. 173, 174, 175 e 176 del
registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno
1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
1.- Con quattro ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, il
T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477,
recante "Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico
del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato".
Va precisato che tre delle ordinanze di remissione (r.o. nn. 173, 175 e 176)
sono state emesse in sede di esame delle domande di sospensione dei
provvedimenti impugnati proposte dai ricorrenti, dopo che, come precisa lo
stesso giudice a qua, con coeva ordinanza era stata disposta, "in
accoglimento temporaneo della domanda cautelare, ...la sospensione del
provvedimento impugnato sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione
degli atti da parte della Corte costituzionale".
Il T.A.R. remittente osserva che il collocamento a riposo per raggiunti
limiti di età del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente delle
scuole statali di ogni ordine e grado é disciplinato dall'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477; tale norma, dopo aver
unificato, al primo comma, il limite di età per tutto il personale a 65 anni,
ha, tuttavia, previsto, ai commi secondo e terzo, - al fine di non pregiudicare
la posizione di coloro che contavano, in base alla normativa previgente, di
essere collocati in pensione al compimento del 70° anno di età - la
possibilità, per tutti i docenti e i non docenti, purchè
in servizio al lo ottobre 1974, di rimanere in servizio fino a maturare il periodo
richiesto per il massimo della pensione e comunque fino al 70° anno (secondo
comma); oppure, fino al 70° anno, ove al compimento del 65° anno non fosse
stato raggiunto il numero di anni richiesto per il minimo della pensione (terzo
comma).
Nessuna particolare disposizione al riguardo é, invece, prevista nei dd.P.R. nn.
417 e 420 del 1974, rispettivamente per il personale docente e non docente
(cfr. artt. 109 e 39).
Ciò premesso, il giudice remittente rileva che nel settore del pubblico
impiego esiste una stretta connessione tra il limite di età per l'assunzione
dei dipendenti e il limite di età prescritto per il loro collocamento a riposo,
determinato in modo tale da garantire il conseguimento del diritto a pensione.
L'esistenza di tale principio é dimostrata dall'intima correlazione che
sussiste tra l'art. 2 dei d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (come modificato dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25), il
quale stabilisce in 40 anni, di regola, (elevabile in casi speciali a 45) il
limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, e l'art. 42, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale
prescrive che il diritto a pensione sorge dopo quindici anni di effettivo
servizio.
Allorchè disposizioni speciali hanno previsto l'assunzione prescindendo dai limiti di età
sopra indicati, il legislatore si é preoccupato di elevare correlativamente il
limite di età per il collocamento a riposo, come, ad esempio, é avvenuto con
l'art. 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, concernente i profughi.
Un intento analogo é stato perseguito con l'art. 15,
terzo comma, della legge n. 477 del 1973. Tale norma, prosegue il giudice a
quo, ha natura duplice, in quanto non ha la sola
finalità di consentire la maturazione dei diritto a pensione ai docenti delle
scuole secondarie che si erano visti abbassare l'età del collocamento a riposo
(prima prevista in 70 anni) e quindi avevano acquisito legittime aspettative in
tal senso, ma, riferendosi a tutte indistintamente le categorie di personale,
persegue l'intento prevalente di garantire il diritto alla pensione a tutti i
dipendenti che, assunti in ruolo ope legis (e quindi prescindendo dai limiti di età), non
avrebbero potuto effettuare il servizio minimo richiesto ove fossero stati
mantenuti in servizio solo fino al 65° anno di età.
Tale essendo la ratio della norma, l'esclusione
del mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età dei docenti e non docenti
assunti dopo il 1° ottobre 1974 (quale é il caso dei ricorrenti nei giudizi a quibus) appare al giudice remittente irrazionale
e discriminatoria, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione,
in quanto introduce una diversità di trattamento tra dipendenti pubblici che
esplicano identiche funzioni e poichè l'esigenza di
raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo
della pensione é un interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca
della loro assunzione.
La norma censurata lederebbe, inoltre, l'art. 38
della Costituzione, in quanto non consente il conseguimento del diritto sociale
alla pensione minima a quei lavoratori, che, entrati in servizio
successivamente al 1° ottobre 1974, ad età inoltrata, non riuscirebbero in base
alla normativa generale a completare, sia pure per pochi anni o mesi, il
periodo di lavoro minimo richiesto per ottenere il trattamento di quiescenza (é
richiamata la sentenza di questa Corte n. 238 del 1988).
2.- É- intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Preliminarmente l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità delle questioni
sollevate con le ordinanze emesse in sede cautelare, in
quanto la disposta sospensione dei provvedimenti impugnati comporta che
il potere cautelare é stato ormai esercitato, a nulla rilevando che la domanda
di sospensione sia stata accolta in via temporanea sino all'esito del giudizio
di costituzionalità.
