SENTENZA N. 283
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, e relativa legge di
conversione 19 novembre 1990, n. 334 (Misure urgenti per il finanziamento del
saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e
disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa
all'anno 1990), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Liguria, Valle
d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Provincia di Bolzano, Regione
Campania, Provincia di Trento, Regioni Lazio e Sicilia, notificati
rispettivamente il 16, 18, 19, 20 ottobre 1990, il 5 novembre 1990, il 10, 19,
17, 14, 18 e 19 dicembre 1990, depositati in cancelleria il 23, 24, 25, 27
ottobre 1990, il 14 novembre 1990, il 14, 20, 21, 28 dicembre 1990 ed iscritti
ai nn. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79 e 80 del registro ricorsi 1990, nonché nel giudizio per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del medesimo decreto-legge n. 262 del
1990, convertito nella legge n. 334 del 1990, promosso con ricorso della
Regione Marche, notificato il 19 dicembre 1990, depositato in cancelleria il 7
gennaio 1991 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 1991;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana, Gian Paolo Zanchini e Fausto Cuocolo per la
Regione Liguria, Gustavo Romanelli per la Regione
Valle d'Aosta, Valerio Onida per le Regioni Lombardia
e Piemonte e per la Provincia di Trento, Giandomenico Falcon
per la Regione Emilia-Romagna, Roland Riz per la
Provincia di Bolzano, Sergio Ferrari e Michele Scudiero per la Regione
Campania, Giorgio Recchia per la Regione Lazio,
Silvio De Fina e Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia, Franco Gaetano Scoca per la Regione Marche e l'Avvocato dello Stato
Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con sei distinti ricorsi, regolarmente depositati e
notificati, le Regioni Toscana, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte ed
Emilia-Romagna hanno contestato la legittimità costituzionale del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 262 (Misure urgenti per il finanziamento della maggior
spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il
finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa al 1990).
Con ulteriori distinti ricorsi, regolarmente depositati e
notificati, le medesime Regioni, più le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le Regioni Campania, Lazio e Sicilia hanno contestato la legittimità
costituzionale della legge 19 novembre 1990, n. 334, che ha convertito in legge
il suddetto decreto-legge.
2. - Le Regioni Toscana, Lazio e Valle d'Aosta hanno
impugnato l'art. 1, primo comma, del decreto-legge n.
262 del 1990, convertito senza modificazioni, il quale, riferendosi alle
maggiori spese sanitarie indicate nell'art. 4 del decreto-legge 25 novembre
1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (cioè al disavanzo
sanitario per gli anni 1987 e 1988), dispone che la quota di finanziamento con
oneri di ammortamento a carico dello Stato sia, per il 1990, del 20 per cento
e, per il 1991, del 25 per cento. Secondo le ricorrenti, la disposizione
impugnata violerebbe gli artt. 3, 81 e 119 della
Costituzione, poiché in modo irragionevole e immotivato limiterebbe
retroattivamente il concorso dello Stato al ripiano del disavanzo sanitario per
gli anni 1987 e 1988, già determinato per l'anno 1990 nella misura del 35 per
cento, senza che siano intervenuti, a partire dalla data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 382 del 1989, mutamenti legislativi e di fatto tali
da giustificare la diminuzione del predetto concorso. Ciò varrebbe tanto più
ove si considerasse che la Corte costituzionale (v. sentt. nn.
245 del 1984 e 452 del 1989)
ha più volte affermato che non possono essere addossati alle regioni oneri non
imputabili a decisioni delle regioni stesse, oneri che nel caso, oltre ad
essere non quantificati né quantificabili, sarebbero posti a carico delle
ricorrenti senza la contestuale assegnazione delle risorse finanziarie
necessarie a farvi fronte.
La sola Regione Toscana contesta altresì l'adozione della
disposizione impugnata sotto il profilo della violazione dell'art. 97 della Costituzione, in combinato disposto con le norme
costituzionali precedentemente invocate come parametro, dal momento che
l'addossamento alle regioni di nuovi oneri con effetto immediato impedirebbe
alle stesse una efficace e corretta manovra finanziaria.
Le Regioni Lombardia e Piemonte hanno impugnato la medesima
disposizione in via meramente eventuale, nel senso che, ove essa dovesse essere
interpretata come vòlta a prevedere l'assunzione solo
parziale da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui a ripiano
del disavanzo per gli anni 1987 e 1988, e non già come norma riguardante la
sola quota dei disavanzi della gestione sanitaria (45 per cento) da ripianare
attraverso mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, l'art. 1, primo comma, violerebbe l'art. 81, quarto comma, e l'art.
119 della Costituzione, anche in relazione all'art. 26 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n.
3. - Le Regioni Lombardia, Piemonte e Campania censurano
l'ultima parte del secondo comma dell'art. 1, laddove
si dispone che per l'assunzione dei mutui previsti dal primo comma dello stesso
articolo non si applicano i limiti vigenti in materia per le regioni e le
province autonome. Secondo le ricorrenti, ove fosse interpretata nel senso di
ritenere che gli oneri relativi ai mutui disciplinati
dal primo comma concorrano a determinare il "tetto"
dell'indebitamento delle regioni, la disposizione impugnata lederebbe l'art.
119 della Costituzione, dal momento che l'autonomia finanziaria ivi assicurata
dovrebbe essere ritenuta comprensiva della garanzia della capacità di
indebitamento, nonché l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in
riferimento all'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'art. 3 della
legge 14 giugno 1990, n. 158, dal momento che "l'assorbimento di una
capacità di indebitamento residua della regione si tradurrebbe indirettamente
in un accollo di un onere alla regione per la copertura dei deficit delle unità
sanitarie locali, nuovo onere cui non corrisponde l'attribuzione di nuove
risorse".
4. - La legittimità costituzionale dell'art. 2-bis,
introdotto in sede di conversione, è contestata sotto vari profili dalle
Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Lazio, nonché
dalla Province autonome di Trento e di Bolzano.
4.1. - Le nominate ricorrenti (ad eccezione della Provincia
di Bolzano) dubitano che sia violato tanto il principio della certezza dei
bilanci (art. 81, quarto comma, della Costituzione), quanto l'autonomia
finanziaria - garantita alle regioni ordinarie dall'art. 119 della Costituzione
e a quelle speciali dai relativi articoli di Statuto - per effetto della
disposizione, contenuta nell'art. 2-bis, primo periodo, la
quale prevede che le eccedenze di spesa per il 1989, rispetto alle
entrate complessive registrate dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti
del settore, siano coperte in via prioritaria con i proventi derivanti
dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61,
65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che non siano soggetti a vincoli
di qualsiasi natura (beni dei disciolti enti mutualistici attribuiti ai comuni
con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali; beni già di pertinenza
degli enti locali con destinazione ai servizi igienico-sanitari trasferiti ai
comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali). Secondo le
ricorrenti, l'illegittimità costituzionale di tale disposizione deriverebbe dal
fatto che essa porrebbe a carico delle regioni oneri
la cui copertura sarebbe meramente eventuale e, comunque, fondata su beni
appartenenti ai comuni e dei quali le regioni non avrebbero la disponibilità.
Le Regioni Lombardia e Piemonte e la Provincia autonoma di
Trento dubitano, altresì, che sia violato il principio costituzionale di
ragionevolezza, in quanto il meccanismo di
ripianamento del disavanzo previsto dall'art. 2- bis del decreto-legge n. 262
del 1990 sarebbe palesemente irrazionale considerato che la riduzione del
patrimonio non potrebbe non comportare una riduzione delle entrate ovvero un
aumento delle spese in relazione alla tipologia dei beni interessati alla
alienazione.
Le Regioni Lazio e Valle d'Aosta, nonché
la Provincia di Trento, eccepiscono l'illegittimità costituzionale della
medesima disposizione anche in riferimento alle norme che attribuiscono loro la
competenza legislativa in materia di beni destinati allo svolgimento delle
funzioni di assistenza sanitaria e ospedaliera (rispettivamente: artt. 117
della Costituzione; 3 dello Statuto per la Valle d'Aosta; 9 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige). Tale competenza, peraltro già esercitata, risulterebbe lesa in relazione alla disciplina relativa
all'alienazione dei beni patrimoniali (procedure, regole sul reimpiego del
ricavato, etc.).
