SENTENZA N. 391
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
della Regione Lombardia notificato il 4 maggio 1991, depositato in Cancelleria
il 10 maggio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli
artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato
n. 452 del 21 dicembre 1990 concernente "Regolamento recante norme di
attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di
affari in mediazione" ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avvocato Vitaliano
Lorenzoni per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello
Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - La Regione Lombardia, con ricorso notificato in data 4
maggio
Ha lamentato, in particolare, che l'art. 15
del citato D.M., prevedendo la cadenza almeno semestrale dei corsi di
formazione, il numero minimo delle ore di insegnamento, la durata massima del
corso, la necessità che il piano di studi comprenda le materie oggetto delle
prove d'esame, incide rigidamente e dettagliatamente in ambito nel quale le
suddette competenze regionali sono, invece, garantite anche dalla legge-quadro
sulla formazione professionale la quale affida alle Regioni "la
programmazione, l'attuazione e il funzionamento" delle attività formative
(art. 4, lettera a), della legge 21 dicembre 1978 n. 845). Ha precisato,
inoltre, che le Regioni medesime devono disporre, in conformità a quanto
previsto dai programmi regionali di sviluppo, "programmi pluriennali e
piani annuali di attuazione" (art. 5), allo scopo di assicurare, fra
l'altro, "la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le
prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi
della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale"
(art. 3 lettera b).
Inoltre, la previsione, fra gli enti competenti ad istituire corsi, delle Camere di Commercio contrasta col
principio posto dall'art. 5 della citata legge-quadro nella parte in cui affida
alle Regioni la scelta di enti (ulteriori rispetto a quelli pubblici
istituzionalmente preposti all'istruzione professionale) ai quali è consentito
lo svolgimento delle attività in questione.
La ricorrente ha anche rilevato che sono inoltre evidenti i
vizi che inficiano l'art. 16 del D.M. impugnato, nella
parte in cui affida al presidente della Camera di Commercio la nomina della
commissione esaminatrice di ciascun corso e in cui determina esso stesso la
composizione di queste commissioni perché la citata legge-quadro impone che le
prove finali, al termine dei corsi di formazione professionale, siano svolte di
fronte a commissioni esaminatrici composte nei modi previsti da leggi regionali
(art. 14).
2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo
per la inammissibilità o per la infondatezza della questione, ha osservato che
lo Stato, nella materia di cui trattasi, può porre limiti alle competenze
regionali, oltre a quelli posti con la legge-quadro sulla formazione
professionale, con norme di dettaglio conseguenti al riconoscimento formale
dell'attività professionale, per l'esigenza di regolare, nell'interesse
nazionale, l'esercizio di una professione non limitato territorialmente e per
la necessità di garantire uniformi minimi di preparazione dei professionisti
che intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio suddetto; e che
certamente le disposizioni censurate sono chiaramente strumentali al
conseguimento delle suddette finalità.
Considerato
in diritto
1. - La Regione Lombardia ha presentato ricorso per conflitto
di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21
dicembre 1990 n. 452, intitolato "Regolamento recante norme di attuazione
della legge 3 febbraio 1989 n. 39, sulla disciplina degli agenti in mediazione.
Adduce che gli artt. 15 e 16 del detto decreto ledono
le sue competenze in materia di formazione professionale.
2. - Il ricorso merita accoglimento. La legge 3 febbraio 1989
n.
Con decreto del 21 dicembre 1990, n.
Del regolamento interessano gli artt. 15
e 16 che sono oggetto del ricorso in esame.
L'art.
L'art. 16 disciplina la composizione
della commissione esaminatrice che deve accertare l'idoneità di coloro che
hanno frequentato i corsi professionali prevedendo la nomina, da parte del
presidente della Camera di commercio, del presidente, dei componenti e del
segretario.
3. - In tale situazione non vi è dubbio che siano state lese
le competenze delle regioni e sottratti alla sfera della competenza regionale
momenti essenziali dell'organizzazione di corsi professionali, che sicuramente
spetta alle regioni, mentre allo Stato è riservato solo il controllo preventivo
sulle materie d'insegnamento (sent. CC n. 89 del
1977 e n.
165 del 1989).
La materia dell'istruzione professionale
infatti è stata delegata alle regioni dagli artt. 35 e 36 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
In essa si comprendono tutte le attività destinate alla
formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento
professionale per qualsiasi attività professionale e
per qualsiasi finalità.
La legge-quadro in materia di formazione professionale 21
dicembre 1978, n.
Ha ad esse demandato (art. 5) la
programmazione, l'attuazione ed il finanziamento delle attività di formazione
professionale, la predisposizione di programmi pluriennali e di piani annuali
di attuazione in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di
sviluppo e, quello che più rileva, la scelta degli enti ulteriori, rispetto a
quelli pubblici, istituzionalmente preposti all'istruzione professionale, ai
quali è consentita la realizzazione delle attività in esame.
Né, come sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato,
l'avvenuto spostamento della riserva di competenze regionali a favore dello Stato e, quindi, del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, può trovare fondamento nell'esistenza
dell'interesse nazionale e nella necessità di dettare criteri uniformi per la
disciplina della materia. Anzitutto perché il corso professionale di cui
trattasi è solo propedeutico all'esame d'idoneità che fa conseguire il titolo
abilitante all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.
E di detto esame d'idoneità sono state determinate, in base
alla stessa legge statale (art. 2, terzo comma, lett.
c), le materie e le modalità con decreto ministeriale del 21 febbraio 1990 n.
300.
Del resto, solo il legislatore statale può individuare e
definire quello che rientra nell'interesse nazionale, e la legge n. 39 del 1989
non contiene alcuna previsione specifica.
4. - Va, quindi, riaffermato, secondo quanto già ritenuto da
questa Corte (sent.
n. 204 del 1991), il principio secondo cui un regolamento ministeriale di
esecuzione e di attuazione di una legge statale, come quello in esame, non può
porre norme dirette a limitare la sfera delle competenze delle Regioni in
materia ad esse attribuite.
Detto principio non deriva soltanto dalle regole
costituzionali relative all'ordine delle fonti normative, ma è espressamente
sancito dall'art. 17, primo comma, lett. b), e terzo
comma, della legge n. 400 del 1988 il quale circoscrive la potestà
regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di
autorità a lui sottordinate.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, norme regolamentari
di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, contenente
modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore, e conseguentemente annulla gli
art. 15 e 16 del decreto ministeriale 2 dicembre 1990, n. 452 (Regolamento
recante Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -
Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
- Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi
MENGONI - Enzo CHELI - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.