Nel merito l'Avvocatura conclude per
l'infondatezza delle questioni.
A suo avviso la norma censurata - di natura transitoria - trova la sua ragione
nell'esigenza di tutelare le aspettative del personale
già in servizio, per il quale la norma di cui al primo comma dello stesso art.
15 aveva abbassato l'età limite per il collocamento a riposo (e cioé del personale ispettivo, direttivo e docente della
scuola secondaria ed artistica, il cui limite d'età era precedentemente fissato
a 70 anni). Se la data-limite del 1° ottobre 1974 non fosse stata apposta, sicchè il regime transitorio si sarebbe potuto applicare a
tutto il personale, anche a quello assunto in futuro, non di regime transitorio
si sarebbe trattato, diretto a tutelare aspettative
già maturate, bensì di regime definitivo e per di più con vanificazione della
regola generale che unifica al 65° anno l'età pensionabile. Per chi, come i
ricorrenti nei giudizi a quibus, non appartiene alle
categorie di personale anzidette e, per di più, é
entrato in servizio dopo il 1° ottobre 1974 il beneficio del trattenimento in
servizio avrebbe un doppio carattere di eccezionalità.
In effetti, prosegue l'Avvocatura, la questione avrebbe dovuto avere per
oggetto più appropriato l'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che stabilisce, per tutti
i dipendenti statali, in 15 anni di servizio effettivo il requisito minimo per
aver diritto alla pensione normale: il particolare trattamento del personale
della scuola costituisce espressione di una disciplina derogatoria e non di
carattere generale.
Quanto alle altre considerazioni svolte nelle ordinanze di rimessione,
l'Avvocatura rileva, da un lato, che la pretesa correlazione tra limite d'età
per l'accesso all'impiego e limite d'età per il collocamento a riposo non trova
conferma nella normativa vigente, come é dimostrato dal fatto che quando la
legge 29 gennaio 1989, n.
Considerato in diritto
1.-I giudizi, avendo ad oggetto un'identica
questione, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n.
477 (recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico
del personale della scuola), dopo aver stabilito, al primo comma, che a
decorrere dal 1o ottobre 1974 il collocamento a riposo del personale ispettivo,
direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed
artistica <avviene il 1o ottobre successivo alla data di compimento del 65o
anno di età>, consente, al secondo comma, al personale in servizio al 1o
ottobre 1974 che, per effetto del comma precedente, doveva essere collocato a
riposo e non aveva raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il
massimo della pensione, di <rimanere in servizio su richiesta fino al
raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70o anno di età>.
Il successivo terzo comma, che qui specificamente interessa, prevede (nel
testo vigente anche a seguito della sentenza di questa Corte n. 207 del 1986)
che la disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale
che, <in servizio al 1o ottobre 1974, al compimento del 65o anno di età non
abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della
pensione>.
Il remittente T.A.R. della Sicilia-sezione di Catania-, dopo aver precisato che nessuna particolare
disposizione in ordine al trattenimento in servizio
oltre il 65 o anno è contenuta nella normativa delegata di cui ai dd.P.R. nn. 417 e 420 del 1974,
rileva preliminarmente che nel settore del pubblico impiego esiste una stretta
correlazione tra il limite di età per l'assunzione dei dipendenti e quello
prescritto per il loro collocamento a riposo, in quanto quest'ultimo è sempre
determinato in modo tale da garantire il conseguimento del diritto a pensione.
Ciò posto, il giudice a quo osserva che il citato terzo comma dell'art. 15, riferendosi a tutte le categorie di personale e non
soltanto a quelle (docenti delle scuole secondarie ed artistiche) alle quali lo
stesso art. 15 -al primo comma - aveva abbassato l'età del collocamento a
riposo da
Così individuata la ratio della norma, il
giudice remittente ritiene che la stessa, nella parte in cui esclude il
mantenimento in servizio del personale ultrasessantacinquenne
docente e non docente assunto dopo il 1o ottobre 1974, che non abbia maturato
l'anzianità minima per il trattamento di quiescenza, violi, da un lato, l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di
trattamento tra pubblici dipendenti a seconda che si siano o meno trovati in
servizio al 1o ottobre 1974, <poichè l'esigenza di
raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo
della pensione è un interesse di tutti i lavoratori a prescindere dall'epoca
della loro assunzione>; dall'altro, l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, in quanto la norma, non consentendo ai lavoratori assunti dopo la
data anzidetta, in età avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per
il conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale alla
pensione minima.
3.-Il Presidente del Consiglio dei ministri
eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione, limitatamente ai
casi in cui la stessa è stata sollevata dal giudice remittente in sede
cautelare: sostiene l'Avvocatura dello Stato che la sospensione degli atti
impugnati, disposta dal giudice stesso con separato provvedimento, sia pure
temporaneamente <<fino alla camera di consiglio successiva alla
restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale>, avrebbe ormai
comportato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'avvenuto esercizio del
potere cautelare da parte del giudice a quo, con conseguente irrilevanza della
questione.