4.2. - Le Regioni Piemonte e Lombardia, nonché
la Provincia di Trento, impugnano altresì l'art. 2-bis, secondo periodo, il
quale prevede che i disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti
sanitari non suscettibili di copertura mediante alienazione dei beni siano
ripianati attraverso operazioni di mutuo da stipularsi con gli istituti
indicati dal Ministro del tesoro e alle condizioni stabilite dallo stesso
Ministro. Tale disposizione lederebbe l'autonomia finanziaria e contabile delle
regioni, le quali non solo sarebbero tenute a indebitarsi, ma dovrebbero farlo
anche alle condizioni fissate dal Ministro.
4.3. - Le stesse ricorrenti di cui al punto precedente
contestano la legittimità costituzionale anche dell'art. 2-bis, terzo periodo,
il quale dispone che agli oneri di ammortamento relativi ai
mutui di cui al periodo precedente dello stesso articolo, valutati in lire 1500
miliardi a decorrere dal 1993, le regioni debbano far fronte con specifiche
quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere
dall'anno 1993. Secondo le ricorrenti, tale disposizione lederebbe il principio
della copertura del bilancio, desumibile dall'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, dal momento che al relativo onere non farebbe
riscontro alcuna attribuzione di risorse, tale non potendosi considerare, per
la sua genericità, ipoteticità ed eventualità, il
ricordato riferimento alle quote del Fondo sanitario nazionale.
4.4. - Un'ultima censura all'art. 2- bis è formulata, in relazione all'ultimo periodo, dalle Regioni Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Lazio e dalle Province di Trento e di Bolzano. Ad
avviso delle ricorrenti, la previsione di una commissione di vigilanza sugli
atti di alienazione "nominata dalla regione o provincia autonoma e
presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale
della valutazione dei locali uffici tecnici erariali", lederebbe le
competenze legislative - di tipo esclusivo per le regioni speciali e le
province autonome (artt. 2, lett. a), dello Statuto
della Valle d'Aosta; 8, n. 1, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) e di
tipo concorrente per le regioni ordinarie (art. 117 della Costituzione) - ed
amministrative (art. 118 della Costituzione; art. 4 dello Statuto valdostano e
art. 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) ad esse attribuite in materia
di organizzazione dei propri uffici.
La stessa disposizione è censurata dalla Provincia di Bolzano
in riferimento ai medesimi parametri, nonché all'art.
54, primo comma, n. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche
per la previsione che le commissioni di vigilanza debbono avvalersi delle
valutazioni tecniche degli uffici statali anziché di quelle dei corrispondenti
uffici provinciali.
5. - Tutte le ricorrenti contestano la legittimità
costituzionale dell'art. 3 sotto svariati profili.
Tale articolo, al comma primo, stabilisce che le regioni
possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti gestori di
servizi sanitari finanziati con quote del Fondo sanitario nazionale "ad
assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli
stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza
entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per
ciascun ente". Nella formulazione originaria del decreto-legge, siffatto
meccanismo autorizzatorio era collegato a un sistema
di ripianamento, previsto al terzo comma, in base al quale le spese
effettivamente sostenute a fronte delle autorizzazioni concesse dalle regioni o
dalle province autonome venivano finanziate dalle
stesse regioni o province con mezzi propri di bilancio ovvero mediante
l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili ovvero mediante la contrazione
di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere, anche in deroga alle
vigenti disposizioni, avvalendosi per la copertura delle relative rate di
ammortamento anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6 della legge n.
158 del
5.1. - Le ricorrenti, pur riconoscendo che le modifiche
introdotte in sede di conversione siano senz'altro meno gravose delle
disposizioni contenute nel testo originario, ritengono tuttavia che anche alla
versione definitiva debbano estendersi i dubbi di legittimità costituzionale
fatti valere originariamente nei confronti del decreto-legge, i quali si basano sul principio, presente nella
giurisprudenza costituzionale, secondo cui non possono essere addossati alle
regioni oneri relativi a spese delle quali le stesse regioni non hanno alcuna
responsabilità. Ed è noto, continuano le ricorrenti, che la spesa sanitaria,
per un verso, dipende da decisioni assunte al livello statale (spesa
farmaceutica, convenzioni, personale) e, per altro verso, è legata alla
soddisfazione di esigenze connesse al godimento di diritti fondamentali dei
cittadini, primo fra tutti il diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione. Per tali ragioni e a causa della insufficiente stima del fabbisogno del Fondo sanitario
nazionale, concludono le ricorrenti, il disavanzo sarebbe inevitabile, non
quantificabile e non imputabile a scelte regionali. Di qui deriverebbe, dunque,
la lesione dell'autonomia finanziaria garantita alle regioni e alle province autonome
(artt. 119 della Costituzione; titolo VI dello
Statuto per il Trentino-Alto Adige e legge 30 novembre 1989, n. 386; titolo III
dello Statuto valdostano e legge 26 novembre 1981, n. 690; titolo V dello
Statuto siciliano), nonché la violazione delle norme
costituzionali attributive di competenza in materia sanitaria (artt. 117 e 118
della Costituzione, artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto
Adige; artt. 3, lett. l), e 4 dello Statuto valdostano; art. 17, lett. b) e c)
dello Statuto siciliano) e la lesione del principio di copertura finanziaria
(art. 81, quarto comma, della Costituzione) e di quello di ragionevolezza (art.
3 della Costituzione).
5.2. - Inoltre, riguardo alla censura relativa
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, le ricorrenti, con varia
accentuazione, rilevano come si sia in presenza di nuovi oneri per le regioni e
come, quindi, la legge avrebbe dovuto prevederne idonea copertura. A loro
avviso, quest'ultima non è affatto assicurata
dall'impugnato art. 3, il quale, mentre riconoscerebbe che si tratta di nuovi
oneri laddove indica nuovi mezzi di copertura, non provvederebbe tuttavia a
fornire le risorse adeguate. Tali, infatti, non sarebbero, certo, gli ordinari
mezzi di bilancio delle regioni (e delle province autonome), né, la quota del
Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata di cui all'art. 3, comma 3-quater (essendo destinata ad altre spese
sanitarie delle stesse regioni e province autonome), né l'alienazione dei beni
patrimoniali (che, oltre a dover essere disposta dagli enti proprietari,
darebbe luogo a una diminuzione patrimoniale o a minori entrate nel caso di
beni da reddito), né, tantomeno, le entrate tributarie previste dalla legge n.
158 del 1990 (la quale, peraltro, non era applicabile alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto impugnato, non essendo stati
emanati a quella data i decreti legislativi delegati, e dalla quale, comunque,
deriverebbero introiti inferiori ai disavanzi e agli oneri di ammortamento da coprire).
Queste ultime entrate tributarie, peraltro, non sarebbero riferibili alle
regioni ad autonomia speciale e alle province autonome, poiché, come sottolineano le difese di tali enti, la legge n. 158 del
1990 è espressamente limitata alle regioni a statuto ordinario.
Sulla predetta base, comune a tutte le ricorrenti, alcune fra
queste ultime innestano poi argomenti più particolari e profili di incostituzionalità ulteriori, di cui si dà conto nei
sottoparagrafi seguenti.
5.3. - Le Regioni Toscana, Lombardia, Piemonte,
Emilia-Romagna, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento si soffermano sul
significato da attribuire alla disposizione per la quale le regioni (e le
province autonome) "possono autorizzare" l'assunzione di impegni in eccedenza alla quota del Fondo sanitario
spettante alle unità sanitarie locali.
