ORDINANZA
N. 480
ANNO 1992
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
-
Dott. Francesco
GRECO
-
Prof. Gabriele
PESCATORE
-
Avv. Ugo
SPAGNOLI
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Dott. Renato
GRANATA
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2,
sedicesimo comma, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in
materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, promosso
con l'ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal Pretore di Torino nel procedimento
civile vertente tra s.a.s. Assicurazioni Bondon e l'INPS, iscritta al n.327 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie
speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione della s.a.s. Assicurazioni Bondon e
dell'INPS nonchè l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il
Giudice relatore Luigi Mengoni.
RITENUTO che, nel corso di un
procedimento civile promosso dalla s.a.s.
Assicurazioni Bondon contro l'INPS per far accertare
il proprio diritto a pagare i contributi alla Cassa unica per gli assegni
familiari (CUAF) nella misura ridotta di cui all'art. 20, primo comma, n. 1,
del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114
(modificato dalle leggi 3 giugno 1975, n. 160, art. 11, e 21 dicembre 1978,
n.845, art. 25), con conseguente condanna del convenuto a restituire le somme
versate in eccedenza dal giugno
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione
denunciata, essendo intervenuta in una materia in cui si era formato un
"diritto vivente" univoco nel riconoscere il detto beneficio anche
agli agenti di assicurazione, non può definirsi di interpretazione autentica,
ma ha natura di norma innovativa dotata di retroattività, onde sotto questo
profilo, in quanto incide su obblighi contributivi già scaduti, essa appare
viziata di illegittimità costituzionale per contrasto col principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.;
che, nel giudizio davanti alla Corte, si è costituita
la ricorrente condividendo e integrando con altri argomenti la prospettazione del giudice a quo, della quale sottolinea la
diversità rispetto alla questione decisa da questa Corte con la sent. n. 586 del
1990, e concludendo per una dichiarazione di fondatezza. In particolare la
parte privata ritiene improprio il termine "beneficio" usato dalla
norma in esame, atteso che già precedentemente alla riforma del 1974 i
lavoratori autonomi erano assoggettati al pagamento di contributi CUAF distinti
da quelli dovuti dagli altri datori di lavoro non agricoli;
che l'INPS si è costituito fuori termine;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata, posto che la disposizione impugnata non ha creato un
nuovo obbligo contributivo, ma si è limitata a ristabilire l'esatta portata
della norma preesistente.
CONSIDERATO che la natura di norma
interpretativa, per sè comportante l'efficacia
retroattiva, dell'art. 2, sedicesimo comma, del d.l. n.338 del 1989 è già stata
riconosciuta da questa Corte nella sentenza n.586 del
1990, che ha ritenuto giustificati l'inquadramento comune degli agenti di
commercio e degli agenti di assicurazione ai fini della previdenza sociale in
loro favore e, al contrario, la separazione dei secondi dai primi ai fini
dell'ammissione alla contribuzione agevolata alla CUAF in favore dei loro
dipendenti. Poichè l'art. 20, primo comma, n. 1 del
d.l. n.30 del 1974, per l'ambiguità della sua formulazione, aveva dato luogo,
col passare del tempo, al formarsi di una interpretazione
estensiva contraria alla sua ratio, il legislatore
del 1989 è intervenuto per disconoscere il fondamento di tale applicazione
estensiva precisando che nella disposizione del 1974 la locuzione "datori
di lavoro commercianti" va intesa, per quanto attiene agli ausiliari
(autonomi) del commercio, nel senso stretto e proprio di cui all'art. 2195, nn. 2 e 5, cod.civ., escludente
gli agenti di assicurazione;
che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione il
carattere di norma di interpretazione autentica dell'art. 2, sedicesimo comma,
del d.l. n. 338 del 1989 "è ormai ius receptum " (sentenze nn.
9899 del 1990, 383 e 3702 del 1992), così che su questo punto la citata sentenza della
Corte costituzionale n. 586 del 1990 è stata considerata una "presa
d'atto del diritto vivente" (Cass. n. 383 del 1992 cit.);
che l'argomento contrario addotto dal giudice a quo si
fonda su una nozione riduttiva, generalmente abbandonata, dell'istituto
dell'interpretazione autentica. Dire che "va riconosciuto carattere
interpretativo soltanto a una legge che, fermo il tenore testuale della norma
interpretata, ne chiarisce il significato ovvero privilegia una tra le tante
interpretazioni possibili" (sentenze nn. 155 del 1990, 246 del 1992, ord.
n. 205 del 1991), non implica che questo tipo di intervento legislativo sia
ammissibile soltanto in una situazione di incertezza nell'applicazione del
diritto o di conflitto di interpretazioni. É necessario e sufficiente che la
scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le possibili
varianti di senso (scil. compatibili col tenore
letterale) del testo interpretato, cioé stabilisca un
significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore:
entro questo limite (indubbiamente rispettato nella specie, come dimostra la
sent. n. 1266 del 1984 della Corte di cassazione, la
cui interpretazione rigorosamente letterale, disattesa dalla giurisprudenza
successiva, è stata imperativamente ripristinata dalla norma in esame), e
sempre che non risulti l'intenzione di incidere direttamente su concrete
............ fattispecie sub iudice (il che nella
specie è implicitamente escluso dall'ordinanza di rimessione, la quale non
richiama gli artt. 101, 102 e 104 Cost.), "non è contestabile la
legittimità del ricorso a tale forma di produzione giuridica da parte del
legislatore anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di
cassazione, istituzionalmente investita del potere nomofilattico"
(Cass. n. 2740 del 1992). In questo caso lo strumento dell'interpretazione
autentica è usato dal legislatore per rimediare a un'opzione interpretativa
consolidata nella giurisprudenza in un senso divergente dalla linea di politica
del diritto da lui giudicata più opportuna.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (divenuto quindicesimo
in seguito alla soppressione del nono comma operata in sede di conversione),
del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi
nel mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/92.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 22/12/92.