L'eccezione non può essere accolta.
Premesso che l'indicata vicenda processuale si è verificata in tre dei
quattro giudizi a quibus, come meglio specificato in
narrativa, e che pertanto la questione andrebbe comunque esaminata
nel merito in relazione all'altro giudizio (in cui la stessa è stata sollevata
nella fase di merito), va osservato che questa Corte ha dichiarato (v. da ult. sent. n. 579 del
1989) l'inammissibilità di questioni sollevate in sede di giudizio
cautelare dopo l'accoglimento della relativa istanza da parte del giudice, e ciò
per l'avvenuto esaurimento di ogni sua potestà in quella sede, con conseguente
irrilevanza della questione ai fini di quel giudizio.
Ma nei casi in esame la situazione è diversa.
Accertata la rilevanza (e la non manifesta infondatezza) della questione di
costituzionalità ai fini della decisione sulla sospensiva, il T.A.R.,
contemporaneamente alla emissione dell'ordinanza di
rimessione a questa Corte, ha disposto, con separato provvedimento, la
sospensione degli atti impugnati in via provvisoria e temporanea fino alla
ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità: tale
pronuncia non ha determinato, per la sua natura meramente tecnica ed
interinale, l'esaurimento del potere cautelare del giudice amministrativo, con
la conseguenza che la proposta questione deve ritenersi tuttora fornita del
requisito della rilevanza.
4.-Passando al merito, va innanzitutto precisato che la norma impugnata,
pur inserita in una legge di delegazione in materia di stato giuridico del
personale della scuola, detta una disciplina di diretta ed
immediata applicazione circa un aspetto della materia stessa, sul quale,
pertanto, nulla hanno disposto le norme delegate.
Ciò posto, la questione è fondata.
Questa Corte ha avuto modo in varie occasioni di occuparsi di normative
(statali e regionali) concernenti i limiti di età per il collocamento a riposo
dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento al problema del
trattenimento in servizio oltre tali limiti a fini previdenziali.
Nella sentenza
n. 238 del 1988, citata nelle ordinanze di rimessione e relativa a leggi
delle Regioni Calabria e Campania, le quali consentono ai dipendenti regionali ultrasessantacinquenni, che non hanno maturato il diritto
al trattamento minimo di pensione, di essere mantenuti eccezionalmente in
servizio per il periodo strettamente necessario al conseguimento di tale
diritto,
Nella successiva sentenza n. 461 del
1989,
Va poi rilevato che successivamente a dette
pronunce sono intervenuti il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, il quale, all'art. 10, sesto comma,
dispone che il servizio utile da prendere in considerazione, ai fini della
permanenza in servizio prevista dall'art. 15, secondo e terzo comma, della
legge 30 luglio 1973, n. 477, <deve intendersi comprensivo di tutti i
servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di
quiescenza con provvedimento formale>; nonchè la
legge 28 febbraio 1990, n. 37, che, nel convertire il decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, prevede (art. 1, comma quarto-quinquies)
l'estensione ai dirigenti civili dello Stato delle disposizioni di cui ai
citati artt. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/73, e 10, sesto
comma, del decreto legge n. 357/89, convertito dalla legge n. 417/89.
Tali recentissime disposizioni di legge denotano che il legislatore da un
lato tende ad evitare il più possibile il verificarsi,
per il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a
pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e, dall'altro, mira
ad estendere ad altre categorie le norme derogatorie dettate per tale
personale.
Si è, pertanto, in presenza di una evoluzione
legislativa tendente a quella più compiuta attuazione dell'art. 38, secondo
comma, della Costituzione auspicata da questa Corte nelle pronunzie sopra
menzionate.
Ora, venendo più direttamente alla presente questione di
costituzionalità, deve riconoscersi che la norma impugnata, limitatamente alla
parte in cui esclude, per il personale ultrasessantacinquenne
assunto dopo il 1o ottobre 1974, la facoltà del trattenimento in servizio fino
al conseguimento del diritto alla pensione nella misura minima (e comunque non
oltre il 70o anno di età), non risponde, nell'attuale quadro normativo, al
precetto contenuto nel parametro costituzionale dianzi
citato.
Invero, non può essere preclusa, senza violare l'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, la possibilità, per il personale in
questione che al compimento del 65o anno-e quale che sia la data di assunzione
- non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite
per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di
servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto.
Resta con ciò assorbito il profilo di censura relativo
all'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al
Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al
personale assunto dopo il 1o ottobre 1974, che al compimento del 65o anno di
età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo
della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di
tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70o anno di età).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/10/90.