Premesso, come sottolinea in
particolare la Regione Toscana, che l'imposizione di un onere a carico delle
regioni ad esercizio finanziario 1990 ormai quasi concluso appare palesemente
arbitraria e irrazionale, questo elemento - unito al rilievo (sottolineato da
tutte le ricorrenti indicate all'inizio di questo sottoparagrafo) che il
meccanismo autorizzatorio previsto concerne
"spese improcrastinabili e di assoluta urgenza", e perciò non
adottabili in base a scelte discrezionali, ma inevitabili al fine del corretto
espletamento del servizio sanitario - porterebbe alla ulteriore conclusione,
esplicitata soprattutto dalle Regioni Piemonte e Lombardia, che
l'autorizzazione regionale non sembra essere una vera e propria autorizzazione
a spendere, ma appare piuttosto consistere in una mera autorizzazione a
contabilizzare e a pagare spese e debiti già assunti. Si tratterebbe, pertanto,
non già di un insieme di misure volte al contenimento della spesa sanitaria, ma
piuttosto della ripartizione tra Stato e regioni di un disavanzo già
verificatosi, disavanzo che, anche se non fosse
"autorizzato" dalle regioni, ricadrebbe sullo Stato, titolare di un
servizio (quello sanitario) di cui le regioni sono semplicemente enti
organizzatori. Se così è, come ha in particolare osservato la Regione
Siciliana, la prevista "autorizzazione" non sarebbe altro che
"un mero atto di controllo preventivo dello Stato affidato alle regioni
sulla rispondenza delle spese alle caratteristiche con le quali la norma le ha
qualificate".
Né varrebbe obiettare, come precisa in particolare la Regione
Emilia-Romagna, che, poiché alle regioni viene fatto
carico "soltanto" di una quota pari a circa il 20 per cento del
deficit, si sarebbe rispettato in tal modo il principio presente nella
giurisprudenza costituzionale, secondo il quale allo Stato deve esser addossata
la parte essenziale della spesa sanitaria, ma non necessariamente tutta la
spesa. Infatti, a parte il rilievo che si tratterebbe comunque di una cifra
elevata per enti aventi una finanza sostanzialmente derivata, in realtà si
potrebbe far carico alle regioni di quella parte che, diversamente dal caso in
questione, potrebbe essere imputata all'esercizio o al mancato esercizio delle
potestà regionali sulla base di criteri prestabiliti,
verificabili e, comunque, ragionevoli.
5.4. - La Regione Valle d'Aosta prospetta alcuni profili di
legittimità costituzionale dell'art. 3 non sollevati
da altre ricorrenti. Oltre alla lesione dei parametri già indicati, la predetta
Regione deduce la violazione degli artt. 38, quarto
comma, e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 6 e 12 del proprio Statuto.
Mentre l'art. 116 della Costituzione viene
invocato come norma posta generalmente a tutela della specialità dell'autonomia
della ricorrente, l'art. 38, quarto comma, della Costituzione viene
specificamente invocato sul presupposto che l'assistenza per malattia,
rientrando pacificamente nella sicurezza sociale, dovrebbe essere annoverato
fra le attività la cui soddisfazione costituisce un dovere costituzionale dello
Stato (v. sent.
n. 91 del 1972). Sicché, considerato che la Valle
d'Aosta ha potestà legislativa integrativa e attuativa soltanto riguardo
all'assistenza ospedaliera, appare illegittimo l'obbligo di ripianamento dei
disavanzi per un servizio i cui costi dovrebbero invece gravare, per l'art. 38,
sullo Stato.
Inoltre, la Regione Valle d'Aosta deduce la violazione
dell'art. 12 del proprio Statuto, il quale dispone che
per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali
della Valle, come nel caso del ripianamento del deficit delle unità sanitarie
locali, lo Stato assegna con legge alla stessa Regione contributi speciali.
5.5. - Censure più particolari avverso il medesimo art. 3 sono state prospettate dalla Regione Siciliana, la quale -
oltre alla lesione dei parametri costituzionali sul bilancio e sull'autonomia
finanziaria (artt. 81 e 119) e a quelli statutari sulle proprie potestà in
materia di sanità, di deliberazione sui bilanci, di beni patrimoniali
disponibili, di autonomia finanziaria e di assorbimento delle entrate dovute
dallo Stato a titolo di contributo di solidarietà (artt. 17, lettere b) e c),
19, 34, 36, 38) - prospetta la lesione degli artt. 32 e 97 della Costituzione.
Il primo, infatti, sarebbe violato in quanto, nel tutelare la salute, oltreché come diritto fondamentale, come interesse della
collettività, collettività che non può essere impersonata che dallo Stato,
comporterebbe l'obbligo di quest'ultimo di sostenere l'onere finanziario per
assicurare la salute dei cittadini. L'art. 97 della
Costituzione sarebbe, invece, violato in quanto le disposizioni impugnate
mortificherebbero il principio del buon andamento dell'azione amministrativa
ivi sancito.
6. - In tutti i giudizi promossi tanto nei confronti del
decreto-legge quanto nei confronti della relativa
legge di conversione si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.
Dopo aver ricordato che gli attiimpugnati
costituiscono il completamento di una complessiva manovra, avviata con la legge
n. 37 del 1989, vòlta a realizzare il contenimento
della spesa sanitaria, l'Avvocatura dello Stato rileva, in via generale, che il
riferimento all'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, operato da tutte le ricorrenti in relazione a ciascuna censura,
sarebbe del tutto improprio, dal momento che, ad avviso della parte resistente,
nel caso "non si tratta della copertura di maggiori spese derivanti dalla
nuova legge (.. .. ..), ma del ripianamento di oneri finanziari derivanti dal
vertiginoso accrescersi delle spese per il servizio sanitario nazionale",
dovuto a "un complesso di ragioni sociali ed economiche sopravvenute e non
prima prevedibili".
Con riferimento alle censure mosse all'art.
In relazione all'art. 2-bis,
introdotto in sede di conversione, l'Avvocatura dello Stato rileva che la
previsione della copertura delle eccedenze di spesa per il 1989 mediante
l'alienazione dei beni patrimoniali indicati negli artt. 61, 65 e 66 della
legge n. 833 del 1978 non potrebbe essere considerata lesiva di alcuna
competenza regionale (o provinciale), dal momento che si tratta di beni
appartenenti al patrimonio dei comuni, e non già delle regioni o delle province
autonome, beni che non sono direttamente destinati al soddisfacimento delle
finalità sanitarie e ospedaliere. Sicché, conclude sul
punto l'Avvocatura, "l'attività di coordinamento locale chiesta in merito
dal legislatore alle regioni e alle province autonome, appare pienamente in
linea con le prerogative degli enti ricorrenti".
Riguardo alle censure formulate avverso l'art.
In altre parole, prosegue la resistente, di fronte a un
vertiginoso espandersi della spesa sanitaria, il legislatore, dovendo
bilanciare vari interessi di carattere primario, ha scelto di autorizzare le
regioni ad adottare autonome scelte, prevedendo i necessari mezzi tecnici e
procedimentali per il caso in cui le stesse regioni addivengano
alle determinazioni previste dalle disposizioni impugnate. Né è vera, ad avviso
dell'Avvocatura dello Stato, l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale
le regioni non avrebbero alcun potere di controllo sulla spesa sanitaria, dal momento che gli oneri che le regioni possono addossarsi
in conseguenza dell'applicazione dell'art. 3 sarebbero tutti controllabili in
quanto strettamente connessi alle verifiche che esse sono tenute a compiere
sulle unità sanitarie locali. In ogni caso, conclude
l'Avvocatura, poiché la percentuale del disavanzo presunto per il 1990
deriverebbe da impegni autorizzati dalle regioni o dalle province autonome in
eccedenza agli stanziamenti (e, pertanto, riguarderebbe parte di una spesa che
un'accurata gestione dei controlli in sede locale potrebbe annullare o
contenere), sarebbe fuori luogo affermare che l'art. 3 addossa alle regioni e
alle province autonome una quota di spesa sanitaria che dovrebbe essere a
carico dello Stato.
In ordine alle più particolari
censure mosse dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome in
riferimento alle norme statutarie che le riguardano, l'Avvocatura dello Stato
osserva che le predette regioni e province autonome sono legittimate a svolgere
la propria attività legislativa d'integrazione e di attuazione nella materia in
questione ove ritengano di voler concorrere alla solidarietà richiesta, ma non
imposta, dal legislatore.
7. - Con ricorso notificato il 19 dicembre 1990 e depositato
il 7 gennaio 1991, la Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione al decreto legge n.
262 del 1990, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, e, in
particolare, all'art. 3 del medesimo decreto come risultante dopo la
conversione.
Secondo la ricorrente, la lesione delle proprie competenze
deriverebbe dal fatto che l'atto impugnato pone a carico delle regioni, al
termine di un esercizio finanziario, spese ed oneri
non previsti e non prevedibili all'inizio dello stesso esercizio, trattandosi
di oneri cui avrebbe dovuto far fronte interamente il Servizio sanitario
nazionale. In secondo luogo, l'atto impugnato si porrebbe contro i principi cui
si ispira la disciplina del Servizio stesso, tanto più che la spesa
eccedentaria rispetto alle previsioni per il 1990 riguarda la parte corrente e
non è connessa ad alcun intervento o mancato intervento
delle regioni, ma è imputabile allo Stato, il quale, per un verso, ha
sottostimato le previsioni di spesa e, per un altro, ha adottato provvedimenti
che hanno aumentato il volume della spesa per il 1990.
8. - Anche nel giudizio per conflitto di attribuzione si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha svolto difese
identiche a quelle contenute nei precedenti atti di costituzione (v. punto n.
6).
9. - In prossimità dell'udienza hanno depositato ulteriori memorie difensive le Regioni Toscana, Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, nonché le
Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, oltre a ribadire argomenti
già svolti nei primi scritti difensivi, ne hanno formulato di nuovi.
Pressoché tutte le ricorrenti, al fine di ribadire
l'irrazionalità del sistema previsto, sottolineano, innanzitutto, come il
provvedimento impugnato configuri in realtà un intervento "tampone" vòlto ad addossare retroattivamente ad esercizio
finanziario quasi concluso oneri relativi a disavanzi già formatisi. Questo
elemento, se, per un verso, dimostrerebbe come sia
improprio parlare di autorizzazione o di facoltà di effettuare le operazioni
previste, trattandosi piuttosto di un potere-dovere, come lo definisce la
Regione Liguria, comportante scelte per nulla discrezionali collegate a spese
improcrastinabili e di assoluta urgenza, per altro verso, proverebbe
l'arbitrarietà con cui è stata determinata la quota di spesa sanitaria posta a
carico delle regioni, tanto più se si considera che il costo medio pro-capite è
sensibilmente superiore alle 90.000 lire indicate nel decreto impugnato (solo
due regioni sarebbero, infatti, attestate su tale livello). Allo stesso fine,
le ricorrenti e, in particolare, la Regione Toscana, rilevano l'irrazionalità
della previsione di mutui per ripianare spese correnti - previsione che
comporterebbe un inutile spreco di denaro pubblico, con violazione dell'art. 97 della Costituzione - nonché l'arbitrarietà dell'obbligo
per le regioni di quantificare per ogni ente le spese fatte prima di procedere
a nuove autorizzazioni, trattandosi di adempimenti che è impossibile espletare
prima della fine dell'esercizio.
In replica alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato in riferimento alle censure relative all'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, le ricorrenti, e in particolare le Regioni Piemonte
e Lombardia, nonché la Provincia di Trento, rilevano che, ai fini del rispetto
del predetto precetto costituzionale, appare indifferente che un onere venga evidenziato
realisticamente per attività ancora da svolgere ovvero che venga disposto a
posteriori il ripiano dei disavanzi, essendo rilevante, piuttosto, che nel
provvedimento adottato non risulti la contestuale previsione di idonea
copertura o, quantomeno, non sussista un'adeguata garanzia circa l'entità della
quota aggiuntiva del Fondo sanitario nazionale che a quegli oneri dovrebbe far
fronte.
Infine, la Regione Emilia-Romagna insiste soprattutto sul
rilievo che non potrebbe propriamente parlarsi di una specifica responsabilità
delle regioni per la spesa sanitaria laddove non sia possibile per queste
ultime esperire idonei controlli (anziché meri controlli di legittimità),
mentre la Regione Lazio ribadisce che lo Stato non
potrebbe autorizzare la vendita di beni immobili di proprietà dei comuni, beni
che, pertanto, potrebbero essere alienati dai proprietari stessi, salva
l'intesa con la regione (come prescrive appunto una legge vigente nella stessa
regione ricorrente).
Considerato
in diritto
1. - Le Regioni a statuto ordinario Toscana, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e la Regione a statuto speciale Valle
d'Aosta hanno presentato distinti ricorsi con i quali contestano la legittimità
costituzionale del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, intitolato
"Misure urgenti per il finanziamento della maggior spesa sanitaria
relativa agli anni 1987 e 1988, e disposizioni per il finanziamento della
maggior spesa sanitaria relativa al 1990".
Le stesse Regioni, nonché le Regioni
Campania, Lazio e Sicilia, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno
presentato distinti ricorsi di legittimità costituzionale avverso la legge 19
novembre 1990, n. 334, che ha convertito in legge, con modificazioni ed
integrazioni, il predetto decreto-legge.
Infine, la Regione Marche, con ricorso notificato il 19
dicembre 1990 e depositato il 7 gennaio
Poiché tutti i ricorsi menzionati hanno ad
oggetto disposizioni identiche o fra loro connesse, contenute nel decreto-legge
n. 262 del 1990, convertito con modificazioni nella legge n. 334 del 1990, i
relativi giudizi possono essere trattati congiuntamente per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - Non fondata è la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 262
del 1990, articolo che è stato convertito senza modificazioni dalla legge n.
334 del 1990.
Nel riferirsi alla "maggior spesa sanitaria di cui
all'art. 4 del decreto-legee
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste",
la disposizione impugnata stabilisce che il disavanzo così risultante (relativo
agli anni 1987 e 1988) va finanziato "mediante ulteriori operazioni di
mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i
limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro
gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le
aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, lettera b), del citato decreto-legge 25 novembre
1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8,
e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della predetta
disposizione".
Ad avviso delle Regioni Toscana e Lazio, la disposizione ora
riferita violerebbe gli artt. 3, 81, quarto comma, e
119 della Costituzione, sia in quanto limiterebbe retroattivamente il concorso
dello Stato al ripiano del disavanzo sanitario relativo agli anni 1987 e 1988
senza alcuna ragionevole motivazione e senza che sia intervenuto, a partire
dalla data di entrata in vigore del precedente decreto-legge n. 382 del 1989,
alcun fatto nuovo giustificativo della ricordata limitazione, sia in quanto
addosserebbe ai bilanci delle regioni oneri non imputabili a decisioni di
queste ultime e privi della relativa copertura finanziaria. Sulla
base di un'identica interpretazione dell'art. 1, primo comma,
quest'ultimo è altresì impugnato con analoghi argomenti dalla Regione Valle
d'Aosta, la quale invoca come parametri di legittimità costituzionale che si
presumono violati gli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, nonché
il titolo III del proprio Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4).
La stessa disposizione contenuta nell'art. 1,
primo comma, è impugnata in via eventuale dalle Regioni Lombardia e Piemonte le
quali ipotizzano la violazione del principio della copertura finanziaria (art.
81, quarto comma, in riferimento anche all'art. 26 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e dell'autonomia
finanziaria (art. 119 della Costituzione), ove la disposizione impugnata fosse
interpretata, contrariamente a quel che appare, come vòlta
a limitare il prestabilito accollo, da parte dello Stato, degli oneri di
ammortamento dei mutui diretti al ripiano del disavanzo della spesa sanitaria
relativo agli anni 1987 e 1988.
Una censura particolare è, infine, proposta dalla Regione
Toscana nei confronti del medesimo articolo 1, primo
comma, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché l'addossamento
alle regioni di nuovi oneri, con effetto immediato, impedirebbe alle stesse una
efficace e corretta manovra finanziaria.
Nessuna delle censure appena riferite può essere accolta
poiché non si può condividere l'interpretazione dell'art. 1,
primo comma, del decreto-legge n. 262 del 1990, sulla quale si sorreggono le
relative impugnazioni. Come ha affermato l'Avvocatura dello Stato, l'art. 1, primo comma, è chiaramente diretto a completare la
manovra di ripianamento del disavanzo sanitario relativo al 1987 e al 1988 che
era stata avviata con il precedente decreto-legge n. 382 del 1989, convertito
nella legge n. 8 del 1990. Quest'ultimo, infatti, all'art. 4,
secondo comma, prevedeva la copertura del disavanzo mediante mutui con oneri di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato limitatamente al 20 per cento
con operazioni di mutuo da attivare entro il 31 dicembre 1989 e al 35 per cento
con operazioni da attivare nell'anno
3. - Non fondata è anche la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultimo
periodo, laddove dispone che, in relazione alle operazioni di cui al comma
precedente, "non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti
dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome".
Secondo le Regioni Lombardia, Piemonte e Campania, tale
disposizione, potendo essere interpretata nel senso che i mutui assumibili a
norma dell'art. 1, primo comma, concorrono a
determinare il "tetto" di indebitamento delle regioni stesse,
verrebbe a ledere l'autonomia finanziaria costituzionalmente assicurata alle
ricorrenti (art. 119 della Costituzione), sotto specie di illegittima
limitazione alla capacità di indebitamento delle medesime regioni, nonché
l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 26 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3 della legge 14 giugno 1990, n.
Più precisamente, in considerazione del rilievo che la
legislazione vigente preclude alle regioni di assumere mutui per il
finanziamento di spese correnti (v.: art. 10 della
legge 16 maggio 1970, n. 281; art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335),
l'art. 1 del decreto-legge impugnato, dopo aver autorizzato l'accensione di
mutui per il ripiano del disavanzo, si limita a esplicitare, con la
disposizione in esame, l'estraneità dei predetti mutui a quelli per i quali è
ammesso l'indebitamento regionale e, quindi, l'inapplicabilità dei limiti
relativi a quest'ultimo. Del resto, in relazione a
mutui, come quelli considerati, i cui oneri di ammortamento sono a totale
carico dello Stato, non avrebbe senso affermare l'applicabilità dei limiti
legali di indebitamento previsti per le regioni, non essendo queste ultime i
soggetti sui quali viene addossato il relativo carico finanziario. Di qui
deriva la non fondatezza di qualsivoglia dubbio
relativo all'asserito contrasto della disposizione impugnata con l'autonomia
finanziaria garantita alle regioni dall'art. 119 della Costituzione e con il
principio di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.
4. - Non fondate sono le varie questioni di legittimità
costituzionale che numerose ricorrenti hanno sollevato in
relazione all'art. 2-bis, introdotto in sede di conversione dalla legge
n. 334 del 1990.
4.1. - L'art. 2- bis è impugnato dalle Regioni Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, Lazio e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione al primo periodo, laddove si dispone che
"le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle
unità sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per
l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi derivanti
dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61,
65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non soggetti a vincoli di
qualsiasi natura".
Secondo le menzionate ricorrenti, la disposizione impugnata
si porrebbe in contrasto tanto con le norme costituzionali attributive di
competenza in materia sanitaria e di disposizione dei propri beni patrimoniali
(art. 117 della Costituzione, artt. 3, lett. l) e 4,
primo comma, dello Statuto della Valle d'Aosta, artt. 9, n. 10, e 16 dello
Statuto per il Trentino-Alto Adige) quanto con i principi di certezza dei
bilanci (art. 81 della Costituzione) e dell'autonomia finanziaria (art. 119
della Costituzione; art. 3, lett. f) e titolo III dello Statuto della Valle
d'Aosta; titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto
Adige e legge 30 novembre 1989, n. 386), dal momento che addosserebbe alle
regioni oneri la cui copertura risulterebbe meramente eventuale, essendo legata
all'alienazione di beni dei quali le regioni non avrebbero alcuna disponibilità
e che in ogni caso sono stati trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione
alle unità sanitarie locali. La stessa disposizione è altresì impugnata dalla
Provincia autonoma di Trento per lesione della propria autonomia finanziaria e patrimoniale
(titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige),
dal momento che i beni di cui si dispone l'alienazione
apparterrebbero, secondo le norme vigenti nell'ordinamento provinciale, al
patrimonio della medesima ricorrente. Infine, la disposizione in esame è
impugnata dalle Regioni Lombardia e Piemonte, nonché
dalla Provincia autonoma di Trento, sotto il profilo della violazione del
principio di ragionevolezza, sul presupposto che un meccanismo di ripianamento
del disavanzo come quello previsto sarebbe palesemente irrazionale, in quanto
alla riduzione del patrimonio degli enti interessati dovrebbe conseguire una
riduzione delle entrate (nel caso di alienazione di beni da reddito) ovvero un
aumento delle spese, dovuto alla sostituzione dei beni alienati con altri
diretti all'uso cui quelli erano destinati.
Siffatte prospettazioni non possono
essere condivise.
Contrariamente a quanto suppongono le ricorrenti, la
disposizione impugnata, nel prevedere l'alienazione dei beni indicati negli
artt. 61, 65 e 66 della legge n. 833 del 1978
"non soggetti a vincoli di qualsiasi natura", pone una norma più
limitativa rispetto alla generale possibilità di alienazione dei beni
patrimoniali indicati negli articoli appena citati, nel senso che, ai fini
della copertura del disavanzo relativo al 1989, considera, non già tutti i beni
una volta appartenenti a enti che prima del 1979 esercitavano forme di
assistenza sanitaria, ma soltanto quelli fra i beni suddetti che a tale vincolo
(come ad altri vincoli) siano sottratti o, comunque, non siano soggetti. In
altri termini, oggetto della disposizione impugnata è l'alienazione di beni
provenienti dagli enti che erogavano prestazioni sanitarie che, prima del
decreto-legge impugnato, erano interessati al
programma pluriennale di interventi sul patrimonio sanitario pubblico, di cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e al d.m.
29 agosto 1989, n. 321, finalizzato alla ristrutturazione edilizia,
ammodernamento tecnologico e realizzazione di residenze per anziani e soggetti
non autosufficienti.
Rispetto a tali beni la disposizione impugnata si limita a
stabilire che, nel reperire i mezzi finanziari
necessari al disavanzo sanitario relativo all'esercizio 1989, la regione (o la
provincia) dovrà fare riferimento prioritario ai beni da ultimo menzionati,
sempreché ovviamente siano attualmente posseduti dai comuni situati nel proprio
territorio o, nel caso della Provincia di Trento, dalla Provincia medesima o
dai comprensori. L'art. 2-bis, primo periodo, pertanto, lascia del tutto
impregiudicate le regole e le procedure vigenti a proposito dell'alienazione
dei predetti beni patrimoniali, né impone in alcun modo alle regioni lo
svincolo degli stessi beni dalla loro attuale destinazione per far fronte alle
esigenze connesse al servizio sanitario. In sostanza, mentre gli artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978 prevedono "il
reimpiego e il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei
presidi sanitari dei capitali ricavati" dalla alienazione dei beni
svincolati, la disposizione impugnata pone semplicemente una direttiva di
politica finanziaria che impegna le regioni e le province autonome, allorquando
raccolgano le risorse necessarie per provvedere al ripiano del disavanzo
relativo al
Sotto questo profilo, l'art. 2-bis, primo periodo, integra,
seppure in via del tutto temporanea e straordinaria,
il disposto contenuto negli artt. 65, secondo comma, e 66, ultimo comma, della
legge n. 833 del 1978, i quali riservano al legislatore regionale (o
provinciale) la disciplina della destinazione, del reimpiego e del
reinvestimento dei proventi dell'eventuale alienazione dei beni indicati negli
stessi articoli, anteponendo la finalità della riduzione del disavanzo delle
unità sanitarie locali al reimpiego delle somme ricavate dalla vendita dei beni
svincolati.
Sulla base delle considerazioni svolte, non sono fondate le
censure mosse dalle ricorrenti all'art. 2-bis, primo periodo, dal momento che non possono considerarsi lese le competenze
regionali (e provinciali) in materia sanitaria e quelle relative alla
disposizione del proprio patrimonio. Né può ritenersi violata l'autonomia
finanziaria regionale (e provinciale) da una disposizione che, di fronte a un
disavanzo che incide pesantemente sul deficit pubblico nazionale, dà priorità
al suo risanamento rispetto a progetti di reimpiego e reinvestimento. Né,
tantomeno, può riconoscersi alcun fondamento alla pretesa lesione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, poiché, di fronte a
una disposizione che stabilisce un ordine prioritario nel reperimento delle
risorse da utilizzare per coprire un disavanzo di spesa, non può correttamente
parlarsi di legge di spesa ai sensi del ricordato art. 81.
4.2. - Priva di fondamento è altresì la questione di
legittimità costituzionale che le Regioni Lombardia e Piemonte e la Provincia
autonoma di Trento hanno sollevato nei confronti dell'art. 2-bis, secondo periodo, laddove si dispone che "i disavanzi delle
unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che
non dispongono di beni patrimoniali alienabili e le eventuali eccedenze che non
sia possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle
regioni e province autonome con criteri e modalità da definirsi con decreto del
Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, sono ripianati dalle
regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre
dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale
individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro, che ne definisce anche
la durata e le modalità". Secondo le ricorrenti, tale disposizione
lederebbe la loro autonomia finanziaria e contabile, in
quanto le costringerebbe a contrarre debiti con gli istituti indicati
dal Ministro del tesoro e alle condizioni stabilite dallo stesso Ministro.
In realtà, non può ravvisarsi alcuna lesione dell'autonomia
finanziaria e contabile delle regioni e delle province autonome ad opera di una disposizione, la quale, pur prevedendo
l'assunzione da parte delle stesse regioni (e province autonome) di mutui per
ripianare le eccedenze di disavanzo non coperte dalle alienazioni considerate
al punto precedente, ne addossa gli oneri di ammortamento allo Stato. Infatti,
come risulta evidente dal periodo successivo del medesimo
articolo, l'imputazione dei predetti oneri a specifiche quote del Fondo
sanitario nazionale esclude ogni dubbio che anche per i mutui ora considerati i
relativi oneri di ammortamento debbano essere addossati al bilancio dello
Stato. Sicché non è affatto illegittimo che la
disposizione impugnata affidi al Ministro del tesoro il compito di individuare
gli istituti di credito con i quali contrarre gli anzidetti mutui e di fissare
le modalità relative alla determinazione e al pagamento degli oneri di ammortamento.
4.3. - Non fondato è, altresì, il
dubbio di costituzionalità sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Piemonte e dalla Provincia
autonoma di Trento riguardo all'art. 2-bis, terzo periodo, il quale dispone che
"le regioni e le province autonome fanno fronte agli oneri di
ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a decorrere dal 1993, con
specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a
decorrere dall'anno 1993".
Secondo le ricorrenti tale disposizione violerebbe il
principio della copertura del bilancio, dal momento che
essa non conterrebbe alcuna garanzia riguardo alla effettiva destinazione di
quote del Fondo sanitario nazionale alla copertura degli oneri di ammortamento
concernenti i mutui a ripiano assunti dalle regioni (e dalle province autonome)
e alla precisa indicazione delle risorse finanziarie da destinare alla predetta
copertura. Questo assunto, tuttavia, non può essere
condiviso, poiché gli oneri di ammortamento cui si riferisce la disposizione
impugnata, ancorché concernenti il ripiano del disavanzo sanitario dell'anno
1989, ineriscono a mutui da stipulare soltanto nel secondo semestre del 1992
(v. art. 2-bis, secondo periodo) e, pertanto, come espressamente prevede la
disposizione impugnata, dovranno essere finanziati soltanto a decorrere dal
1993 con "specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste
e vincolate". In altri termini, in considerazione del fatto che questa
Corte ha già affermato che riguardo agli oneri relativi ad
esercizi futuri l'adempimento del dovere costituzionale della precisa
indicazione dei mezzi di copertura va valutato con minor rigore (v. sent. n. 12 del
1987), non si può ritenere che la disposizione impugnata si ponga in
contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Del resto, ove nella
concreta determinazione del Fondo sanitario nazionale per il 1993 non si
provveda adeguatamente allo stanziamento delle somme necessarie a far fronte
agli oneri di ammortamento dei mutui a ripiano del
disavanzo per il 1989 assunti dalle regioni e dalle province autonome, queste
ultime potranno allora far valere nelle forme dovute eventuali motivi
d'illegittimità costituzionale.
4.4. - Non fondata è, infine, la questione
di costituzionalità mossa nei confronti dell'ultimo periodo contenuto nell'art.
2-bis, il quale dispone che "sugli atti di alienazione vigila una
commissione nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un
magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale delle valutazioni
dei locali uffici tecnici erariali". Non può, infatti, condividersi
l'assunto delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Lazio e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le quali la disposizione
impugnata lederebbe le competenze ad esse assegnate in
materia di organizzazione dei propri uffici (v. artt. 117 e 118 della
Costituzione, per le regioni a statuto ordinario; nonché l'art. 2, lett. a) 4
dello Statuto della Valle d'Aosta e l'art. 8, n. 1, e 16 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige, i quali imputano la predetta competenza alla potestà di
tipo esclusivo).
In realtà, la norma contestata prevede l'istituzione di una
forma di controllo-vigilanza diretta a conoscere e a verificare che gli atti di
alienazione dei beni non vincolati di cui agli artt. 65
e 66 della legge n. 833 del 1978 siano immuni da eventuali abusi e, in
particolare, non diano luogo a eventuali vendite a prezzi sottostimati, che,
comportando un apporto alla riduzione del deficit sanitario minore di quello
preventivato dallo stesso art. 2-bis, finirebbe per danneggiare
illegittimamente sia le finanze dello Stato (sulle quali è addossata la
restante parte del deficit, sotto forma del pagamento degli oneri di ammortamento
dei mutui), sia quelle delle altre regioni (le quali, in seguito a operazioni
di vendita a prezzi sottostimati, vedrebbero illegittimamente aumentato
l'ammontare della quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla copertura
dell'onere di ammortamento dei mutui). In altri termini, la disposizione
impugnata prevede una commissione la quale, operando in un contesto
caratterizzato da una pluralità di apporti alla copertura del debito, è
finalizzata alla garanzia di un corretto coordinamento finanziario (art. 119,
primo comma, della Costituzione), una garanzia che, anche in considerazione
della sua concreta disciplina, è ragionevolmente commisurata all'esigenza di
un'equa ripartizione del deficit fra le unità sanitarie locali delle varie
regioni e fra queste e lo Stato. La commissione prevista, infatti, è
configurata come organo delle singole regioni (o province autonome), nel senso
che è collocata all'interno dell'ente che ha il compito istituzionale di
vigilare sugli atti delle unità sanitarie locali; è, inoltre, presieduta da un magistrato delle giurisdizioni
amministrative, al chiaro scopo di connotarne l'operato in direzione di
un'attività di garanzia imparziale e neutrale; è, infine, vincolata ad
avvalersi delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali, onde assicurare
l'applicazione di parametri uniformi su tutto il territorio nazionale nelle
stime dei beni da alienare.
Per gli stessi motivi ora enunciati va respinta anche la
censura più particolare sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, per la
quale il vincolo ad avvalersi delle valutazioni dei locali uffici tecnici
erariali, anziché di quelle degli analoghi uffici provinciali, lederebbe la
competenza esclusiva della Provincia stessa in materia di organizzazione dei propri uffici (art. 8, n. 1, dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige).
5. - Non fondate sono le questioni di legittimità
costituzionale che tutte le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dell'art. 3 del decreto-legge n. 262 del 1990, come modificato in sede
di conversione dalla legge n. 334 del 1990.
L'articolo impugnato dispone al primo comma che "le
regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che
gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo
sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche
in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di
previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e
di assoluta urgenza entro limiti prequantificati
dalle regioni stesse per ciascun ente". Lo stesso
articolo, poi, stabilisce al terzo comma che le spese effettivamente sostenute
in conseguenza delle autorizzazioni previste nel primo comma sono assunte a
carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziate con operazioni
di mutuo, i cui oneri di ammortamento sono addossati a carico dello Stato fino
alla concorrenza di lire 90.000 per cittadino residente, mentre, quanto alla
differenza residua della spesa, sono coperti mediante accensione di mutui con
oneri di ammortamento a carico dello Stato per il 75 per cento e, per il
restante 25 per cento, sono posti a carico dei bilanci delle regioni e delle
province autonome. Per tale parte, queste ultime, com'è precisato ancora
nel comma 3-bis, "vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante
alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o
prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni
previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle
relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste
dall'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158".
Questo complesso di disposizioni è sospettato di incostituzionalità da parte di tutte le ricorrenti sotto
un duplice profilo. In considerazione del fatto che le autorizzazioni previste
nel primo comma si riferiscono a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza
(e pertanto non costituirebbero esercizio di un potere discrezionale delle
regioni e delle province autonome) e in considerazione del rilievo che la spesa
sanitaria dipenderebbe totalmente da decisioni dello Stato o di singoli
cittadini nel libero godimento di loro diritti fondamentali, le disposizioni
impugnate violerebbero, innanzitutto, l'autonomia finanziaria
costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome, dal momento che queste ultime, contrariamente a quanto
affermato più volte da questa Corte, sarebbero irragionevolmente tenute a far
fronte ad oneri di spesa cui non avrebbero potuto concorrere con proprie scelte
discrezionali. In secondo luogo, le stesse disposizioni contrasterebbero con
l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal
momento che, a fronte della previsione di nuovi oneri, non provvederebbero a
indicare i mezzi di copertura o, quantomeno, a indicarli in modo adeguato.
5.1. - Riguardo alla garanzia costituzionale dell'autonomia
finanziaria delle regioni (e delle province autonome), questa Corte ha
costantemente affermato il principio che non possono essere addossati ai
bilanci regionali (o provinciali) gli oneri di spesa che non dipendano da
decisioni imputabili alle regioni (o alle province autonome) medesime (v. sentt. nn.
245 del 1984 e 452 del 1989).
E, a proposito del deficit sanitario, ha, anzi, precisato nelle stesse
decisioni che non si può presupporre che le regioni (e le province autonome)
siano interamente responsabili degli eventuali disavanzi delle unità sanitarie
locali, dal momento che la spesa sanitaria deriva
dalla esigenza di tutelare interessi pubblici o di soddisfare il godimento di
diritti costituzionali dei cittadini, "la cui cura è affidata dalla
Costituzione soltanto in parte - e non certo quella essenziale - alla
regione" (o alla provincia autonoma).
Le disposizioni oggetto dell'impugnazione in esame non si
pongono in contrasto con i principi ora indicati, tenuto anche conto che la
loro finalità è quella di non interrompere l'erogazione
dell'assistenza sanitaria. Esse, infatti, prevedono, innanzitutto, che le unità
sanitarie locali autorizzate dalle regioni o province autonome, possano
sostenere spese correnti oltre gli stanziamenti di bilancio (per spese
improcrastinabili e di assoluta urgenza); in secondo luogo, che i maggiori
oneri siano coperti con anticipazioni di cassa; e, infine, che le regioni (e le
province autonome) possano coprire i maggiori oneri per le spese sanitarie e il
costo delle anticipazioni di cassa con mutui (altrimenti vietati) e con oneri a
loro parziale carico. Tali disposizioni, cioè, lungi dal porre a carico delle
regioni (e delle province autonome) tutte le eccedenze di spesa verificatesi in
un determinato esercizio finanziario (come nel caso deciso con la sentenza n. 452 del
1989, relativa ad una disposizione la quale
escludeva che le eccedenze di spesa nel settore delle prestazioni
specialistiche in regime di convenzionamento esterno potessero essere addossate
allo Stato), imputano ai bilanci regionali (e provinciali) soltanto una parte
della spesa finanziata in eccedenza, al fine di corresponsabilizzare le unità
sanitarie locali e le regioni (e province autonome) nel contenimento della
spesa sanitaria. Le prime, infatti, dovranno coprire con risorse proprie le
spese correnti superiori agli stanziamenti di bilancio non autorizzate
dalle regioni (o province autonome); e le altre dovranno farsi carico di un
quarto della spesa autorizzata, aumentata degli oneri delle anticipazioni di
cassa e depurata della quota addebitabile alla sottostima del Fondo sanitario.
L'attuale indeterminatezza dei compiti e delle responsabilità
dei soggetti che erogano il servizio sanitario impedisce a questa Corte una
precisa quantificazione della quota del deficit sanitario riconducibile alla
responsabilità di regioni (e province autonome) in relazione
ai poteri che queste hanno in termini di regolazione, di vigilanza e di
controllo; né le ricorrenti hanno dimostrato, davanti a questa Corte, che la
quota di un quarto del deficit delle unità sanitarie locali, depurato dalla
sottostima del Fondo sanitario nazionale, non corrisponde alla quota di spesa
riconducibile ai propri comportamenti in materia. E, d'altra parte, non si può
negare che alla formazione del deficit delle unità sanitarie locali concorrano,
insieme a decisioni assunte a livello statale (riferibili, come tali, alla
responsabilità dello Stato), decisioni imputabili alle regioni (e alle province
autonome), come quelle vertenti in materia di piante organiche, di lavoro
straordinario, di funzionamento dei servizi ispettivi e, più in generale, in
tema di controlli. In questo contesto normativo e
fattuale la disposizione impugnata non può essere ritenuta frutto di una
irragionevole determinazione del legislatore nazionale, anche in considerazione
del fatto che il decreto impugnato, come risulta dai lavori preparatori, è
parte di una più ampia manovra in cui dovranno essere disegnate precise
competenze accompagnate dalle corrispondenti responsabilità, anche in termini
finanziari.
Né, sempre ai fini della dimostrazione relativa
alla non irragionevolezza della determinazione della quota posta a
carico delle regioni (e delle province autonome), può esser trascurato il
rilievo che l'impugnato art. 3 prevede, al primo comma, che le regioni e le
province autonome possono autorizzare le unità sanitarie locali ad assumere
oneri eccedenti gli stanziamenti di spesa corrente contenuti nel bilancio di
previsione soltanto se tali oneri si riferiscano a spese improcrastinabili e di
assoluta urgenza. Contrariamente a quanto suppongono le ricorrenti, siffatta
limitazione non priva le regioni (e le province autonome) di qualsiasi potere
decisionale in ordine alle spese in eccedenza da
autorizzare, ma riconduce al livello regionale (e provinciale) la valutazione
decisiva, tipicamente discrezionale, relativa alla ricorrenza in concreto degli
estremi dell'effettiva improcrastinabilita'e
dell'assoluta urgenza delle spese in eccedenza che le unità sanitarie locali
intendono compiere. Si tratta, in altri termini, di una precisa previsione di
corresponsabilità per le regioni (e le province autonome), diretta al fine,
tutt'altro che irragionevole, di stimolare queste ultime ad
effettuare severi ed effettivi controlli sulle eccedenze di spesa volute dalle
unità sanitarie locali.
5.2. - Le medesime disposizioni non contrastano neppure con
il principio di copertura finanziaria delle nuove spese, sancito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per il semplice fatto
che esse non pongono a carico delle regioni (e delle province autonome) oneri
per i quali sussiste l'obbligo costituzionale di copertura. Infatti, se si
riconosce, come si è precisato nel precedente punto della motivazione, che le
regioni (e le province autonome) effettivamente dividono con lo Stato parte
della responsabilità relativa alla determinazione
della spesa sanitaria, non si può conseguentemente ritenere che la (non
irragionevole) esplicitazione della quantificazione della quota in cui consiste
tale effettiva compartecipazione costituisca un nuovo onere rispetto al quale
lo Stato avrebbe dovuto indicare le risorse finanziarie per farvi fronte.
Né, al fine di dimostrare il contrario, può riconoscersi
fondamento all'osservazione formulata dalle ricorrenti, secondo la quale è la stessa disposizione impugnata a presupporre
che si tratti di nuovi oneri da coprire allorché indica, in modo ritenuto
insufficiente, nuovi mezzi di copertura. In effetti, l'art. 3,
comma 3-bis, lettera a), laddove fa riferimento agli ordinari mezzi di
bilancio, all'alienazione di beni e alla contrazione di mutui o di prestiti,
non indica le risorse previste per far fronte ai disavanzi di spesa, ma, più
semplicemente, elenca le varie modalità attraverso le quali le regioni (e le
province autonome) reperiranno, a loro discrezione, i mezzi di copertura per
far fronte alla quota del disavanzo di cui sono (non irragionevolmente)
ritenute responsabili.
Del pari, non può condividersi l'assunto delle ricorrenti
circa l'irrazionalità e l'illegittimità dell'asserita imposizione alle regioni
(e alle province autonome) di oneri riferentisi a
disavanzi prodottisi nell'esercizio finanziario 1990, ormai pressoché concluso. In realtà, gli oneri di ammortamento dei mutui che
le regioni (e le province autonome) contrarranno sulla base delle disposizioni
impugnate, o qualsiasi altro mezzo di copertura che esse sceglieranno, dovranno essere imputati a bilanci relativi a esercizi
finanziari futuri, di modo che gli oneri conseguenti potranno essere ripartiti
in relazione alle risorse disponibili per lo svolgimento delle varie funzioni
ad esse affidate. Viene meno, così, il rilievo sottolineato dalle ricorrenti,
in base al quale le disposizioni impugnate comporterebbero un'alterazione degli
impegni di spesa già legittimamente assunti in sede di bilancio di previsione
per il 1990, tanto più che, come si è precedentemente
ricordato, il ricorso ai mezzi di bilancio è considerato dall'art. 3, comma
3-bis, lettera a), soltanto come una delle possibili modalità, e non l'unica,
da seguire per il reperimento dei mezzi di copertura finanziaria.
Allo stesso modo, per i motivi appena enunciati, perde significato il dubbio di costituzionalità, formulato
dalle Regioni Lombardia e Piemonte e dalla Provincia di Trento, in base al
quale la previsione che ai relativi oneri si faccia fronte "mediante
utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e
vincolata" (art. 3, comma 3-quater) non conterrebbe alcuna garanzia circa
l'effettiva destinazione delle predette quote alla copertura degli indicati
oneri e si porrebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione. Infatti, analogamente a quanto osservato nel precedente punto 4.3
della motivazione riguardo a una simile censura mossa all'art. 2-bis,
l'imputazione della copertura dei ricordati oneri a esercizi finanziari futuri
non permette di valutare oggi quale sarà allora la dotazione del Fondo
sanitario nazionale e, in particolare, non esige che sia prevista sin da oggi
la precisa predisposizione e quantificazione dei mezzi per la relativa
copertura finanziaria.
5.3. - Manifestamente non fondata è,
poi, la questione di legittimità costituzionale che la Regione a statuto
speciale Valle d'Aosta ha sollevato nei confronti del menzionato art. 3, nonché
degli artt. 1 e 2- bis del decreto-legge n. 262 del 1990, per violazione
dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, sul presupposto che la spesa
per l'assistenza sanitaria e ospedaliera debba esser considerata totalmente a
carico dello Stato, essendo relativa a un servizio imputabile soltanto a
quest'ultimo. La ricorrente, infatti, muove dall'errata premessa che la
disposizione costituzionale, secondo la quale "ai compiti previsti in questo articolo (scil.: assistenza
per malattia) provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato", abbia l'effetto di cancellare la competenza concorrente che la
Regione Valle d'Aosta possiede in materia di assistenza sanitaria per effetto
dell'art. 3, lettera l), del proprio Statuto speciale, come attuato dall'art.
22 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.
Manifestamente non fondata è,
altresì, la questione di legittimità costituzionale che la Regione Valle
d'Aosta ha sollevato nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 262
del 1990 da ultimo citate in riferimento all'art. 12, terzo comma, del proprio
Statuto speciale, il quale prevede che lo Stato assegni alla Regione contributi
speciali per provvedere a scopi determinati che non rientrino nelle funzioni
normali della Valle. In realtà, come si è appena detto, la ricorrente muove
dall'errata premessa che l'assitenza sanitaria e
ospedaliera non rientri nelle competenze "normali" della Regione e,
pertanto, adduce a torto una lesione in effetti
inesistente.
5.4. - Manifestamente non fondate sono, infine, le questioni
più particolari che la Regione Siciliana ha sollevato
nei confronti del medesimo art. 3. Non può, infatti, condividersi minimamente
l'assunto che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con il
principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), poiché, per i motivi già espressi
nei punti precedenti, l'art. 3 mira, al contrario, a rendere più rigorosi i
poteri di controllo che la Regione possiede in materia di spesa sanitaria. Né,
sempre per gli stessi motivi enunciati al punto precedente, può riconoscersi
alcun valore alla censura basata sull'asserito compito dello Stato di
provvedere in via esclusiva alla tutela della salute dei cittadini; né a quella
sul preteso assorbimento delle entrate dovute a titolo di contributo di
solidarietà (art. 38 del proprio Statuto), trattandosi
di oneri che la Regione deve sostenere per lo svolgimento di funzioni ad essa
attribuite in una materia diversa da quella indicata nel citato art. 38.
6. - Va, infine, dichiarata la manifesta inammissibilità del
conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche nei confronti dello
Stato in relazione al decreto-legge n. 262 del 1990,
convertito nella legge n. 334 del 1990, con particolare riferimento alle
modificazioni introdotte in sede di conversione all'art. 3 del decreto-legge.
Questa Corte, infatti, ha già escluso (v. sent. n. 314 del
1990) che il conflitto di attribuzione tra Stato e regioni possa avere ad oggetto atti aventi forza o valore di legge e non ha
motivo di distaccarsi da tale orientamento. Occorre, poi, rilevare che il
ricorso proposto dalla Regione Marche è parimenti inammissibile
anche se lo si consideri, secondo un suo possibile significato
sostanziale, come mezzo di proposizione in via principale di una questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 3. Esso, infatti, pur se è stato notificato
tempestivamente al Presidente del Consiglio dei ministri, è stato depositato
nella cancelleria di questa Corte il 7 gennaio 1991, e cioè oltre il termine di
dieci giorni dalla notificazione, previsto dalle Norme integrative per i
giudizi di legittimità costituzionale in via principale.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 15
settembre 1990, n. 262 ("Misure urgenti per il finanziamento della maggior
spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, e disposizioni per il
finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa al 1990"), convertito,
con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i
ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt.
117, 118, 119, 3, 81, ultimo comma, e 97 della Costituzione, dalla Regione
Lazio, in riferimento agli artt. 3, 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione,
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3, 81, ultimo comma, e
116 della Costituzione, nonché al titolo III dello Statuto speciale per la
Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle Regioni
Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 119 e 81, ultimo comma, della
Costituzione, in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3
della legge 14 giugno 1990, n. 158;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del
decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre
1990, n. 334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni
Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, della
Costituzione, in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dalla Regione Campania,
in riferimento all'art. 119 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 15
settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334,
sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, e 4, primo
comma, e 3, lett. f) e l) dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta;
dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 3
e 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in
riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, nonché agli
artt. 9, n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione; dalla Regione Lazio, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334,
sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Piemonte e
Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, e dalla
Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 e
all'intero titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 15
settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334,
sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Piemonte e
Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 81,
quarto comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334,
sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalle Regioni Piemonte, Lombardia e
Lazio, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; dalla Provincia autonoma
di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 16 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative
norme di attuazione, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli
artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16 e 54, primo comma, n. 3 del citato d.P.R. n. 670 del 1972 e relative norme di attuazione;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n.
262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334,
sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, nonché agli
artt. 3, lett. f) ed l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalla Provincia autonoma di Bolzano,
in riferimento agli artt. 8, 9, n. 10, e 16 e al titolo VI
(artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
relative norme di attuazione; dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in
riferimento all'art. 119 della Costituzione; dalla Regione Campania, in
riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione;
dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione, anche in combinato disposto con gli artt. 3, primo comma, 81,
quarto comma, e 97 della Costituzione; dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in
riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione,
anche in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto
comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158; dalla Provincia autonoma di Trento,
in riferimento agli artt. 9, n. 10, 8, n. 1, e 16 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al titolo
VI (artt. 69-86) del predetto d.P.R.,
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione agli artt. 26
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno
1990, n. 158, e 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; dalla Regione Lazio, in
riferimento agli artt. 117, 118, 119, 81, quarto comma, della Costituzione;
dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17, lett. b) e c), e 36 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto
della Regione siciliana), nonché agli artt. 81, quarto comma, e 119 della
Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2-
bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19
novembre 1990, n. 334, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla
Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 38 della Costituzione e all'art.
12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto della Valle d'Aosta);
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15
settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334,
sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione siciliana, in
riferimento agli artt. 32 e 97 della Costituzione e all'art. 38 del r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto
della Regione siciliana);
dichiara la manifesta
inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dello Stato,
in relazione al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge
19 novembre 1990, n. 334.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe
BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco
Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI
- Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.